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Circolari 18/01/2010

Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente - Decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137 (1)
Immatricolazione di veicoli assimilati per il trasporto di organi e plasma - decreto dirigenziale 9 settembre 2008 (2)

(Circolare n. 109636, 21 dicembre 2009)

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2009 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137 (1) ("Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze"), del quale si era preannunciata l’adozione con circolare prot. n. 43325 del 9 maggio 2007 (3).

        Detto decreto, tra l’altro, ha espressamente abrogato l’art. 1, comma 3 e l’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (recante la "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze), nonché l’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487 (4) (recante la "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali").

        Tenuto conto, altresì, delle nuove disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 9 settembre 2008 (2) (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2008), concernente la disciplina tecnica ed amministrativa degli autoveicoli destinati al trasporto di organi e di plasma (v. circolare prot. n. 78803 del 6 ottobre 2008), si ritiene opportuno ridefinire in maniera sistematica le istruzioni operative inerenti l’immatricolazione e l’utilizzo delle autoambulanze e dei predetti autoveicoli che, a norma dell’art. 177 c.d.s. (5), sono assimilati alle autoambulanze stesse.

        Si ripropone, quindi, il testo della circolare prot. n. 43325 del 9 maggio 2007 (3), al quale sono state apportate le opportune modifiche ed integrazioni, evidenziate in grassetto al fine di agevolarne la lettura.

 

* * * * *

 

A)

Normativa di riferimento

        I principi generali che presiedono alla disciplina relativa all’immatricolazione e all’utilizzo delle autoambulanze e degli autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma sono contenuti:

-

negli artt. 54 (6), 82 (7), 84 (8), 85 (9), 91 (10), 93 (11) e 177 c.d.s. (5);

-

negli artt. 203 (12) e 244 (13) del regolamento di esecuzione;

-

nel decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137 (1);

-

nel decreto dirigenziale 9 settembre 2008 (2).

 

 

B)

Ambito oggettivo di applicabilità della disciplina

        Le norme di riferimento si applicano alle autoambulanze, classificate quali veicoli per uso speciale, e agli autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma, classificati quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature, da immatricolare in uso proprio o in servizio di noleggio con conducente.

 

C)

Ambito soggettivo di applicabilità della disciplina

        Le autoambulanze possono essere immatricolate esclusivamente in capo ad enti pubblici, imprese ed altre collettività pubbliche o private.

        In particolare, ed a titolo esemplificativo, possono immatricolare autoambulanze:

1.

le strutture sanitarie pubbliche (es.: ASL, aziende ospedaliere, ecc.) e le strutture sanitarie private (es. cliniche private);

2.

le imprese che svolgono attività commerciali o industriali;

3.

le organizzazioni di volontariato e le ONLUS, comprese le cooperative sociali;

4.

le scuole, gli uffici pubblici, le associazioni sportive, ecc..

        Gli autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma possono essere immatricolati, in ragione della particolare tipologia di trasporto, esclusivamente in capo a strutture sanitarie pubbliche o private, organizzazioni di volontariato impegnate nel settore sanitario e imprese che esercitano attività di locazione senza conducente.

 

D)

Uso proprio

        Le autoambulanze e gli autoveicoli (assimilati) per il trasporto di organi e di plasma possono essere immatricolati in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell’esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l’attività stessa venga eventualmente svolta.

        Al riguardo, si precisa che l’assenza della "finalità di lucro" è riferita alla prestazione di trasporto e non al soggetto che la pone in essere (es. ONLUS, cooperative sociali ONLUS).

        Per quanto concerne il "corrispettivo", con esso deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa.

        In tal senso, si evidenzia che la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate, non costituisce corrispettivo ai sensi dell’art. 82 (7), comma 4, c.d.s.; pertanto, nell’ipotesi di specie, deve ritenersi legittimo l’utilizzo in uso proprio delle autoambulanze.

        A mero titolo esemplificativo, si richiama l’art. 7, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (14) (legge-quadro sul volontariato), il quale prevede espressamente che le organizzazioni di volontariato possano operare sulla base di convenzioni con enti pubblici, a titolo gratuito e senza fine di lucro, dietro corresponsione esclusivamente del rimborso delle spese sostenute.

        Ciò premesso, possono immatricolare autoambulanze in uso proprio:

1)

gli enti pubblici, per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali (se svolgono la propria attività nel settore sanitario) e, in ogni caso, al fine di tutelare il diritto alla salute ed alla integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l’attività istituzionale dell’ente (es. scolari, spettatori di manifestazioni sportive, visitatori di musei, ecc.), dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

2)

le imprese, per l’esercizio della propria attività principale, a condizione che sia diversa da quella di trasporto di infermi e di infortunati, svolta sia nel settore sanitario sia in altri settori commerciali o industriali, al fine di tutelare il diritto alla salute e all’integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l’attività di impresa, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

3)

le altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, al fine della tutela del diritto alla salute e all’integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l’attività sociale, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.

        Viceversa, possono immatricolare in uso proprio autoveicoli (assimilati) per il trasporto di organi e di plasma:

1)

le strutture sanitarie pubbliche e private, per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali;

2)

le organizzazioni di volontariato, per il perseguimento dei propri scopi sociali, per la tutela del diritto alla salute e all’integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l’attività sociale.

        Al fine della immatricolazione in uso proprio delle autoambulanze e degli autoveicoli (assimilati) per il trasporto di organi e di plasma, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 (10) e 93 c.d.s. (11).

        Alle istanze di immatricolazione, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, debbono essere allegati, unitamente a copia di un documento di identità valido del dichiarante:

1)

nel caso di enti pubblici, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 (15) da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l’ente stesso svolge i propri compiti istituzionali (v. All. 1 - "Enti Pubblici");

2)

nel caso di imprese, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (15) da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l’impresa stessa svolge la propria attività (v. All. 2 - "Imprese");

3) nel caso di altre collettività, comprese le organizzazioni di volontariato, le ONLUS e le cooperative sociali non iscritte negli appositi registri, copia fotostatica dello statuto e dell’atto costitutivo;

4)

nel caso di organizzazioni di volontariato, di ONLUS e di cooperative sociali iscritte negli appositi registri, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (15) da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante gli estremi della iscrizione (v. All. 3 -"Organizzazioni Iscritte");

5)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 (15) da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante che l’attività di trasporto è svolta esclusivamente a titolo gratuito e, eventualmente, dietro corresponsione del solo rimborso delle spese sostenute (v. All. 4).

        Conseguentemente, nelle righe descrittive della carta di circolazione sono annotate le seguenti diciture:

a)

"Trasporto di infermi ed infortunati connesso all’esercizio di attività sanitaria", nel caso in cui intestatario della carta di circolazione sia un ente pubblico, un’impresa od altra collettività che opera nel settore sanitario-assistenziale e, pertanto, il servizio di trasporto è rivolto alla generalità dei cittadini;

b)

"Trasporto di infermi ed infortunati connesso all’esercizio di attività non sanitaria", nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione operi in settori diversi da quello sanitario e, pertanto, il servizio di trasporto è rivolto esclusivamente a favore di soggetti che fanno capo alla struttura organizzativa dell’ente pubblico, dell’impresa o di altra collettività;

c)

"trasporto di organi" e/o, a seconda dei casi, "trasporto di plasma".

        Dette annotazioni assolvono anche alla necessità di consentire agli organi di polizia stradale di svolgere i necessari controlli su strada in ordine al legittimo utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all’art. 177 c.d.s. (5).

 

E ) Noleggio con conducente        Le autoambulanze sono immatricolate in servizio di noleggio con conducente allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 c.d.s.) (9), nel caso in cui l’attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l’attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro.

        All’istanza di immatricolazione deve essere allegata, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, la copia fotostatica del titolo legale dichiarata conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000 (15), da persona fisica munita di poteri di rappresentanza.

        Al fine della immatricolazione in servizio di noleggio con conducente, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 (10) e 93 c.d.s. (11).

        Inoltre, si fa presente che deve esserci coincidenza tra intestatario del titolo legale per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e, a seconda dei casi, il soggetto proprietario, l’usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente nell’ipotesi di vendita con patto di riservato dominio.

 

F) Locazione senza conducente

 

          I soggetti intestatari di autoambulanze e di autoveicoli (assimilati) adibiti al trasporto di organi e di plasma, immatricolati in uso proprio, possono locare senza conducente autoambulanze ed autoveicoli (assimilati) adibiti al trasporto di organi e di plasma per la temporanea sostituzione dei propri veicoli nel caso in cui questi ultimi siano stati oggetto di guasto meccanico, di furto o di incendio, ovvero nell’evenienza di caso fortuito o di forza maggiore.

        In dette ipotesi, l’autoambulanza o l’autoveicolo assimilato locato senza conducente può essere utilizzato esclusivamente per il medesimo uso cui è adibito il veicolo temporaneamente sostituito.

 

<>* * * * *

<> <>  Ogni direttiva già emanata in materia ed in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.
 

        IL CAPO DIPARTIMENTO

 




Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Lunedì, 18 Gennaio 2010
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