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Circolari 14/02/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - MOT 2- Pneumatici per veicoli eccezionali per massa.

Prot. n° 208 - MOT2/B Roma, 11.02.2005
Pneumatici per veicoli eccezionali per massa.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n° 208 - MOT2/B                                                                                                                                                Roma, 11.02.2005

 

 

Oggetto:

 Pneumatici per veicoli eccezionali per massa.

Ai Direttori dei S.I.I.T. – Trasporti - Loro Sedi
Al C.S.R.P.A.D. – Roma
Ai C.P.A. - Loro Sedi
Agli Uffici Periferici del D.T.T. - Loro Sedi
All’ Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni della
Regione Sicilia - Palermo
Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni Trasporti
Motorizzazione Civile - Trento
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione 38 Traffico e
Trasporti - Bolzano
e, p.c. All’A.N.F.I.A. – Torino
All’U.N.R.A.E. – Roma.

E’ stato chiesto all’Ufficio scrivente se è ancora ammissibile accettare, per i veicoli eccezionali per massa, dichiarazioni dei fabbricanti dei pneumatici, attestanti caratteristiche tecniche diverse da quelle ricavabili dai codici di marcatura.

Si premette che i veicoli eccezionali per massa non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria per i pneumatici (direttiva 92/23/CEE, da ultimo modific. dalla direttiva 2001/43/CE).

Si rileva, altresì, che la lettera circolare 1638/M3/C1 del 4 ottobre 2000, relativa all’inammissibilità ad accettare, da parte degli Uffici dell’Amministrazione, dichiarazioni attestanti caratteristiche tecniche difformi da quanto rilevabile dai codici di marcatura degli stessi pneumatici, non riguarda i veicoli eccezionali per massa ma, esclusivamente, i veicoli delle catg. M, N ed O così come definiti dalla direttiva quadro sui veicoli (70/156/CEE, da ultimo modif. dalla 2001/116/CE)

Ciò premesso, si ritiene ammissibile accettare, per i veicoli eccezionali per massa, le dichiarazioni attestanti valori di carico correlate con opportuni limiti massimi di velocità del veicolo e pressione interna dei pneumatici.

E’ del tutto evidente che in tale ultimo caso è necessario riportare nelle righe descrittive della carta di circolazione, oltre alle consuete informazioni sulle caratteristiche dei pneumatici, anche il nome del fabbricante.

PC/.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI


Nota: documento consultabile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it (sezione normativa)


Lunedì, 14 Febbraio 2005
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