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Massime di giurisprudenza - Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento - Stato di alterazione - Presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi fisiologici del conducente - Sussistenza. Prova penale - Testimoniale - Ammissibilità (Limiti di) - Apprezzamenti personali - Persona particolarmente qualificata per specifica preparazione professionale - Divieto di esprimere apprezzamenti personali - Esclusione...

(Tribunale Penale di Camerino, 28 aprile 2009)

Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento - Stato di alterazione - Presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi fisiologici del conducente - Sussistenza.
Prova penale - Testimoniale - Ammissibilità (Limiti di) - Apprezzamenti personali - Persona particolarmente qualificata per specifica preparazione professionale - Divieto di esprimere apprezzamenti personali - Esclusione - Fattispecie in tema di reato di guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti.
Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
- Art. 187, comma 1 c.s. - Particella «dopo» inserita nella descrizione della condotta - Interpretazione.

Il reato di cui all’art. 187 c.s. risulta integrato dalla concorrenza di due elementi, dei quali l’uno obiettivamente rilevabile dalla polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti. (Nuovo c.s., art. 187) (I).
il divieto di esprimere apprezzamenti personali (art. 194 c.p.p.) non sussiste per il testimone che sia persona particolarmente qualificata per specifica preparazione professionale e sia interrogato su questioni inerenti tale specializzazione, giacché in tal caso l’apprezzamento è connaturato al fatto. (Nella fattispecie il giudice ha ritenuto utilizzabile ai fini della decisione l’apprezzamento del sanitario incaricato di accertare lo stato di alterazione da sostanze stupefacenti di un conducente) (C.p.p., art. 194; nuovo c.s., art. 187) (2). Allo scopo attuale dell’art, 187 c.s., comma primo, la particella «dopo», inserita nella descrizione della condotta esprime unicamente una relazione cronologica (e non un nesso causale, come avveniva nella precedente formulazione dell’articolo) fra l’assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa e la guida in stato di alterazione

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Lunedì, 12 Aprile 2010
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