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Scheda regole Minicar

Aggiornata secondo la legge 120/2010
 

31036

Foto Coraggio - archivio Asaps

 

Scheda regole Minicar

 


I quadricicli (minicar): possono essere immatricolati come motoveicoli o ciclomotori
La direttiva comunitaria e il decreto ministeriale suddividono i ciclomotori ed i motocicli in

sette differenti categorie:
L1
– ciclomotori a 2 ruote;
L2
– ciclomotori a 3 ruote;
L3
– motoveicoli a 2 ruote (motocicli);
L4
– motoveicoli a 3 ruote non simmetriche (motocarrozzette o sidecar);
L5
– motoveicoli a 3 ruote simmetriche (tricicli);
L6
– ciclomotori a 4 ruote (quadricicli leggeri);
L7
– motoveicoli a 4 ruote (quadricicli diversi o non leggeri).



Patente richiesta: categoria A1 (se immatricolati come motoveicoli) – certificato di idoneità (se immatricolati come ciclomotori. Dal 31 marzo 2011 sarà prevista la prova pratica di guida per ottenerlo)



Assicurazione: obbligatoria



Trasporto di persone: se motoveicolo consentito – se ciclomotore consentito solo se il trasporto del passeggero è previsto sul certificato di circolazione (si precisa però che il conducente deve essere maggiorenne, in quanto il minorenne deve circolare da solo con il quadriciclo)



Obbligo del casco durante la circolazione: sono esentati dall’obbligo del casco i conducenti e i passeggeri di motoveicoli e ciclomotori a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa à vedi art. 171, comma 1-bis, lettera a), C.d.S.


I quadricicli classificati come motoveicoli: devono osservare le prescrizioni riportate nell’art. 175, comma 2, lettera b) del Codice della Strada che prevede il divieto di circolazione in autostrada se “di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg”.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle cinture di sicurezza: Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e (ciclomotori a 4 ruote - quadricicli leggeri), dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Revisione: obbligatoria secondo le istruzioni fornite dal calendario annuale del Ministero Trasporti

Obbligo dei dispositivi di illuminazione: I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna.


 

Mercoledì, 22 Giugno 2011
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