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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus
Modifiche alla circolare n. 1 del 9 gennaio 2009

(Circolare n.4 prot.90775 del 11 novembre 2010)

Al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalle imprese di autotrasporto di persone, in ordine alle modalità di rilascio della licenza comunitaria per il trasporto di viaggiatori per conto terzi effettuato con autobus, il punto 3) della circolare in oggetto indicata è sostituito nel seguente modo.

3. RILASCIO LICENZA COMUNITARIA
La Div 2, ricevuta la domanda volta ad ottenere la licenza comunitaria, la sostituzione o il rinnovo della stessa, procede a verificarne la regolarità e ad accertare, anche a campione, la sussistenza dei requisiti, di cui all’articolo 3 del citato regolamento comunitario n. 684/92.
Qualora, dalla verifica compiuta, la domanda risulti incompleta ovvero non venga accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento comunitario n. 684/92, la Div. 2 provvede a comunicare all’impresa richiedente, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui dall’accertamento non emergano motivi ostativi la Div. 2 procede al rilascio della licenza comunitaria entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.
La licenza comunitaria ha validità quinquennale.
Alla licenza comunitaria va apposta una marca da bollo di valore pari a quello vigente alla data di rilascio; attualmente il valore è pari a € 14,62.
Il rilascio della licenza comunitaria avviene presso i locali della Div. 2.
La Div. 2, nel caso in cui l’impresa lo richieda espressamente, può procedere all’invio della licenza comunitaria per mezzo posta, previa acquisizione della marca da bollo da apporre sulla licenza comunitaria medesima.
L’insussistenza, o il venir meno dei requisiti previsti dall’art. 3 del Regolamento comunitario n. 684/92, accertati dopo l’avvenuto rilascio della licenza comunitaria, comporta ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del predetto regolamento comunitario, la revoca e il ritiro della stessa.
Al fine di evitare l’avvio di procedimenti volti alla revoca della licenza comunitaria, si invitano le imprese a voler prontamente comunicare alla competente Div. 2 le eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda e nelle dichiarazioni allegate alla stessa intervenuti dopo il rilascio della licenza comunitaria. In particolare assume rilevanza la sostituzione del soggetto preposto alla direzione dell’impresa in possesso dell’attestato di idoneità professionale stante l’obbligo per tale soggetto di fornire la propria professionalità ad una sola impresa.

Sul sito internet dello scrivente Ministero sarà ripubblicata la circolare n.1/2009 aggiornata con le modifiche apportate dalla presente circolare.

da Polnews.com

 

Mercoledì, 17 Novembre 2010
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