Via
libera all’ingresso, per il 2005, di ulteriori ventimila lavoratori
stagionali extracomunitari, in deroga alla normativa vigente in materia,
riguardanti:
- cittadini di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica
Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
- cittadini di Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, nonché
dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria;
- cittadini stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003 o 2004.
Con la circolare n. 16 del 22 aprile 2005 il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha fornito le prime istruzioni operative in
merito all’incremento della quota dei lavoratori stagionali extracomunitari
disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con l’ordinanza
n. 3426 del 22 aprile 2005 (docomento in PDF. Fonte: Governo.it).
Tale intervento si è reso necessario in seguito alll’accresciuta
domanda di manodopera proveniente dal settore agricolo e turistico-alberghiero
e della conseguente situazione emergenziale.
(Altalex, 28 aprile 2005. Vedi anche i D.P.C.M. 17 dicembre 2004 relativi
ai flussi d’ingresso per i lavoratori
extracomunitari e per i
neocomunitari, nonchè le relative circolari n. 1
e n. 2)
Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell’Immigrazione
CIRCOLARE N. 16/2005
Indirizzi
omessi...
Allegati: Ordinanza del Presidente del Consiglio
OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22.04.2005, n. 3426: "Disposizioni urgenti di protezione civile
in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23
dicembre 2004 e 21 aprile 2005".
I. Contenuto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
le quote di ingresso.
Si comunica che in data 22.04.2005 è stata emanata l’allegata
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3426, recante
"Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione
di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile
2005".
La citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce
una quota di 20.000 lavoratori stranieri extracomunitari stagionali
da ammettere nel territorio dello Stato.
La quota di lavoratori stranieri extracomunitari stagionali riguarda:
- cittadini di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica
Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
- cittadini di Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, nonché
dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria;
- cittadini stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003 o 2004.
II. Richieste di autorizzazione al lavoro
Per le modalità d’applicazione dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3426 si fa presente che la quota di lavoratori
stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio nazionale per
motivi di lavoro subordinato stagionale si riferisce alle domande di
autorizzazione al lavoro stagionale presentate a partire dal 3 febbraio
2005 alle Direzioni Provinciali del Lavoro con le modalità di
presentazione indicate nelle precedenti circolari.
Le domande di autorizzazione al lavoro stagionale, anche se presentate
prima dell’adozione dell’Ordinanza, prive della firma del lavoratore
sul contratto di lavoro possono essere utilmente collocate nelle graduatorie
ed accolte, in quanto il perfezionamento del contratto può avvenire
successivamente all’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale.
Ne consegue che vanno prese in considerazione le domande giacenti presso
le DPL e rimaste inevase per mancanza di quote disponibili e le nuove
domande presentate alle DPL successivamente all’emanazione dell’Ordinanza
con le modalità di presentazione indicate nelle precedenti circolari.
III. Distribuzione della quota di ingressi per lavoro stagionale
Ai fini dell’immediata attuazione dell’Ordinanza, tenuto conto dei fabbisogni
individuati sulla base delle domande pervenute alle singole DPL, è
stata effettuata come da prospetto (Allegato 1) la distribuzione tra
le Regioni e le Province Autonome della quota di ingressi per lavoro
stagionale.
Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite devono ripartirle
fra le singole province, secondo i fabbisogni, per consentire l’immediato
rilascio delle relative autorizzazioni.
La quota complessiva di lavoratori stranieri extracomunitari stagionali
distribuita alle DRL è nella misura di 16.000 unità. La
restante parte, pari a 4.000 unità, viene mantenuta nella disponibilità
di questo Ufficio per far fronte ad eventuali successive esigenze.
IV. Ulteriori indicazioni operative
Per la gestione delle quote nonché per il monitoraggio della
loro utilizzazione, gli Uffici dovranno continuare ad avvalersi dell’applicazione
informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari
e Neocomunitari (S.I.L.E.N.).
IL DIRETTORE GENERALE
firmato: Giuseppe Maurizio Silveri
Allegato 1
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell’Immigrazione
Ripartizione della quota dei lavoratori extracomunitari stagionali
alle Direzioni Regionali del Lavoro
REGIONE
|
QUOTA
|
ABRUZZO
|
1100
|
BASILICATA
|
70
|
CALABRIA
|
200
|
CAMPANIA
|
1600
|
EMILIA
ROMAGNA
|
5550
|
FRIULI
VENEZIA GIULIA
|
250
|
LAZIO
|
200
|
LIGURIA
|
100
|
LOMBARDIA
|
200
|
MARCHE
|
250
|
MOLISE
|
50
|
PIEMONTE
|
1200
|
PUGLIA
|
1000
|
SARDEGNA
|
60
|
SICILIA
|
150
|
TOSCANA
|
900
|
UMBRIA
|
150
|
VAL
D’AOSTA
|
20
|
VENETO
|
1850
|
Provincia
Autonoma di BOLZANO
|
600
|
Provincia
Autonoma di TRENTO
|
500
|
TOTALE
|
16000
|