Prot. 6199/M361 del 16/12/2005. OGGETTO: | Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dellíart. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 01/01/2006, dei veicoli non conformi alla direttiva n. 2004/3/CE (consumo carburante). |
PROT. N. 6199/M361 Allegati n.
| Ai Signori Direttori dei S I I T Settore Trasporti LORO SEDI
Agli Uffici Motorizzazione Civile
LORO SEDI All’Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni della Regione Sicilia Direzione Trasporti Via Notarbartolo, 9 PALERMO
Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti Direzione Compartimentale Sicilia Via Nicolò Garzilli, 34 PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione Civile Lungoadige S. Nicolò, 14 38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Rip.ne 38 - Traffico e Trasporto Via Crispi,8 BOLZANO
Al C.S.R.P.A.D. ROMA
Ai C.P.A. LORO SEDI All’ANFIA via Piemonte, 32 – ROMA All’UNRAE via Abruzzi, 25 – ROMA |
| OGGETTO: Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell’art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 01/01/2006, dei veicoli non conformi alla direttiva n. 2004/3/CE (consumo carburante). |
Dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della direttiva citata in oggetto, decorre l’obbligo per la prima immatricolazione di talune categorie di veicoli,di rispondenza alla direttiva medesima. Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alla direttiva sopra indicata secondo la procedura di "fine serie" adottando il criterio previsto nell’allegato XII alla Direttiva 2001/116/CE parte B, punto 2 . La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire. Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall’autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l’autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione. Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito. Si allega inoltre un elenco con l’indicazione delle Case costruttrici alle quali è stata accordata la deroga di cui sopra. IL DIRETTORE GENERALE PM (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI) |