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Circolari 20/05/2005

da "Cittadinolex" - Per la legge sulla competitività è sufficiente una semplice domanda di registrazione Immatricolazione auto nuove, addio notaio

(Circolare Aci n 6501/P-DSD 16.05.2005)
da "Cittadinolex"

Per la legge sulla competitività è sufficiente una semplice domanda di registrazione
Immatricolazione auto nuove, addio notaio
(Circolare Aci n 6501/P-DSD 16.05.2005)

Novità per gli automobilisti. Grazie all’entrata in vigore della legge sulla competitività e, secondo quanto afferma una circolare esplicativa dell’Aci, per i veicoli nuovi che rientrano nella procedura prevista dal cosiddetto Sportello telematico dell’automobilista (Sta), la dichiarazione di vendita notarile sottoscritta dal venditore, può essere sostituita da una semplice domanda di registrazione senza necessità di autentica della firma. Alla certificazione notarile dovranno ricorrere per l’immatricolazione tutti gli altri veicoli che non sono gestiti con il sistema informatico Sta. Le altre novità riguardano i passaggi di proprietà dei veicoli usati, ma bisogna attendere un apposito regolamento: per i veicoli (inclusi nelle procedure Sta), infatti, sino ad un valore commerciale di 25 mila euro, l’autentica notarile potrà essere effettuata anche dai funzionari degli sportelli telematici.(19 maggio 2005)
 
Lettera circolare n° 6501/P-DSD del 16.05.2005 avente per oggetto: Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 35 del 14.3.05. Disposizioni conseguenti.
Sulla G.U. n. 111 (Supplemento ordinario) del 14.05.2005 è stata pubblicata la Legge n°80 [1] del 14/05/2005, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 35/05 (relativo al piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), che entra in vigore il 16.05.2005.

Poiché alcune delle modifiche intervenute riguardano l’istituto del PRA, si fa seguito alle precedenti lettere circolari n° 3700 del 17/03/05 e n°4001 del 24/03/05 per fornire le prime disposizioni applicative.

La formulazione (modificata) dell’art. 3 comma 2, è la seguente:

"La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (PRA) può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell’automobilista (STA) di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Pertanto, a partire dalla citata data del 16/05/2005, la prima registrazione dei veicoli nel PRA può essere effettuata, oltre che mediante uno dei titoli previsti dall’art. 2657 c.c., anche ad Istanza dell’acquirente, attraverso lo STA.

Viceversa, sempre a partire dalla medesima data, non sarà più possibile utilizzare la cd. Istanza del venditore, di cui al D.L. 35/05, salvo il caso di ripresentazione di formalità già presentata in vigenza della normativa modificata dalla presente Legge di conversione.

Ciò premesso, a partire dal 16.05.2005 le prime iscrizioni (codice PRA: 15) di veicoli (autoveicoli, rimorchi e motoveicoli) potranno essere presentate, presso tutti gli sportelli STA, corredate dall’atto autenticato dal Notaio come da sempre avvenuto, ma anche, in alternativa, dall’Istanza dell’acquirente.

Nelle more dell’approvazione – tramite Decreto - delle note di richiesta PRA (modello NP-2B-Iscrizioni) appositamente modificate ai sensi dell’intervenuta normativa, l’Istanza verrà redatta dall’acquirente sul retro della citata nota d’iscrizione, nella prima parte del riquadro "T", modificando opportunamente la dizione prestampata sul modulo. L’acquirente dovrà apporre la propria firma, riportando, come sempre, i suoi dati anagrafici e l’indicazione dell’assoggettamento o meno ad IVA della vendita..Qualora l’Istanza non sia redatta sul modello NP-2B, la stessa dovrà essere formata secondo il fac-simile di cui al modulo allegato alla presente [2] e abbinata al modello NP-2, insieme alla documentazione da produrre agli Uffici Provinciali del PRA.

Sull’Istanza redatta sulla nota d’iscrizione (mod. NP 2) non dovrà essere apposta la marca da bollo; al contrario, qualora la parte effettui l’Istanza su modulo separato, la marca da bollo del valore di euro 11,00 dovrà essere apposta.

Allo scopo di garantire la maggiore sicurezza possibile alle nuove procedure, pur nella ratio della semplificazione amministrativa, è necessario che l’Istanza - sia stata o meno redatta sulla nota NP-2B o su modulo allegato - venga sottoscritta dal soggetto acquirente e controfirmata anche dalla parte venditrice e, inoltre, sia corredata dalla fotocopia - non autenticata - del documento d’identi-tà/riconoscimento tanto del venditore che dell’acquirente.

Nel caso la parte acquirente e/o venditrice sia/siano persone giuridiche, è necessario allegare la documentazione attestante la capacità del soggetto/persona fisica (che materialmente appone la sottoscrizione) di agire in nome e per conto della/e parte/i stessa/e. A tale proposito, si confermano le disposizioni già impartite con la citata Lettera circolare n° 4001 del 24.03.05:


Certificato della Camera di Commercio (che, come di consueto, ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio);


oppure


Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante i dati anagrafici del legale rappresentante firmatario, l’essere tale e avere idonei poteri di firma, per la persona giuridica stessa, ai fini dell’iscrizione al PRA dei veicoli venduti. I procuratori/mandatari della persona giuridica potranno sottoscrivere l’Istanza dell’acquirente, indicando nella dichiarazione sostitutiva


la loro qualità di procuratori/mandatari. La dichiarazione sostitutiva in argomento potrà essere resa utilizzando i consueti modelli.

In alternativa alla sottoscrizione della parte venditrice (e della relativa fotocopia del documento d’identità/riconoscimento), l’Istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione probatoria (non autenticata), rappresentata da:


1. fotocopia della fattura rilasciata dal venditore;


oppure


2. fotocopia del contratto / pre-contratto / proposta di acquisto del veicolo.


Per ciò che attiene agli importi, si conferma che vanno corrisposte le usuali somme, dovute sulla formalità a titolo di imposta di bollo, IPT ed emolumenti ACI.

Si ribadisce anche che per le formalità d’iscrizione al PRA previste dal DPR 358/2000 istitutivo dello STA e non gestibili - al momento – tramite lo Sportello Telematico per limiti del pacchetto applicativo STA, è comunque ammessa la presentazione, tramite le procedure di cd. PRA tradizionale (Copernico 2), dell’Istanza dell’acquirente.

Le formalità escluse dall’ambito di operatività del DPR 358/2000 - ossia quelle previste dall’art.93 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che necessitano del titolo autorizzativo - dovranno essere presentate con le modalità tradizionali, ovvero con i titoli previsti ex art. 2657 c.c. e, quindi, senza possibilità di presentare l’Istanza dell’acquirente.

Nelle more degli approfondimenti necessari, si ritiene di dover confermare infine quanto precisato nella lettera circolare n° 4001 del 24 marzo u.s. in merito alla esclusione dalle nuove modalità delle prime iscrizioni al PRA di veicoli usati provenienti dall’estero Ue e Spazio Economico Europeo (formalità codice PRA: 17), che pure avranno titolo ad essere eseguite mediante le procedure di Sportello Telematico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Come più sopra evidenziato, dal 16/05/2005 non sarà più possibile richiedere tramite le procedure di Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) formalità d’iscrizione al PRA mediante l’Istanza del venditore ma solo con Istanza dell’acquirente.

Peraltro, le richieste d’iscrizione rientranti nell’ambito di operatività dello STA ex DPR 358/2000 ma non ancora gestibili mediante le procedure di Sportello per limiti tecnici dell’applicativo - per le quali, quindi, sussiste ancora il termine dei 60 gg previsto dall’art.93 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) – potranno essere richieste anche mediante la Istanza del venditore solo se si tratta di formalità respinte e da ripresentare e, cioè, alla sola condizione che dette formalità siano state richieste per la prima volta al PRA prima della più volte citata data del 16/05/2005 con tale "titolo", siano state respinte e, quindi, debbano essere nuovamente presentate.

MODIFICHE ALLE PROCEDURE APPLICATIVE STA E PRA

Divenuta definitiva l’abrogazione dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies dell’art. 8 e l’allegato 1 del DPR 358/00, è confermata l’impossibilità di presentare autocertificazioni ex art. 80 e quindi è stata definitivamente inibita la relativa procedura informatica, con conseguente impossibilità di inserimento dei codici atto "ZA" e "ZB" e del codice operazione 115 (consegna atto).

Al fine di individuare le iscrizioni richieste tramite l’Istanza dell’acquirente, viene introdotto un nuovo codice atto: "IA" (Istanza dell’acquirente).

Si conferma che l’eventuale errore da parte dello STA in ordine alla digitazione del codice atto, non costituendo motivo di ricusazione della formalità, deve semplicemente essere corretto dall’operatore del PRA, mediante effettuazione della cd. "convalida con rettifica dei dati presenti sul CdP", stampa del CdP rettificato e consegna dello stesso previo recupero, da parte dello STA, del CdP errato.

Tale nuovo codice atto viene gestito sia sulle procedure STA che sulle procedure Copernico 2, in modo tale da consentire il corretto trattamento delle richieste di iscrizione (codice PRA: 15) con Istanza dell’acquirente non gestibili dalle procedure STA per attuali vincoli tecnici o a causa di momentanee difficoltà del sistema (procedure d’emergenza).

A tale proposito, si precisa che le formalità d’iscrizione (cod.15) non gestibili tramite STA per malfunzioni di ordine tecnico, possono essere espletate mediante il citato applicativo Copernico 2, impostando il flag di forzatura "NE" (non effettuabile su STA).
Per economicità le modifiche non riguarderanno gli applicativi ASPRA (in ragione della prossima dismissione degli stessi).
La Legge n° 80 del 14.05.2005 si applica immediatamente solo alle formalità di prima iscrizione al PRA; invece, relativamente ai trasferimenti di proprietà e alla costituzione dei diritti di garanzia (ipoteca) le relative indicazioni operative saranno fornite non appena emanato il previsto regolamento. Pertanto, per tali formalità rimangono invariate le consuete disposizioni e la normativa di riferimento.


IL DIRETTORE CENTRALE


Venerdì, 20 Maggio 2005
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