Sabato 20 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione - Verbale - Violazione del codice della strada - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti Circostanze che esulano dall’accertamento - Prova - Ammissibilità – Fondamento

(Cass. Civ., Sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2434)

 

In tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all’ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l’apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall’accertamento, quali l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell’elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l’atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita.) (Cass. Civ., Sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2434)

 

Mercoledì, 17 Agosto 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK