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Corte di Cassazione 14/09/2010

Giurisprudenza di legittimità - Reato commesso dal proprietario del cane chiuso in un recinto che morde il passante

(Cass. Pen., Sez. IV, del 26 maggio 2010, n. 20054)

Il fatto

Tizio veniva morso da un cane adibito a funzioni di custodia in un cantiere. Il cane, benché rinchiuso da una recinzione, profittando di un pertugio, riusciva a sporgere col muso e a morderlo.
In primo grado di giudizio, Caio, proprietario del cane e Sempronio, responsabile dell’accudimento dei cani presenti nel cantiere, venivano condannati per il reato di lesioni colpose.
Il Tribunale, in funzione di secondo grado, ribaltava la sentenza ed assolveva Caio e Sempronio dall’accusa, argomentando che intanto il cane aveva morso Tizio, in quanto era stata la stessa vittima a provocarlo.
Per ciò stesso, contro il provvedimento di appello, proponevano ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e Tizio, parte civile costituita, per ottenerne l’annullamento.
Il Procuratore Generale presso la Corte denunziava l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione di assoluzione, nel momento in cui aveva ipotizzato senza fondamento che la persona offesa avesse provocato la reazione del cane, laddove di tale fatto non esisteva riscontro negli atti.
Ma il PG ricorrente denunziava, altresì, l’errore per il quale la sentenza impugnata si era inutilmente soffermata sulla pericolosità del cane, laddove la verifica imposta dal capo di imputazione riguardava la custodia, imprudente o negligente, dell’animale.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale denunziava difetto di motivazione e sua contraddittorietà per non aver preso, il giudice dell’appello, in considerazione elementi come;

la custodia negligente del cane,

la negligente omissione di segnalazioni di divieto di passaggio o di parcheggio davanti alla recinzione del cantiere e della presenza di un cane da guardia,
l’imprudente e colpevole omissione di chiusure idonee ad evitare che il cane sporgendosi verso l’esterno potesse azzannare chiunque passasse presso le feritoie aperte.
Tizio denunziava carenza assoluta di motivazione e/o contraddittorietà della stessa e violazione di legge in ordine alla mancata affermazione di responsabilità a carico dei due imputati.
La normativa
Codice penale

Art. 40. Rapporto di causalità.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 43. Elemento psicologico del reato.

Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Codice civile

Art. 2052. Danno cagionato da animali.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Inquadramento della problematica
Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione si occupa del reato di lesioni colpose del proprietario e custode di animale (cane) che abbia morso un passante, responsabili per aver omesso di adottare le opportune misure atte ad impedire l’evento, ovvero le lesioni personali cagionate a danno di Tizio.
In primo grado, il Giudice di pace riconosceva l’evento lesivo e la responsabilità di Caio, proprietario dell’animale e Sempronio, responsabile della sua custodia.
In appello, la sentenza veniva ribaltata e Caio e Sempronio assolti perché il fatto non sussisteva, poiché il morso del cane era scaturito da una provocazione di Tizio all’animale, rinchiuso in un recinto.

La soluzione accolta dalla suprema Corte

La Cassazione accoglie il ricorso.

La Corte rileva, come, paradossalmente e contraddittoriamente, il giudice dell’appello, pur riconoscendo che la condotta dei titolari del cantiere è stata assai carente ed inadeguata sotto il profilo della sicurezza tout court, e dell’animale in particolare (tenuto in un recinto con fenditure che gli consentivano di sporgere il muso e mordere i passanti) tuttavia abbia attribuito a Tizio una condotta provocatoria verso l’animale che, pertanto, l’aveva morso. In altre parole, la causa dell’evento era attribuita a Tizio e non ai proprietari del cantiere.
Ed invece, argomenta il giudice nomofilattico, il giudice avrebbe dovuto verificare “…le condotte dei "titolari del cantiere" sotto il profilo della adeguatezza della custodia dell’animale, custodia il cui onere gravava sui soggetti che disponendo del cantiere e del cane, ciascuno per il più specifico titolo risultante dagli atti, dovevano provvedere a che l’organizzazione del cantiere, gli impianti e le strutture d’esso e, da ultimo, gli animali in esso rinchiusi con funzione di custodia, non producessero lesioni personali agli intranei del cantiere e a chiunque con quelle strutture e con quegli animali avesse contatto per ordinaria occasione di vita o di lavoro”.
La Corte, in sostanza, ritiene la sentenza scorretta sotto il profilo argomentativo, imperniata su una congettura non riscontrata da alcun atto processuale (la provocazione di Tizio verso il cane) e non conforme alla legge per la parte in cui si sostiene che non è possibile individuare forme di imprudenza e negligenza addebitabili agli imputati, invece facilmente ricavabili dagli elementi disponibili agli atti.
Pertanto, la sez. IV penale della Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione dello stesso Tribunale affinché, in applicazione dei principi indicati, deliberi nel merito.

Martedì, 14 Settembre 2010
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