Giovedì 25 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 23/02/2011

Giurisprudenza di legittimità - Il giudice che respinge il ricorso non può applicare sanzioni al di sotto del minimo edittale per non incorrere nella violazione dell’articolo 204-bis, comma 7 né escludere il pagamento delle spese di procedimento e notifica

(Cass. Civ., sez. II, 26 novembre 2010, n. 24080)

Quando il giudice respinge il ricorso, anche avverso più verbali, non può applicare sanzioni al di sotto del minimo edittale per non incorrere nella violazione dell’articolo 204-bis, comma 7, posto proprio a divieto di tale pratica non ammessa, né escludere il pagamento delle spese di procedimento e notifica. Inoltre la statuizione deve rimanere ancorata al petitum iniziale, non potendo il giudice disporre al di fuori delle richieste del ricorrente, proposte con il ricorso depositato.

(omissis)

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 22 giugno 2005, il Giudice di pace di Terni ha respinto l’opposizione proposta da yyyyyy avverso dieci verbali di contestazione della violazione di cui all’art. 7 comma 14 del codice della strada (transito abusivo in zona a traffico limitato) elevati dalla Polizia Municipale di Terni nel dicembre 2004, e tuttavia, in considerazione delle disagiate condizioni economiche dell’opponente, ha ridotto l’ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie ad euro 500,00, rateizzandone altresì il pagamento in cinque rate mensili.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Comune di Terni sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza emessa all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 30 settembre 2009, la Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il Comune denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 204 bis comma 7 del codice della strada e dell’articolo 201, comma 4 del codice della strada  nonchè vizio di motivazione. Il ricorrente si duole della violazione dei minimi edittali delle sanzioni, pari a euro 68,25, oltre euro 11,75 per spese di notifica per ciascuno dei dieci illeciti contestati, per un totale di euro 800,00.
Il motivo è fondato.
L’articolo 204 bis, al comma 7, dispone che "fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
L’articolo 201 del codice della strada stabilisce, al comma 4, che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria".
L’articolo 7, comma 14, nel testo vigente all’epoca delle contestate violazioni, stabiliva che la pena minima fosse di euro 68,25.
Risulta dunque evidente, sulla base della semplice lettura delle ora richiamate disposizioni, l’errore nel quale è incorso il giudice di pace, il quale, determinando per dieci violazioni dell’articolo 7, comma 14, la sanzione pecuniaria in euro 500,00, ha applicato una sanzione inferiore ai minimi edittali, ai quali devono essere aggiunti, ai sensi del citato articolo 201, comma 4, gli oneri di accertamento e notificazione.
Con il secondo motivo, il Comune censura la sentenza impugnata per avere disposto la rateizzazione del debito, denunciandone sia la tardività - e dunque la inammissibilità - della richiesta, contenuta non nell’atto di opposizione, ma in una memoria depositata soltanto il successivo 4 giugno, sia comunque l’illegittimità, potendo la rateizzazione essere disposta soltanto dall’amministrazione e non anche dal giudice, il quale ne ha il potere solo in caso di connessione dell’illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 689 del 1981.
Il motivo è fondato sotto il primo e assorbente profilo.
Questa Corte ha infatti chiarito che il giudizio di opposizione a norma degli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 si configura come giudizio di cognizione, regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione, che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che, a norma del citato articolo 22, devono essere proposti al giudice esclusivamente con ricorso entro il termine previsto dalla legge (Cass. n. 17625 del 2007; Cass. n. 6519 del 2005).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti. Non occorre, peraltro, fare luogo al giudizio di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 comma 1, ultima parte del codice di procedura civile, con la rettifica dell’entità della sanzione pecuniaria, con la maggiorazione delle spese di notifica, in complessivi Euro 800,00, da pagarsi in unica soluzione.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina l’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie e delle spese di notifica

(omissis)


da Polnews

 

Mercoledì, 23 Febbraio 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK