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Massime di giurisprudenza - Autotrasporto Obbligo di cronotachigrafo - Circolazione con cronotachigrafo non funzionante - Colpa del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose - Configurabilità – Condizioni

(Cass. Civ., Sez. II, 10 settembre 2009, n. 19586)
In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, la circostanza che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito non è sufficiente a dimostrare l’assenza della colpa, ben potendo sussistere l’elemento psicologico dell’illecito per il solo fatto che il conducente, pur essendo o dovendo essere consapevole dell’avaria facendo uso dell’ordinaria diligenza, abbia ugualmente deciso di mettersi alla guida del mezzo.
Lunedì, 03 Gennaio 2011
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