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E’ entrato in vigore il 1° aprile l’obbligo di prova pratica per conseguire il certificato di idoneità alla guida di motorini e minicar

Tutte le istruzioni operative e le informazioni sulla prova d’esame teorica e prova pratica di guida

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Foto Coraggio archivio Asaps

(ASAPS), 31 marzo 2011 - Dal 1 aprile 2011, chi presenta domanda per conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, il cosiddetto "patentino", è obbligato ad effettuare un esame con prova pratica di guida, ottenere un’autorizzazione per poter esercitarsi a condurre un ciclomotore e seguire lezioni teoriche sul funzionamento del mezzo in caso di emergenza. Le modifiche sono previste dal Codice della strada (articolo 116) a seguito di recenti interventi normativi (legge 29 luglio 2011 n. 120 articolo 17 e legge 26 febbraio 2011 n. 10 articolo 2 comma 1-quater).
Le nuove regole sono dettagliate dal Decreto ministeriale del 1 marzo 2011 n.81 e dal Decreto ministeriale 23 marzo 2011 n.106. Le due norme disciplinano la procedura per la presentazione della domanda, le materie dei corsi di preparazione all’esame di teoria, lo svolgimento degli esami di teoria e pratica, le modalità delle esercitazioni di guida. Inoltre, le istruzioni operative delle nuove procedure sono contenute nella Circolare 28 marzo 2011 n.10099 che, precisa tra l’altro i soggetti ai quali si applica la nuova disciplina e la documentazione da presentare in base alle diverse casistiche che si possono incontrare.
Anche per gli aspiranti conducenti di motorini, così come avviene per la patente B per le auto, dopo aver superato la prova di teoria viene rilasciata "un’autorizzazione" per esercitarsi alla guida, una sorta di ’foglio rosa’. La prova pratica non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla teoria. Il ’foglio rosa’ è valido per sei mesi ed è possibile sostenere l’esame di guida per due volte, a distanza "non inferiore di un mese l’una dall’altra".
Le esercitazioni sui ciclomotori a due ruote sono consentite "in luoghi poco frequentati", pena delle sanzioni. Chi invece si esercita sui ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, compresi i quadricicli leggeri, deve avere a bordo un istruttore con un’età non superiore ai 65 anni e titolare di patente B da non meno di dieci anni. I ciclomotori per le esercitazioni e la prova pratica devono avere la lettera omologata ’P’ proprio come accade per le auto e le moto.
Ma in cosa consiste la prova pratica? Per i ciclomotori è previsto un test di slalom, con un percorso a otto e frenate. Per le Minicar invece saranno richieste prove di retromarcia, parcheggio e frenata. Dopodichè si procederà all’esame nel traffico.
C’è ora da sperare che queste nuove modalità di esercizio alla guida e la previsione della prova pratica per i conducenti incidano nell’abbassamento della mortalià in questo segmento di veicoli che, lo ricordiamo, nel solo 2009 è costata 198 morti, quasi tutti ragazzi giovanissimi (176 maschi e 22 femmine) e 24.043 feriti. (ASAPS)


Leggi la Circolare n. 10099 del 28/03/2011 - Modifiche alla normativa concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore – istruzioni operative

Leggi il Decreto ministeriale 1 marzo 2011 n.81 - Disciplina del rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell’esercitazione

Leggi il Decreto ministeriale 23 marzo 2011 n.106 - Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

 

 

Martedì, 02 Agosto 2011
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