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Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata

(Cass. Civ., Sez.II, 21 maggio 2008, n. 12865)
In tema di violazioni al codice della strada, la motivazione del giudice di merito che abbia ritenuto legittima, ai sensi dell’art. 201 cod. strada, la contestazione differita, stante l’impossibilità di contestare immediatamente l’infrazione da parte di agente operante a piedi nei confronti del conducente un ciclomotore, è valida e logicamente plausibile e non meramente apparente, in quanto sostenuta da argomentazione coerente e logica, collegata alle concrete modalità del fatto come riportate nel verbale di accertamento. Peraltro, la valutazione della situazione in fatto (agente accertatore non motorizzato) ed il giudizio sulla possibilità di fermare o inseguire il veicolo (in considerazione delta suddetta situazione), sono rimessi al giudice del merito e non possono essere formulati in sede di legittimità. (Nella fattispecie, relativa alla violazione dell’obbligo di indossare il casco — art. 171 cod. strada — la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso, avverso la sentenza del giudice di pace che aveva confermato la sanzione, secondo cui il vigile urbano ben avrebbe potuto fermare il ciclomotore intimando l’alt con il fischietto).
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Martedì, 06 Aprile 2010
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