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Circolari 20/12/2005

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dellíart. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 01/01/2006, dei veicoli non conformi alla direttiva n. 2004/3/CE (consumo carburante)

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

Prot. 6199/M361 del 16/12/2005.

 

 

OGGETTO:

Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dellíart. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 01/01/2006, dei veicoli non conformi alla direttiva n. 2004/3/CE (consumo carburante).

 

PROT. N. 6199/M361
Allegati n.


Ai Signori Direttori dei S I I T
Settore Trasporti
LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione Civile

LORO SEDI
All’Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni della Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Rip.ne 38 - Traffico e Trasporto
Via Crispi,8 BOLZANO


Al C.S.R.P.A.D.
ROMA

Ai C.P.A.
LORO SEDI
All’ANFIA
via Piemonte, 32 – ROMA
All’UNRAE
via Abruzzi, 25 – ROMA



OGGETTO: Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell’art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 01/01/2006, dei veicoli non conformi alla direttiva n. 2004/3/CE (consumo carburante).

Dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della direttiva citata in oggetto, decorre l’obbligo per la prima immatricolazione di talune categorie di veicoli,di rispondenza alla direttiva medesima.
Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alla direttiva sopra indicata secondo la procedura di "fine serie" adottando il criterio previsto nell’allegato XII alla Direttiva 2001/116/CE parte B, punto 2 .
La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.
Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall’autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l’autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione.
Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito.
Si allega inoltre un elenco con l’indicazione delle Case costruttrici alle quali è stata accordata la deroga di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE PM
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

 

 

 

 

 


 

Martedì, 20 Dicembre 2005
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