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Giurisprudenza di legittimità - Concorso nelle forze armate: uso pregresso di droga non preclude partecipazione

(Consiglio di Stato, sez. IV, 27 gungo 2011, n. 3854)

La sentenza del Consiglio di Stato del 27 giugno 2011, n. 3854, sancisce il principio della non ostatività, alla partecipazione ai concorsi nelle forze armate, di un pregresso uso di stupefacenti, da parte del candidato.
Dal provvedimento di appello – esso, infatti, conferma una pregressa sentenza del TAR del Lazio – non è dato comprendere espressamente se il ricorrente, escluso dal concorso fosse incappato in una violazione penale del T.U. Stup. 309/90; è, peraltro, del tutto ragionevole escludere una simile ipotesi, che si porrebbe in contrasto con l’art. 2 lett. e) del bando del 26 Giugno 2009 (in G.U. 4^ Serie Speciale n. 48 del 26 giugno 2009), il quale testualmente prevedeva la partecipazione di coloro che “non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi né sottoposti a misure di prevenzione”.

Ergo, il rilievo della sentenza attiene, quindi, a quella condotta di uso di sostanze stupefacenti, che può, al più, configurare un illecito di carattere amministrativo – disciplinato dall’art. 75, dpr 309/90 -.
I giudici dell’appello amministrativo, pur con tutte le cautele e le limitazioni del caso, escludono che un singolo episodio di assunzione di stupefacenti, possa costituire paradigma significativo, idoneo a qualificare la persona come priva di quelle qualità morali, richieste per gli agenti operanti nei corpi di polizia di Stato.
La irrilevanza penale della condotta assuntiva, unitamente al rilievo della sua non riconducibilità ad una precisa ed abituale scelta di vita del soggetto, vengno a costituire ragione idonea ad escludere ogni valenza di offensività che possa, in qualche modo, risultare bastione negativo per la partecipazione alle selezioni militari.

Ritiene, chi scrive, che alla luce del principio esposto dal Consiglio di Stato, si possa affermare che una eventuale segnalazione alla Prefettura della persona, che risulti mero detentore-consumatore e, di conseguenza, la sottoposizione di quest’ultimo, al procedimento che può venire instaurato a mente del richiamato art. 75, dpr 309/90 (in assenza di contestazioni di natura penale), non possa costituire precedente giudiziario che possa formare oggetto di pregiudiziale valutazione negativa o sfavorevole rispetto all’interesse del singolo a partecipare al bando pubblico.

Ne consegue una differente, quanto evidente autonomia qualificativa dell’illecito amministrativo rispetto al reato vero e proprio (ad esempio di cui all’art. 73, T.U. Stup. 309/90), nonchè una palese ed ovvia distinzione delle conseguenze che possono derivare al cittadino al verificarsi delle due situazioni.
La sostanziale assenza di offensività penale della condotta di uso, intesa come manifestazione di uno specifico allarme sociale, riconducibile al disvalore ed all’antigiuridicità, pare elemento decisivo, affinchè ad un comportamento, che ontologicamente si sviluppa e si risolva non solo in termini temporali di occasionalità (episodicità ed assenza di reiterazione), ma anche in un contesto estremamente privatistico e personale, non venga penalizzato oltre misura.
Questa conclusione cui si può, pertanto, legittimamente pervenire, appare, quindi, di particolare importanza e decisività, posto che è assai consueto, nella quotidiana esperienza, rilevare che un giovane possa venire colto all’atto occasionale (e non certo costante) di detenere od assumere stupefacenti.

Per tale ragione, siccome scoperto dalla forze di polizia, l’interessato può essere attinto dai provvedimenti di cui all’art. 75, co. 1, dpr 309/90[1], che talora, risultano ancor più penalizzanti delle stesse sanzioni penali.
Si intende evitare, così, una palese e discrasica ingiustizia, che verrebbe a criminalizzare, immotivatamente, il consumatore sporadico, ponendolo sullo stesso piano di colui che fosse stato condannato per uno dei delitti del dpr 309/90.

(Nota di Carlo Alberto Zaina)

[1] D.P.R. 309/90, art. 75.

 

Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 27 giugno 2011, n. 3854

N. 03854/2011REG.PROV.COLL.
N. 06747/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 6747 del 2010, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

D M, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Pasquale Fortunato, Bruno Coluccio e Giuseppe Gargiulo, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, presso il Centro servizi di P. Cantatore in Roma, via dello Statuto n. 62, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 5033 del 30 marzo 2010;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di D M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6747 del 2010, il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 5033 del 30 marzo 2010 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da D M per l’annullamento della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 20.01.2010 di esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza per l’anno 2009, poiché non in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del bando, nonché della proposta di esclusione, della determinazione in data 17 giugno 2009.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza per l’anno 2009, risultandone escluso perchè non in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del bando. In particolare, gli veniva contestato un episodio, risalente al 15 agosto 1999, quando era stato segnalato dalla compagnia carabinieri di Pozzuoli per illecita detenzione di sostanza stupefacente presumibilmente di tipo hashish.

Avverso il provvedimento esclusivo, proponeva ricorso al T.A.R., evidenziando l’illegittimità dell’azione amministrativa che non aveva considerato la minima rilevanza del fatto.

Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, facendo riferimento alla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio in merito alla valutazione della gravità del fatto imputato.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava la correttezza del comportamento dell’amministrazione, in relazione alle peculiarità delle funzioni del Corpo della Guardia di finanza.

Nel giudizio di appello, si costituiva D M, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 31 agosto 2010, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 3980/2010.

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

 

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Con l’unico motivo di diritto, l’amministrazione appellante evidenzia come la condotta censurata in sede concorsuale, consistente nell’aver fatto uso di stupefacenti, sia stata correttamente posta a fondamento della decisione di esclusione, essendo idonea ad escludere integri nel caso in specie. In particolare, viene contestato che il fatto attribuito all’appellato potesse essere considerato come momento episodico, in ragione dell’assunzione anche saltuaria di sostanza stupefacente come elemento sufficiente a considerare integrata la ragione di esclusione dal concorso.

2.1. - La doglianza non è condivisibile.

La giurisprudenza della Sezione ha evidenziato, con continuità di orientamenti, come l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, qualora il fatto abbia avuto caratteri di unicità e si connoti di altri elementi che siano idonei a farne escludere la reiterazione, non possa essere ex se elemento escludente per la partecipazione ai concorsi nelle forze armate.

In particolare, tracciando un quadro dei fatti dai quali l’amministrazione può trarre una valutazione della rilevanza della fattispecie, si è affermato che un singolo e isolato episodio di assunzione di sostanza stupefacente, avvenuto in giovanissima età e risalente nel tempo, non può essere ragionevolmente assunto come indice rivelatore di mancanza delle qualità morali che si richiedono agli aspiranti all’arruolamento nei corpi armati e di polizia dello Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1897), così che tale singola circostanza non può essere posta a fondamento del giudizio di non possesso della condotta incensurabile da parte di soggetto candidato all’arruolamento nelle Forze armate (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2173).

Nel caso in esame, poi, il candidato ha evidenziato altri elementi aggiuntivi a dimostrazione della reale unicità del fatto, quali lo svolgimento del periodo triennale di ferma quale volontario delle forze armate.

Si tratta quindi di un complesso di circostanze che escludono che il mero richiamo al precedente episodio effettivamente accertato comporti in sé la prova dell’esistenza di fatti ostativi alla partecipazione alla procedura concorsuale. Pertanto, sotto tale profilo di carenza motivazionale, deve essere ritenuta del tutto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure, la cui decisione va integralmente confermata.

3. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 6747 del 2010;

2. Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza a rifondere a D M le spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

da Altalex


Venerdì, 29 Luglio 2011
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