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Corte di Cassazione 12/05/2011

Giurisprudenza di legittimità - Se determina un sinistro dal quale deriva la morte di qualcuno, il conducente che ha lasciato il veicolo in sosta in doppia fila può essere condannato per omicidio colposo

(Cass. Pen., sez.III, 1 dicembre 2010, n. 42498)

(omissis)
1). Con sentenza in data 29.3.2009 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 4.6.2003, con la quale ….. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena (sospesa) di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 589 commi 1 e 2 c.p. “per avere, per colpa, consistita nell’aver lasciato, in violazione degli artt. 157 comma 7 e 158 comma 2 lett. c) C.d.S., la propria autovettura …. in sosta in doppia fila e con lo sportello anteriore sinistro parzialmente aperto, contribuito il 29.6.2000 a cagionare la morte di …. che sopravveniva a bordo di un ciclomotore Honda SH 50 e andava a urtare la detta vettura; con condanna, ritenuto il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 50%, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede e con attuazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 100.000,00. La Corte territoriale, nel richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, disattendeva tutte le doglianze difensive. Escludeva la Corte di merito che il comportamento della parte offesa potesse costituire causa esclusiva dell’evento e sottolineava la efficienza causale della condotta dell’imputato, il quale aveva lasciato l’autovettura lontano dal marciapiede di circa mt 2,50 e con sportello semi aperto, su una strada per di più poco illuminata e con avvallamenti e tombini.

2). Ricorreva per cassazione …., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la nullità della sentenza per erronea applicazione delle norme in tema di colpa e per omessa motivazione, nonché per contraddittorietà tra motivazione ed atti del processo. Assumeva che le norme del codice della strada richiamate nella contestazione dettano una regola, sanzionata sul piano amministrativo, che in alcun modo possono dare fondamento ad una colpa sul piano penale, tanto che i giudici di merito collegano tali pretese violazioni alle condizioni ambientali e di viabilità. Peraltro dalle risultanze processuali emergeva la normalità delle condizioni meteorologiche ed il buono stato del manto stradale. La verificazione dell’evento non era quindi addebitabile al ricorrente, ma alla condotta di guida imprudente della parte offesa che procedeva a d alta velocità ed a zig-zag. Con il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per erronea applicazione delle norme in tema di nesso di casualità e per difetto e contraddittorietà della motivazione. La guida posta in essere dal xxxxx, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, era stata l’unica causa del sinistro.

3). Con sentenza del 26.6.2007 la quarta sezione di questa Corte rigettava il ricorso.
3.1). A seguito di ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. (l’avviso per l’udienza del 26.6.2007, per mero errore materiale, non era stato notificato al difensore di fiducia), questa sezione, con sentenza dell’11.3.2010, annullava senza rinvio la sentenza della quarta sezione del 26.6.2007 e disponeva la fissazione del processo in pubblica udienza.

4). Il ricorso è infondato.
4.1). La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha correttamente motivato in ordine alla addebitabilità dell’evento alla condotta colposa del ricorrente. Ha sottolineato, infatti, sulla base delle risultanze processuali, che sussisteva un nesso funzionale tra la condotta, posta in essere dal prevenuto in violazione degli artt. 157 comma 7 c.p. e 158 comma 2 C.d.S., e l’evento. La violazione di tali norme di cautela, tenuto conto delle condizioni ambientali descritte dal ….., “non poteva non rendere di immediata percezione il pericolo così determinato”. Il richiamo alle condizioni ambientali è quindi fatto solo per “rafforzare” la condotta colposa dell’imputato. Il ricorrente, senza indicare specificamente le fonti processuali, e quindi in violazione dell’obbligo di specificit&agr ave; ed autosufficienza del ricorso, in modo meramente assertivo si limita ad affermare che il manto stradale era in buono stato così come buone erano le condizioni di luce. Ha ulteriormente evidenziato la Corte territoriale che, senza la inosservanza delle cautele imposte dal codice della strada, richiamate nella imputazione, il sinistro non si sarebbe verificato. Ha poi escluso la Corte di merito, con motivazione corretta in fatto ed in diritto, che la condotta di guida, tenuta dalla parte offesa, possa essere stata di per sé idonea a cagionare l’evento per la sua eccezionalità ed atipicità. Dopo aver ricordato che nel nostro ordinamento, in tema di rapporto di causalità vige il principio dell’equivalenza delle cause, ha sottolineato che la condotta di guida dello …. (alta velocità, guida a zig-zag, mancata percorrenza di traiettoria utile ad evitare l’ostacolo) non ha certamente i caratteri dell’abnormit& agrave; ed eccezionalità da porsi quale causa esclusiva dell’evento.
4.2). La non manifesta infondatezza del ricorso consente, però, per la forza propulsiva dell’impugnazione, di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza, il termine massimo di prescrizione è di anni sette e mesi sei. Tale termine, cui va aggiunto il periodo di sospensione di mesi 1 e giorni 20 (rinvio dell’udienza del 9.2.2006 al 29.3.2006), è maturato in data 18.2.2008, essendo stato il reato commesso il 29.6.2000. A norma dell’art. 578 c.p.p. vanno confermate le statuizioni civili. 

 

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
(omissis)

da Polnews

 

 

Giovedì, 12 Maggio 2011
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