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Articoli 26/05/2004

Patenti: una serie di date da ricordare.

Patenti: una serie di date da ricordare.

Di Maurizio Marchi

Chi non ha mai dimenticato una data importante? Un compleanno, un anniversario... quanti patemi, scuse, tensioni... Con le patenti rischia di essere la stessa cosa: con la differenza che – sbagliando sulla strada – si rischiano abusi od omissioni.
Non bastavano le date da ricordare per capire chi con la patente B può guidare la moto, chi con la A1 può essere “promosso in A”, chi vuole guidare la moto all’estero. Ora ci si mette anche la patente C: non bastava sapere che se si è troppo giovani (meno di 21 anni) non si possono condurre certi veicoli (portata massima complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate), oppure che se si è troppo “anziani” (oltre i 65 anni) con l’abbinamento della “E” non si possono guidare i complessi di veicoli di portata massima complessiva autorizzata superiore a 20 tonnellate (in pratica si può continuare a fare il camionista ma si stacca il rimorchio!). Non bastava. Ora è necessario ricordare anche che dopo una certa data le patenti “D” non consentono più di condurre i veicoli per i quali è necessaria la “C”.

La novità era e resta contenuta nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003 - Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 88 del 15 Aprile 2004 ed entrato in vigore il giorno successivo. Vi si legge infatti che “(omissis)... la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida e’ richiesta la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida e’ richiesta la patente di categoria C ...(omissis)....
Il problema – di non poco conto – è che il decreto, firmato il 30 settembre 2003, è stato pubblicato ed è entrato in vigore diversi mesi dopo, creando un ingiusto effetto retroattivo nei confronti di coloro che si sono visti rilasciare la patente di guida tra il 1° ottobre 2003 ed il 15 aprile 2004. Immaginiamo la scena: il cittadino, aspirante “camionista” si presenta ad un’autoscuola intenzionato a conseguire la patente “C” oppure “C+E”. Quante volte il solerte titolare dell’autoscuola consiglia: “perché non prendi la ? Così le hai tutte. Tanto con la D puoi condurre anche gli autocarri!” Bene! Da come stanno le cose leggendo il decreto ministeriale, il camionista titolare di categoria “D” (che non ha mai conseguito la “C”), nella notte fra il 15 ed il 16 aprile 2004, allo scoccare della mezzanotte, avrebbe dovuto abbandonare l’autocarro lì dove si trovava e cambiare mestiere (in attesa magari di tornare a scuola guida per conseguire la categoria “C”).

Con una circolare che salva – per così dire – “capra e cavoli”, la Direzione Trasporti Terrestri (per intenderci l’ex Motorizzazione Civile) il 28 aprile 2004 (Prot. n. MOT3/1687/M330) proroga di fatto gli effetti di questa disposizione di un anno. Vi si legge infatti che ... (omissis)... Si fa, comunque, presente che i lunghi tempi intercorsi per la conclusione dell’iter di approvazione ed emanazione del decreto in esame, nonché i tempi tecnici necessari per l’elaborazione delle procedure informatiche consentono di applicare tale nuova previsione a decorrere dal 1 ottobre 2004. Conseguentemente, limitatamente a tale disposizione, alle istanze di conseguimento delle patenti di categoria D presentate entro il 30 settembre 2004, si applica la normativa attualmente in vigore. il titolare di patente di guida comprendente le categorie C+E e D potrà condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D+E (come previsto all’art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. 40T/2003; viceversa, il titolare di patente comprendente le categorie D+E (conseguita dopo il 1 ottobre 2004) e C non potrà condurre anche i veicoli per la cui guida è prevista la categoria C+E... (omissis)
Quindi un anno di proroga all’entrata in vigore della nuova disposizione: anzi più di un anno. Perché – come si legge nella circolare – è sufficiente presentare la domanda entro il 30 settembre 2004 e non conseguirla. Si potrebbe obiettare che il fatto di dover distinguere fra “presentare domanda” e “conseguire” non sia un problema nostro, in quanto per l’operatore su strada sarà sufficiente “girare” la patente CARD e vedere sul retro le categorie che gli sono state rilasciate. Il problema può invece verificarsi negli ultimi mesi del 2004.
Sappiamo infatti che, per le esercitazioni di guida (il vecchio foglio rosa), riassumendo molto, sostanzialmente “ci si può esercitare con quello che si potrà poi condurre una volta conseguita la patente”. Al controllo di una autorizzazione per esercitazione alla guida sarà allora necessario fare riferimento alla data di domanda in quanto – a titolo di esempio – il titolare di “foglio rosa” per la patente D rilasciato il 20 settembre potrà esercitarsi anche dopo il 30 settembre con un autocarro per il quale è necessaria la “C”.
Questo perché, pur ottenendo la patente D probabilmente in ottobre, ha protocollato la richiesta entro il 30 settembre, e la sua patente lo autorizzerà anche alla guida dei veicoli per i quali è necessaria la C.
A questo punto non è intenzione certamente fare un trattato con tutte le regole di validità e categorie della patenti di guida (non sarebbe sufficiente tutta la rivista), ma è senza dubbio opportuno riepilogare in una tabella le date più importanti da ricordare, quelle cioè che spesso rappresentano un’eccezione, un caso specifico, uno spartiacque tra due sistemi sanzionatori diversi.

 

30 settembre 2004 camionisti È la data entro la quale occorre prestare istanza per conseguire patente “D” oppure “D+E” usufruendo dei benefici delle precedenti regole. Cioè possibilità di condurre i veicoli per i quali sono necessarie rispettivamente le categorie “C” oppure “C+E”
1 ottobre 2003 punti È la data entro la quale era necessario conseguire la patente per non incorrere nel sistema di raddoppio dei punti da decurtare per le violazioni comprese nell’elenco allegato all’articolo 126 bis del codice della strada (patente a punti).
Il “sistema di raddoppio” si applica comunque solamente per le patenti rilasciate successivamente al 1† ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore.
I punti, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Ad una prima lettura potrebbero rilevarsi incongruenze tra “conseguimento” e “rilascio”, ma con il nuovo sistema la data di “rilascio” corrisponde in pratica a quella di “conseguimento”

 

30 settembre 1999
motocicli e patenti A1
Ultimo giorno utile per conseguire la patente A1 beneficiando di un sistema automatico di “promozione”.
La vicenda è nota. Per una errata interpretazione della normativa comunitaria l’autorità competente italiana, riteneva che le patenti di sottocategoria A1, quando il titolare compiva i 18 anni, si trasformassero automaticamente in A con limitazioni (di cui all’articolo 117 cds) ed al compimento del 20esimo anno di età in A senza alcuna limitazione.
La Commissione Europea faceva notare la non corretta interpretazione della norma (ndr come dire... allora a 25 anni perché non trasformarla in C!) e l’allora motorizzazione emetteva una circolare con quale si affermava che “solamente le patenti A1 conseguite fino al 30 settembre 1999, si trasformano in A con limitazioni (di cui all’articolo 117 cds) al compimento del 18esimo anno di età ed in A senza limitazioni al compimento del 20esimo anno.”
Conseguenza:
* Chi oggi su strada esibisce una patente A1 conseguita dal 1° ottobre 1999 può condurre solamente motocicli fino a 125 cc (ma non tutti: fra questi solamente quelli che rispettano ANCHE la limitazione di 11 kw)
* Chi invece esibisce una patente A1 conseguita fino al 30 settembre 1999, può condurre qualsiasi motociclo senza limitazioni di sorta (cilindrata o potenza), perché la patente ricade fra quelle che usufruiscono del “sistema di promozione automatica” ed oggi il titolare ha senza dubbio compiuto 20 anni
31 dicembre 1985 motocicli, patente B e guida negli altri stati comunitari È la data entro la quale è necessario aver conseguito la patente B per poter condurre motocicli senza alcuna limitazione negli altri stati dell’Unione Europea.
25 aprile 1988
motocicli, patente
È la data entro la quale è necessario aver conseguito la patente B per poter condurre motocicli senza alcuna limitazione sul territorio italiano e negli stati extracomunitari che riconoscono la patente italiana.
Le patenti B conseguite dal 26 aprile 1988 abilitano – fra i motocicli – solamente alla guida di quelli per i quali sarebbe necessaria la patente A1 (massimo 125 cc e 11kw: limiti da rispettare congiuntamente).
Questa facilitazione vale solamente però per il territorio italiano

* Comandante Polizia Municipale Gambettola.


a cura di Maurizio Marchi

Mercoledì, 26 Maggio 2004
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