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TAR Regionali 15/09/2010

Giurisprudenza di merito - Anche la violazione dell’articolo 145 del codice della strada, costituita dall’immissione da un’area privata sulla strada, causando un incidente stradale, legittima l’adozione del provvedimento di revisione della patente

(TAR Emilia Romagna, Sez.I del 6 agosto 2010 n. 7404)

(omissis)

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 759 del 2010, proposto da:
Stefano ***, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Paolo Cannavò, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Marconi 45;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l’annullament
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. BO2L17/09 dell’1 aprile 2010, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revisione della patente di guida della categoria B n. … intestata al ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2010 il Cons. Rosaria
Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:
1. – Il ricorso in epigrafe è rivolto avverso il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile e dei Trasporti di Bologna 1 aprile 2010 prot. BO2L17/09, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida di cui il ricorrente è titolare.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce l’eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di motivazione, illogicità e incongruità del provvedimento impugnato.
2. – Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le pretese del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
3. – Nella odierna camera di consiglio, fissata per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso, sentite le parti, è stato trattenuto in decisione per essere deciso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 9 della legge 205 del 2000.
4. 1 - Il ricorso non merita accoglimento.
Al riguardo il Collegio, richiamando i principi giurisprudenziali in materia, deve precisare quanto segue:
- l’articolo 128, primo comma, del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale;
- trattasi infatti di provvedimento la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della P. A. che ha la facoltà, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse e ove ne ravvisi i presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza dei requisiti e dell’idoneità necessari all’esercizio della guida (Cassazione S. U. Ordinanza n. 5979 del 15 marzo 2007);
- conseguentemente, il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato ed infine specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente;
4. 2 - Ciò premesso, osserva il Collegio che nella fattispecie è richiamato ob relationem, quale presupposto legittimante l’impugnato provvedimento, il preciso e dettagliato rapporto di incidente stradale redatto dai Vigili Urbani di Monte San Pietro in data 17 settembre 2009 dal quale risulta – e la circostanza è incontestata fra le parti, che l’incidente è avvenuto mentre il ricorrente, proveniente da strada privata, si immetteva sulla strada pubblica (sul lato opposto della carreggiata frontistante l’accesso privato è installato uno specchio parabolico) senza dare la precedenza a un motociclo il cui conducente a causa dell’urto cadeva a terra riportando lesioni con prognosi superiore ai 45 giorni.
Tale comportamento, per le evidenziate condizioni dei luoghi e per le infrazioni alle norme del Codice della strada accertate e non tempestivamente contestate è di per sé indubbiamente sufficiente a valutare l’idoneità e capacità alla guida del conducente l’autovettura e costituisce idoneo presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente.
5. – Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente, in favore della intimata Amministrazione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in via equitativa in € 2000, 00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

da Polnews

Mercoledì, 15 Settembre 2010
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