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Corte di Cassazione 29/11/2010

Giurisprudenza di legittimità - Strada,mancata realizzazione, responsabilità, pubblica amministrazione

(Cass. Civ., sez. III, 28 ottobre 2010, n. 22021)
 

"consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, a far tempo dalla pronuncia 500/99 delle sezioni unite, ha sempre avuto modo di affermare, avuto riguardo alla necessità della prova specifica e dell’accertamento in concreto della colpa dell’agente in tema di risarcibilità del danno da interessi legittimi."

(Pres. Morelli – Rel. Travaglino) 

In fatto

G. S., A. S. e la società P. convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Bolzano il comune di Rio di Pusteria, facendo valere in tal sede una istanza risarcitoria conseguente ad una pretesa illegittimità della condotta degli amministratori, sostanziatasi nella mancata (benché dovuta) realizzazione di una strada che consentisse l’agevole accesso all’hotel da essi gestito, obbligandoli, tra l’altro, a praticare alla clientela prezzi inferiori a quelli concretamente esigibili.

Il giudice di primo grado accolse la domanda.

L’impugnazione proposta dal comune fu parzialmente accolta dalla corte di appello di Trento, che ridusse, per l’effetto, l’importo riconosciuto agli attori in prime cure a titolo di risarcimento.

La sentenza è stata impugnata, in via principale, dai suddetti attori, e, in via incidentale, dall’ente territoriale, che ha altresì depositato memoria illustrativa. 


In diritto

Preliminare ed assorbente rispetto alla valutazione dei motivi del ricorso principale e di quelli del ricorso incidentale appare l’esame del quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale il comune di Rio Pusteria lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) relativamente all’elemento soggettivo dell’art. 2043 c.c., per non avere la corte d’appello accertato la sussistenza della colpa (ritenuta esistente ex se nell’atto amministrativo annullato dal giudice amministrativo).

Il motivo (corredato da conferente quesito di diritto, che lo rende ammissibile) è fondato.

La corte di appello, nell’individuare e predicare la risarcibilità del danno lamentato dai ricorrenti all’esito della condotta illecita della P.A. con riferimento alla ritardata individuazione del tracciato stradale da realizzare, afferma, difatti (ff. 32-33 dell’impugnata sentenza) che “la colpa richiesta dall’art. 2043 c.c. consiste proprio nel cattivo esercizio del potere pubblico”, in tal guisa patentemente discostandosi da quanto una costante e consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, a far tempo dalla pronuncia 500/99 delle sezioni unite, ha sempre avuto modo di affermare, avuto riguardo alla necessità della prova specifica e dell’accertamento in concreto della colpa dell’agente in tema di risarcibilità del danno da interessi legittimi.

All’accoglimento del motivo in esame consegue, ipso facto, l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di censura che, specularmente, ricorrenti e controricorrente muovono, in punto di an e quantum debeatur, alla sentenza impugnata. 

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso e di quelli del ricorso principale. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Trento in altra composizione.


da Ricercagiuridica.com

 

 

Lunedì, 29 Novembre 2010
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