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Articoli 16/01/2010

Consumatori - E’ possibile ottenere il risarcimento danni per lo smarrimento di un bagaglio a conclusione di un volo aereo?

da Il Centauro n. 135
 



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Ci scrive il la Signora M.M., la quale ci chiede un parere sulla possibilità di ottenere un risarcimento a seguito dell’avvenuto smarrimento del suo bagaglio in occasione di un volo aereo.

A settembre ho effettuato un viaggio a Madrid, tuttavia, di ritorno all’aeroporto di Fiumicino (Roma), dopo aver atteso per oltre due ore l’arrivo della mia valigia, ho appreso che il mio bagaglio contenente tutti i miei effetti personali era stato smarrito. E’ possibile agire per ottenere un risarcimento, dal momento che la valigia conteneva indumenti, cosmetici e  souvenir per un valore di oltre € 1.000,00?

Gentile lettrice, in caso di smarrimento del bagaglio, in primo luogo, il passeggero deve presentare una denuncia di smarrimento presso l’ufficio Lost and Found (Ufficio Oggetti Smarriti) dell’aeroporto; a tal fine, è necessario esibire il biglietto aereo, la ricevuta del bagaglio e compilare il modulo PIR (Passenger Irregularity Report), dove si devono indicare le caratteristiche del bagaglio (dimensioni, colore, modello, marca). La denuncia all’ufficio Lost and Found avvia le ricerche del bagaglio, il quale è considerato ufficialmente perso se non è consegnato entro i 21 giorni successivi all’arrivo. A questo punto, entro 21 giorni dall’arrivo, il passeggero potrà inoltrare un reclamo in forma scritta alla Compagnia Aerea con la quale ha effettuato il viaggio (consiglio sempre la raccomandata a/r); al reclamo è necessario allegare la copia del biglietto aereo, il talloncino di identificazione del bagaglio smarrito, la denuncia presentata al competente ufficio Lost and Found e l’inventario completo dei beni contenuti all’interno della valigia. Per quanto attiene al risarcimento, le Compagnie Aeree comunitarie hanno aderito alla Convenzione di Montreal del 1999, la quale prevede un risarcimento di circa € 1.167,00 per ciascun bagaglio registrato ed in relazione al danno effettivamente subito; per le compagnie che non aderiscono alla Convenzione di Montreal la responsabilità della compagnia è limitata a 20 dollari per kg di bagaglio trasportato.

Avv. Massimiliano Tangorra
Redazione Codacons di Roma,
Via Corridoni n. 25
tel. 06.87119147
mail: codacons.info@tiscali.it
www.codacons.it

 

Sabato, 16 Gennaio 2010
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