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Sicurstrada 05/05/2010

Il quesito del giorno - E’ sanzionabile il privato, proprietario di pick-up cassonato, dotato di 5 posti, immatricolato per il trasporto di cose?

Gentile redazione,
nel mio ufficio è nata una discusssione riguardante l’art. 82 C.d.S;

alcuni sostengono che é sanzionale il privato intestatario di un PK con cassone dotato di 5 posti, immatricolato per il trasporto di cose. Altri, tra cui anche il sottoscritto, invece, ritengono non sia sanzionabile il privato che circola con tali veicoli, anche perché, a breve, corre voce, che l’art.82 C.d.S. verrà rivisto.
Come comportarsi un questi casi?

email-Codogno (Lo)

***

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta quanto segue:
L’articolo 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada distingue gli autocarri come: “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
Pertanto, su autocarri/autotreni/autoarticolati che effettuano trasporto di cose per “conto terzi”, la presenza di persone non addette all’uso o al trasporto delle merci comporta la violazione di cui all’articolo 82 del Codice della Strada con sanzione amministrativa di € 78,00 e la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (consegue il Fermo Amministrativo del veicolo).
Questa tipologia di violazione è ammessa per tutti gli autocarri che effettuano trasporto di cose per conto terzi, mentre per quanto riguarda il trasporto di cose per “conto proprio”, la predetta violazione è applicabile solo agli autocarri aventi un peso complessivo a pieno carico fino a kg 6.000 (si rappresenta che per gli autocarri aventi un peso complessivo superiore a kg 6.000 ed effettuano trasporto merci in conto proprio,la violazione è riconducibile all’articolo 46 della Legge 298/74 in quanto si viola il dettato normativo ascritto all’articolo 31 Legge 298/74 che dispone “Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: …omissis …ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;).
Per gli autocarri aventi un peso complessivo fino a kg 3.500 si è espresso, con lo stesso orientamento, anche il Ministero dell’Interno con circolare prot. n. M/2413-38 del 28 gennaio 1999 e circolare n. 300/A/1/34115/108/68 del 6 agosto 2004.
Successivamente l’articolo 35, comma 11 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) ha previsto una particolare deroga per quanto riguarda il trasporto di persone con autocarri della categoria N1 (peso complessivo fino a kg. 3.500), ovvero "Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti autoveicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
In data 13 dicembre 2006 è stato pubblicato sulla G.U. n. 289 il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 06 dicembre 2006 che disciplina la “Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi …….omissis…….” prescrivendo le seguenti caratteristiche:

- <il veicolo deve essere immatricolato o reimmatricolato nella categoria internazionale N1 (autocarro con peso complessivo fino a kg 3.500);

- la carta di circolazione deve riportare un codice di carrozzeria F0 (furgone con cabina integrata nella carrozzeria);

- la carta di circolazione deve riportare la capacità di trasporto persone in 4 o più posti;

- il rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180 (indice di riferimento).

Alla luce di quanto rappresentato, l’Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna (U.M.C.) con circolare n. 3/2007 del 21 Febbraio 2007 avente ad oggetto “Violazioni all’art. 82 del C.d.S. per trasporto privato delle persone su autocarri cat. N1. Provvedimento 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate” ha disposto che “in caso di violazioni all’art. 82 C.d.S. (e cioè il trasporto privato di persone su autocarri), applicherà il provvedimento in oggetto, per il quale, se sussistono le condizioni previste, procederà alla restituzione della carta di circolazione al legittimo intestatario senza emanare ordinanza di sospensione”.
Tenuto conto che i Ministeri dei Trasporti e dell’Interno non si sono ancora pronunciati in merito all’applicazione di questa deroga riconducibile all’articolo 82 del Codice della Strada, si ritiene ancora pienamente applicabile il dettato normativo ascritto alla norma sanzionatoria di cui trattasi, precisando che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è collegato ad un dispositivo normativo di tipo esclusivamente fiscale (imposte dirette e sul valore aggiunto). (ASAPS)

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Mercoledì, 05 Maggio 2010
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