Il transito nelle corsie “telepass” senza consentire la registrazione del passaggio e l’utilizzo delle corsie di uscita anziché di quelle di entrata, integra il delitto di truffa tutte le volte in cui l’inganno abbia comportato l’elusione del pagamento dovuto, con danno dell’esercente. Né vale argomentare che gli artifici siano stati individuati dal sistema di controllo, trattandosi di elemento, meramente eventuale, del tutto estraneo al perfezionamento del reato.
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