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Ministero dell'Interno

Obbligo di fornire i dati del conducente? No, se si comunica l'avvenuto ricorso

(Circolare del 5 settembre 2011, n. 7157 )

Non si configura omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi non indichi le generalità del conducente ma comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso: di per sè ciò costituisce un giustificato e documentato motivo (1) di omissione dell'indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione.

E' quanto chiarisce la Circolare 5 settembre 2011, n. 7157 con la quale il Ministero dell'Interno conferma quanto già stabilto con la precedente Circolare 29 aprile 2011, n. 3971.

In tal caso non è quindi consentito applicare le sanzioni dell'art. 126-bis, c. 2, Codice della Strada poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

(da Altalex)

 

Ministero dell'Interno, Circolare 5 settembre 2011, n. 7157

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

 

Scarica la circolare

Martedì, 13 Settembre 2011
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