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Circolari 27/09/2005

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.P.R. del 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali e decreto dirigenziale del 25.07.2005 di attuazione dell’art. 2 dello stesso D.P.R n. 327. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti eccezionali per massa – Adeguamento del parco veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità.

Circolare Prot. n° 1773_MOT2/C Roma, 23.09.2005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
MOT 2
Prot. n° 1773_MOT2/C Roma, 23.09.2005

Ai Direttori dei SIIT - Settore Trasporti
Loro Sedi
Al C.S.R.P.A.D.
Roma
Ai C.P.A.
Loro Sedi
Agli Uffici Motorizzazione Civile
Loro SediAll’ Assessorato ai Trasporti
della Regione Sicilia
Palermo
Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Trento
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
Bolzanoe, p.c. All’ A.N.F.I.A.
Torino
All’ U.N.R.A.E.
Roma

Oggetto: D.P.R. del 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali e decreto dirigenziale del 25.07.2005 di attuazione dell’art. 2 dello stesso D.P.R n. 327.
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti eccezionali per massa — Adeguamento del parco veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità.
Con il d D.P.R n. 327 citato in oggetto sono state apportate modifiche all’appendice I all’art. 9 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Le variazioni riguardano, le lettere:


b.3) nella quale, per i veicoli a motore atti al traino, la velocità massima, calcolata per costruzione in servizio di traino, passa dal precedente valore di 40 km/h all’attuale di 62,5 km/h;
c.2.2.) nella quale, per i veicoli rimorchiati di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t, la velocità di base, ai fini del dimensionamento e dell’equipaggiamento, passa dal precedente valore di 40 km/h all’attuale di 62,5 km/h;
c.2.3.) nella quale per i veicoli rimorchiati di massa complessiva superiore a 80 t, la velocità di base, ai fini del dimensionamento e dell’equipaggiamento, passa dal precedente valore di 25 km/h all’attuale di 40 km/h.


A) Le disposizioni recate dal precitato decreto si applicano a tutti i veicoli di nuova costruzione per i quali è richiesta l’omologazione del tipo, ovvero l’accertamento dei requisiti d’idoneità alla circolazione (cosiddetto collaudo in U.E.).

B) Per quanto concerne invece i veicoli già immatricolati, e pertanto strutturati e verificati in conformità alle disposizioni previgenti, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere in modo specifico la possibilità del loro adeguamento alle nuove norme, pur se detta operazione, nelle sue connotazioni più generali, rientra nelle fattispecie già disciplinate dall’art. 78 del Codice della strada, nonché dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione che riguardano le "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l’aggiornamento della carta di circolazione".
Con il decreto dirigenziale del 25.07.2005 di attuazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 327, sono state individuate le condizioni tecniche di base e le procedure amministrative finalizzate alla verifica dei veicoli circolanti adibiti a trasporti eccezionali per massa, ai fini della possibilità di concederne l’utilizzo entro i nuovi limiti di velocità.

Nell’ambito della procedura da attivare, in relazione ad eventuali richieste di adeguamento dei veicoli in circolazione, appare meritevole di attenzione il richiamo di alcuni aspetti significativi:
- ogni veicolo da adeguare deve essere reso conforme, in tutte le sue parti componenti e nei dispositivi installati, interessati dall’adeguamento, alle disposizioni vigenti all’atto della richiesta;
- le verifiche e prove da effettuare debbono essere correlate alla massa massima a pieno carico del veicolo (che ovviamente è un valore unico);
- l’autoveicolo, per costruzione, deve essere insuscettibile di superare il previsto nuovo limite di velocità (l’operazione potrebbe comportare modifiche alla catena cinematica di trasmissione del moto, ovvero, o più semplicemente, richiedere la ritaratura del limitatore di velocità, effettuata e certificata dal costruttore dell’autoveicolo, ovvero, di officina appositamente autorizzata);
- il veicolo deve risultare conforme alle prescrizioni di cui al punto d3) della precitata appendice I, con riferimento alle caratteristiche ed alla verifica dei dispositivi di frenatura, in particolare per quanto concerne il superamento della velocità per costruzione di 50 km/h;
- in sede di abbinamento tra veicoli, ai sensi del comma 3 dell’articolo 219 del predetto Regolamento, è richiesta la verifica della compatibilità tra la velocità massima in servizio di traino dell’autoveicolo con quella riconosciuta per costruzione del veicolo rimorchiato;
- sulla nuova carta di circolazione dell’autoveicolo non debbono apparire dati derivanti da condizioni connesse con la velocità attribuita allo stesso autoveicolo ante adeguamento; ne consegue la decadenza di tutti gli agganciamenti effettuati precedentemente.

Considerata, peraltro, la particolarità della situazione si ritiene opportuno consentire la seguente procedura semplificata.
In presenza di un verbale rilasciato da un Centro Prove Autoveicoli relativo ad un veicolo già riconosciuto idoneo ai nuovi limiti di velocità, accertato che il tipo di veicolo da sottoporre ad accertamento dei requisiti d’idoneità alla circolazione presenta caratteristiche identiche o comunque compatibili con quelle figuranti nel predetto verbale, si ritiene ammissibile operare tutti i possibili, giustificati e pertinenti riferimenti.
Nel caso di specie il Centro Prove Autoveicoli, eseguito il controllo di conformità di tutti i componenti del sistema in esame, può procedere alla predisposizione del relativo verbale evitando di ripetere verifiche e/o prove ritenute inessenziali.

Al termine del ciclo delle operazioni previste e subordinatamente all’esito positivo delle stesse, il Centro Prove Autoveicoli redige il relativo certificato di approvazione recante l’indicazione del nuovo limite di velocità per costruzione del veicolo.
Sulla base di tale certificazione e del documento di circolazione preesistente, un qualunque Ufficio Motorizzazione Civile può procedere alla ristampa della carta di circolazione aggiornata.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)

Disponibile sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.infrastrutturetrasporti.it


Martedì, 27 Settembre 2005
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