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L’Aquila - È infortunio sul lavoro anche l’incidente stradale che si subisce mentre si va a riscuotere lo stipendio

Lo ha stabilito la Sezione Lavoro del Tribunale Civile

Foto Blaco-archivio Asaps


(ASAPS), 24 maggio 2011- Può costituire infortunio in itinere l’incidente stradale che si subisce durante il tragitto effettuato per andare a riscuotere lo stipendio. A deciderlo la Sezione Lavoro del Tribunale Civile dell’Aquila con la sentenza n. 145 depositata lo scorso 11 aprile 2011 che ha condannato l’INAIL a corrispondere un indennizzo per danno biologico ad un lavoratore che, di ritorno da un cantiere, si stava recando a riscuotere lo stipendio nella sede della impresa da cui dipendeva, rimanendo ferito in un sinistro stradale durante il tragitto.
Il Tribunale, dopo aver ribadito, tra i requisiti necessari per l’indennizzabilità, la sussistenza di un nesso (almeno occasionale) tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nonché la necessità dell’uso del veicolo privato, ha specificato che l’unico limite alla copertura RC auto è costituito dal cosiddetto “rischio elettivo”, ossia quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta del lavoratore, il quale, volutamente, crea ed affronta una situazione diversa da quella inerente al proprio lavoro, interrompendo il collegamento tra lavoro, rischio ed evento.  Secondo i giudici del foro abruzzese “il presupposto dell’occasione di lavoro “deve ravvisarsi anche in relazione all’infortunio occorso durante il tragitto per recarsi sul posto di lavoro per riscuotere lo stipendio, ove verificatosi in concomitanza della fine dell’orario di lavoro. Infatti, poiché nel concetto di posto di lavoro rientra senz’altro la sede dell’impresa datrice di lavoro e la riscossione dello stipendio è comunque attinente allo svolgimento del rapporto di lavoro, in simile evenienza si configura un vero e proprio rapporto finalistico o strumentale tra l’attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro e viceversa) e l’attività comunque attinente la prestazione lavorativa, rapporto che di per sé è sufficiente ad integrare quel “quid pluris” richiesto per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere” (ASAPS)

 

 

Martedì, 24 Maggio 2011
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