Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 123 - come novellato dall’articolo 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e, da ultimo,
dall’articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» - che prevede, tra l’altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonche’ i criteri per l’accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori, diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, per l’erogazione di detti corsi...
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