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Sicurstrada 15/01/2010

Il quesito del giorno - In materia di trasporto animali, quando è previsto l’uso del modello. 4?

Gentile redazione, avrei bisogno della corretta procedura de eseguire su quando il mod.4 per trasporti di animali è previsto o meno. Mi spiego meglio stando al prontuario sembra che il predetto modello sia da richiedersi per trasporti di animali che rientrino nella disciplina del DPR 320/54 e che non superi i 50 Km, mentre per percorsi superiori ed ai fin idi lucro è sufficiente altro documento. Quando il conducente è sempre obbligato ad averlo e quando no?

email-Fiumicino (Rm)

***

(Asaps) L’articolo 31 del D.P.R. nr. 320/54 (Regolamento della Polizia Veterinaria) prescrive che:
gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico di equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sugli autoveicoli, con destinazione all’interno, devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al modello 4 (la predetta dichiarazione deve essere, ora, conforme al modello previsto dal D.P.R. 30 aprile 1996 nr. 317), contenente l’indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l’assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi di malattie infettive a carattere epizootico, l’attestazione veterinaria della loro sanità.
La dichiarazione firmata dall’interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dall’esercente autotrasporti che la ricevono e un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell’ufficio di partenza a disposizione dell’autorità sanitaria; l’altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione per ogni eventuale richiesta.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che il Modello 4 si deve compilare solo per i trasporti nazionali relativamente per gli animali rientranti nel regime del DPR 320/54 a prescindere dalla percorrenza chilometrica.
A tal fine, si precisa che il modello 4 non si applica ai conigli, ai volatili da cortile, alla selvaggina d’allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione come dispone il D.M. 11 febbraio 2003. (Asaps)

Venerdì, 15 Gennaio 2010
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