La sopravvenuta depenalizzazione, limitatamente all’ipotesi prevista dall’art. 186, comma primo, lett. a), c.s., del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol - ad opera della legge n. 120 del 2010 (disposizioni in materia di sicurezza stradale) -, rilevata nel giudizio di legittimità, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ma non la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, in virtù del principio di legalità-irretroattività operante anche per gli illeciti amministrativi, non rinvenendosi nella citata legge previsione in senso contrario che induca a far ritenere una deroga a tale principio. (Cass. Pen., sez. IV, 24 novemnbre 2010, n. 41564) - [RIV-1103P218] - Art. 186 c.s. |
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