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Corte di Cassazione 30/03/2011

Giurisprudenza di legittimità - Distanza di sicurezza - “Ratio” della norma - Indicazione - Prevenzione di ostacoli improvvisi - Esclusione

(Cass. Pen., sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19635)

 

L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 C.d.S., è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all’automobilista durante la guida, alla cui prevenzione invece sono dettate le regole cautelari riguardanti la velocità e l’attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali. (Fattispecie di omicidio colposo causato dal tamponamento di un auto in panne da parte di un altro veicolo che seguiva, nella quale è stata esclusa la responsabilità del conducente di quest’ultimo, in quanto viaggiava ad una velocità inferiore al limite previsto e la visuale della carreggiata era impedita dalla presenza di altra autovettura, tenuto conto dell’ora notturna e dell’assenza di illuminazione stradale). (Cass. Pen., sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19635) Art. 149 cs.

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Mercoledì, 30 Marzo 2011
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