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Sicurstrada 14/06/2010

Il quesito del giorno - Quali norme regolano la sosta e l’attività di vendita ambulante con mezzi attrezzati?

Spettabile Redazione, percorrendo una Strada Statale ho notato che il conducente di un veicolo adibito a vendita ambulante di alimenti e bevande si posiziona sempre in un determinato luogo, per giunta ora ha anche posizionato, in forma stabile ed adiacente il suo veicolo, un container prefabbricato per ospitare gli avventori/automobilisti di passaggio, pertanto mi chiedo:

1) il conducente del suddetto veicolo può decidere in assoluta libertà il luogo da scegliere per svolgere la sua attività?

2) quali sono le normative di riferimento per tale tipo di attività?

3) cosa può servire per poter applicare le norme in materia?

Grazie e distinti saluti

email - Ferentino (Fr)

***

(ASAPS) Per la regole in materia commerciale occorre fare riferimento alla normativa commerciale della Regione Lazio.

La stessa cosa per le eventuali violazioni di carattere edilizio tenuto conto che nel quesito si parla di struttura adibita all’ospitalità dei clienti. Quanto all’occupazione occorre fare riferimento all’articolo 20 C.d.S con la segnalazione obbligatoria alla Guardia di Finanza, modifica introdotta dall’articolo 3 comma 16 provvedimento sicurezza pubblica approvato il 2 luglio 2009 LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096) (GU n. 170 del 24-7-2009 - Suppl. Ordinario n.128) -(in vigore dall’8 agosto 2009).

16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. (ASAPS)

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Lunedì, 14 Giugno 2010
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