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Corte di Cassazione 02/02/2011

Giurisprudenza di legittimità - Opposizione a cartella esattoriale - pagamento sanzione amministrativa - omessa notifica del verbale - termini

(Cass. Civ., sez.VI, 10 dicembre 2010, n. 25078)

(omissis)
Con ordinanza 24 luglio 2009, il giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l’opposizione proposta il 16 aprile 2009 da tizio per impugnare la "cartella di pagamento 000000000", notificatale il 24 febbraio 2009, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Gli intimati Equitalia Polis Spa e Comune di Napoli non hanno svolto attività difensiva.
Il giudice relatore, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione, sul rilievo che il ricorso era stato proposto oltre il termine di trenta giorni desumibile dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.
Detto provvedimento, in quanto reso ai sensi dell’articolo 23, comma , della legge n. 689/81 , con ordinanza anteriore alla convocazione delle parti, è impugnabile immediatamente con ricorso per cassazione e non con il rimedio dell’appello, come costantemente affermato alla giurisprudenza di questa Sezione (Cass. 28147/08; 24748/09).
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 202, 203 e 204 bis del codice di proc. civ.; articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981; articoli 24 e 111 Cost..
Il secondo motivo espone violazione delle citate norme costituzionali, nonchè articolo 3 della L. n. 241 del 1990, e dell’articolo 201 del codice della strada.
La ricorrente sostiene che l’opposizione, riguardando cartella esattoriale mai preceduta da alcuna contestazione di violazione amministrativa, poteva essere impugnata nel termine di sessanta giorni e non in quello di trenta.
Con il secondo motivo censura la ordinanza anche per non aver tenuto conto della circostanza che l’atto impugnato non indicava il termine entro il quale ricorrere, ditalchè, anche ove vi fosse stato ritardo nel proporre l’opposizione, detto ritardo non sarebbe stato addebitabile al ricorrente, con ogni conseguenza in ordine alla piena tempestività dell’opposizione.
Il collegio condivide la relazione depositata ex articolo 380 bis c.p.c., e reputa che il ricorso sia manifestamente fondato.
Questa Corte ha infatti già da tempo affermato che "In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatorio del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada " (Cass. 3647/07; 17312/07; 18015/09).
Ne consegue che l’opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile a causa dell’avvenuto superamento del termine di trenta giorni, ma solo ove l’instaurazione del relativo giudizio fosse avvenuta oltre sessanta giorni dal ricevimento della notificazione dell’atto sanzionatorio impugnato.
Resta assorbito il secondo profilo di doglianza.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La ordinanza impugnata va cassata e la cognizione rimessa per lo svolgimento del giudizio di opposizione ad altro giudice di pace di Napoli, che si atterrà al seguente principio: "L’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada , con cui si deduca l’omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, avendo funzione recuperatoria dell’opposizione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall’articolo 204-bis del codice della strada, e non in quello di trenta giorni di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Il giudice di rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Napoli, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
(omissis)

da Polnews

 

 

Mercoledì, 02 Febbraio 2011
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