Ministero
DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI |
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Indirizzi omessi....
Il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, con cui è stata recepita la
direttiva 2000/56/CE, stabilisce, all’allegato II, paragrafo 6.4 che “La
prova pratica d’esame per il conseguimento della patente di guida della
categoria A ovvero della sottocategoria A1 per i conducenti disabili,
valida solo per la guida di tricicli o quadricicli a motore si effettua su
un triciclo o quadriciclo che raggiunga la velocità di almeno 60 km/h. I
tricicli e quadricicli a motore utilizzati per le prove di guida possono
essere esentati dall’obbligo dei doppi comandi. La prova pratica si
effettua in due fasi: a) su pista, per il controllo della destrezza e della padronanza del veicolo da parte del candidato; b) su strada, per valutare l’idoneità di guida del candidato nel traffico”.
In merito, si forniscono le istruzioni per lo svolgimento della prima fase della prova pratica. Essa deve essere effettuata in area chiusa al traffico e il candidato dovrà dimostrare la padronanza del veicolo nelle seguenti manovre: a) frenata in uno spazio limitato; b) serie di curve continue (tipo slalom) a destra e a sinistra; c) inversione di marcia; d) retromarcia.
I candidati che otterranno giudizio di idoneità nella prova in area chiusa potranno essere ammessi a sostenere la prova nel traffico.
IL DIRETTORE GENERALE Dr. Ing. Sergio Dondolini
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