Domenica 16 Marzo 2025
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 27/06/2011

Giurisprudenza di legittimità - Legittimazione attiva - è vietato ricorrere al carro attrezzi per rimuovere l’auto nel cortile condominiale

(Cass. Civ., sez.II, del 9 febbraio 2011 n. 3180)

(omissis)

Svolgimento del processo

G. O. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Bologna F. D., titolare della ditta C. S. S., per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di lire 160.000, pari ad euro 82,63.
Ha dedotto l’attore che la sera del 27 giugno 1999 aveva parcheggiato l’autovettura di sua proprietà nel cortile condominale dello stabile ubicato in Bologna alla via A. C., n. 127, ove vive ed è condomino il padre R.; che nell’occasione l’autoveicolo fu oggetto di rimozione da parte del D., ma illegittimamente, giacchè il condominio non aveva mai autorizzato il D. ad intervenire nell’area; che, al fine di potere rientrare in possesso del suo veicolo, egli fu costretto a pagare al convenuto la somma di lire 160.000.
Il convenuto si è costituito, resistendo alla domanda.
Il Giudice di pace, pronunciando secondo equità, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 febbraio 2005 ha accolto la domanda e condannato “la convenuta ditta C. S. S. di D. F.” alla restituzione della somma di euro 82,63, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice di pace – accertato che l’incarico di rimuovere l’autovettura era stato conferito, non dall’amministratore nell’interesse della collettività condominiale, ma dal condomino Z., proprietario di un locale al piano seminterrato – ha rilevato che quest’ultimo era privo di legittimazione a stipulare con il D., nel suo esclusivo interesse, il contratto per la rimozione del veicolo.
Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha proposto ricorso la Società C. S. S. di M. D. & C. s.a.s., con atto notificato il 6 giugno 2005, sulla base di quattro motivi.
L’O. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione
1. – Il ricorso è – come eccepito dal contro ricorrente – inammissibile, perché proposto da soggetto che non era parte del giudizio di merito e non costando che nella specie si sia realizzato un trasferimento a titolo particolare del diritto controverso dall’imprenditore individuale F. D., convenuto e parte nel giudizio a quo, alla ricorrente società C. S. S. di M. D. & C. s.a.s.
Occorre premettere al riguardo che – per costante giurisprudenza (da ultimo, Cass., Sez. III, 18 settembre 2008, n. 23856) – il fenomeno della c.d. trasformazione in corso di causa dalla ditta individuale in società di persone non è riconducibile alla trasformazione di società, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito societario.
In particolare, la “trasformazione” di un’impresa individuale in società, ancorché non dotata di personalità giuridica, implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all’esercizio dell’impresa, in precedenza imputate al titolare della medesima, al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, dando luogo, per l’effetto, ad una successione a titolo particolare che, verificatasi in corso di giudizio, rientra nelle previsioni dell’art. 111 cod. proc. civ., con la conseguenza che il nuovo soggetto, se intende impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del precedente titolare, è tenuto ad allegare e dimostrare i fatti sostanziali dai quali derivi la sua legittimazione ad agire, quando essi non siano desumibili dalla sentenza impugnata (Cass., se. I, 2 4 settembre 2002, n. 13856).
Nella specie – a fronte della eccezione del contro ricorrente, il quale ha rilevato che la società C. S. S. di M. D. & C. s.a.s., costituita con rogito V. del 14 marzo 2001, neppure annovera tra i suoi soci il convenuto F. D. – la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo il verificarsi del trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi del diritto controverso.
2. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal contro ricorrente, che liquida in complessivi euro 400, di cui euro 300 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
(omissis)

Da polnews

© asaps.it
Lunedì, 27 Giugno 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK