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Corte di Cassazione 06/09/2010

Giurisprudenza di legittimità - Il medico che reagisce all’ordine di spostare il veicolo mentre è impegnato in una "delicata visita cardiologica" è scriminato dalla necessità di adempiere un dovere se minaccia gli agenti

(Cass. Pen., sez.VI 18 gennaio 2010 n. 1997)

(omissis)

Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania confermava la penale responsabilità di C. A. per il reato di cui all’art. 336 c.p., perché, allo scopo di costringere gli agenti della Polizia Municipale a omettere un atto del loro servizio - consistente in un verbale di contravvenzione per autovettura in divieto di sosta con rimozione forzata - li minacciava dicendo: “mi faccia la contravvenzione e io le farò vedere l’inferno”.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato, lamentando con un primo motivo la violazione dell’art. 336 c.p. Deduce che, come inutilmente rilevato nei motivi di appello, la frase da lui pronunciata, inquadrata nel contesto della tensione correlata a una delicata visita cardiologica che egli, come medico, stava compiendo, doveva considerarsi metaforica e semplicemente indicativa dell’intenzione di contestare l’operato degli agenti e, quindi, inidonea a coartare la volontà degli stessi.
Con un secondo motivo il difensore denuncia la violazione degli artt. 51 cp., 192, 197 e 238 bis cpp. Sostiene che nella specie operava l’esimente dell’adempimento del dovere (consistente nel compimento di un urgente e delicato dovere professionale), non escludibile certo - come affermato dalla Corte territoriale - in ragione dello scarso livello di sensibilità dimostrato verso la difficile opera di controllo del traffico e delle esigenze della collettività.
Con un terzo motivo il ricorrente lamenta che non è stata presa in esame la deduzione circa la configurabilità, anche a livello putativo, dell’esimente dello stato di necessità, correlato al pericolo di danno grave che correva il paziente che egli stava visitando.
Con un quarto e ultimo motivo si lamenta che non si è tenuto alcun conto della illegittimità e arbitrarietà dell’operato degli agenti, accertata dal giudice di pace, che ha annullato la contravvenzione elevata, riconoscendo che il … aveva agito nell’adempimento di un dovere.

Diritto

Il ricorso è fondato nei sensi e per i motivi di cui appresso.
Appare evidente, dalla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, che il …. , quando gli fu fatta rilevare l’infrazione, si trovava in uno stato di tensione eccezionale, in quanto stava compiendo una delicata visita cardiologica. Egli, quindi, reagì all’operato dei vigili con l’atteggiamento di chi ritiene che il proprio compito contingente sia prioritario e prevalga su ogni altra esigenza e, in tale ottica, pretende che chiunque comprenda e condivida tale valutazione. Quando gli agenti, deludendo tale aspettativa, insistettero nel loro atteggiamento, anche per i problemi che la macchina in divieto causava alla circolazione, gli venne naturale reagire con una frase che, al di là del suo obiettivo contenuto minatorio, voleva sostanzialmente esprimere, nella sua stessa enfasi, solo un’esasperata protesta verso quella che gli appariva come un’importuna e ottusa interferenza nell’urgente compimento del suo dovere professionale, e non era, quindi, soggettivamente caratterizzata da una reale volontà di coartazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.


P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 620 cpp.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
(omissis)

Da Polnews

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Lunedì, 06 Settembre 2010
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