In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo apparecchiatura di controllo (autovelox), la disposizione di cui all’art. 4, D.L. n, 121 del 2002 che prevede che dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data informazione agli automobilisti non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche. Si tratta, quindi, di una norma di garanzia dell’automobilista, la cui violazione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. |
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