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Corte di Cassazione 08/01/2010

Giurisprudenza di legittimità - Permesso, ztl, diritto, contrassegno, mancanza, circolazione stradale

(Cass. civ., sez II, sentenza n.19754 del 10 settembre 2009)

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Terni impugna la sentenza del Giudice di Pace di Terni n. (OMISSIS) del 2005 pubblicata il 26 maggio 2005 con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, G. S., avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) per la violazione delle norme di cui gli artt. 7 e 158 C.d.S. per aver circolato e sostato in zona ZTL senza la prescritta autorizzazione comunale.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, rilevando che il ricorrente era residente nella zona in questione e non aveva avuto il tempo di rinnovare il permesso avendo cambiato veicolo.

Il permesso era stato poi ritirato il giorno successivo alla violazione.

Il Comune di Terni articola un unico ricorso con il quale denuncia violazione di norme del Codice della Strada e vizi motivazione.

Dalle stesse affermazioni del contravvenzionato risultava che questi non disponeva della relativa autorizzazione, essendo stato il permesso ritirato soltanto il giorno successivo.

La mancanza del relativo permesso pur in presenza del diritto a ottenerlo determinava la legittimità della contestazione.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Come esattamente osservato dal ricorrente, la contestazione deve ritenersi legittima perchè il titolo che dava diritto all’accesso e alla sosta non era ancora nella disponibilità del suo titolare.

Il relativo contrassegno è necessario proprio per consentire l’esercizio del diritto da parte dell’interessato e il corretto espletamento dei controlli da parte degli agenti.

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dall’intimato.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 Euro per onorari e 100,00 di spese per il giudizio di merito e 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.

da ricercagiuridica.com

Venerdì, 08 Gennaio 2010
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