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Circolari 29/05/2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero.

Circolare Prot. n. 122/DTT del 28 maggio 2004

Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

 

***


Prot. n. 122/DTT                                                                                    Roma, 28 maggio 2004

Oggetto:

Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero.

 

 

               Si fa seguito alla circolare n.1059M362 del 16 marzo 2004, per integrarne i contenuti in relazione ai primi risultati del monitoraggio sull’andamento dell’attività e sulla risposta del territorio, sia lato uffici periferici dell’Amministrazione, che lato operatori del settore.
Preliminarmente si precisa che alla presente, che si limita ad apportare contenute integrazioni al testo della vigente circolare, seguirà a breve un’ ulteriore disposizione modificativa, relativamente ad aspetti di natura tecnica e procedimentale.


                In relazione all’esigenza di fornire comunque uno strumento operativo sempre più completo ed efficace, si sottolinea che, è in elaborazione una circolare quadro che abrogherà tutte le precedenti disposizioni in materia, fornendo un testo unico di riferimento.


                Ciò avverrà a seguito della entrata in vigore della procedura di sportello telematico anche per la fattispecie di cui si tratta e del completamento della funzionalità “prenotanazionalizzazioni”, attualmente in fase di perfezionamento da parte del CED, nonché, tenendo conto dell’ulteriore monitoraggio che sarà effettuato sulla operatività.


                Premesso quanto sopra si dispone la seguente integrazione alla circolare in oggetto:


• Al paragrafo Procedure di immatricolazione , al puntoA, dopo la lettera b) è inserito il seguente periodo:
“c) nell’Ufficio periferico DTT nella cui giurisdizione territoriale è ubicata la sede di un soggetto di cui alla L. 8 agosto 1991, n.264 al quale è affidata la pratica di immatricolazione, qualora anche una sola delle condizioni previste ai precedenti punti a) e b) si realizzi in una provincia geograficamente limitrofa a quella in cui il detto soggetto ha la propria sede.


                 Si precisa che per sede della Società che commercializza i veicoli si intende la sede legale della Società stessa o la sede commerciale; eventuali sedi secondarie o unità locali saranno considerate alla stregua delle prime esclusivamente se si tratta di sedi operative dotate di deposito dei veicoli, adibite al commercio e risultanti dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio.”


                   Si raccomanda a tutti gli uffici la tassativa applicazione delle disposizioni emanate.

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dr.ing.Amedeo FUMERO)

Sabato, 29 Maggio 2004
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