Foto Blaco - archivio Asaps (ASAPS), 23 dicembre 2010 - Il Tribunale ha condannato un automobilista per il reato di omicidio colposo per avere causato la morte di un motociclista,che si era schiantato contro l’auto dell’uomo posteggiata in doppia fila e con lo sportello aperto, riconoscendo però al centauro un concorso di responsabilità nella misura del 50%. Secondo il codice della strada, il settimo comma dell’art. 157 pone il “divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”. L’art. 158 secondo comma lett. c) prevede anche che la sosta di un veicolo sia vietata “... in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote”. Anche la Corte d’appello, ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo l’impossibilità di dare al conducente del ciclomotore la responsabilità esclusiva dell’evento, date le lampanti infrazioni del codice della strada commesse dall’imputato che è però rincorso in Cassazione sostenendo le responsabilità del motociclista. Gli “ermellini” tuttavia hanno respinto l’istanza e con la sentenza 42498 del 2010, hanno deciso per l’infondatezza del ricorso. La Suprema Corte ha infatti considerato il richiamo effettuato alle condizioni ambientali come uno strumento per rafforzare il giudizio di rimproverabilità sull’automobilista perché se quest’ultimo avesse rispettato le norme del codice della strada l’incidente non si sarebbe verificato. La condotta di guida del centauro non può dunque essere considerata come sola causa del sinistro. (ASAPS)
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