Martedì 16 Aprile 2024
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Giurisprudenza

da il Centauro n.137
 

Cassazione
Telelaser inoppugnabile anche senza fotografia, valido fino a querela di falso


 

Telelaser quasi inoppugnabile. È legittimo il verbale redatto dagli agenti sulla base di quanto questi hanno rilevato dall’apparecchiatura e non è necessaria la fotografia o altri mezzi di riproduzione meccanica della velocità e dell’auto multata, essendo sufficienti le trascrizioni dei vigili. Ciò fino a querela di falso da parte dell’automobilista. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 171 dell’8 gennaio 2010, ha spiegato che “con specifico riferimento all’apparecchiatura denominata “telelaser”, debitamente omologata, è ingiustificata la tesi volta ad escludere che l’accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale dotato di efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale; ed altrettanto ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell’art. 345 del regolamento d’esecuzione “in modo chiaro e accertabile” implichi la necessità che l’apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell’individuazione del veicolo e non solo la visualizzazione sul display dalla velocità del lo stesso. Qualora l’autista non abbia dedotto e provato, o chiesto invano di provare, specifici elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dell’apparecchio utilizzato nella circostanza, donde debba essere tratta la conclusione che le risultanze dell’accertamento compiuto con l’apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria, l’accertamento dell’infrazione è valido e legittimo, in quanto, da un lato, l’apparecchiatura utilizzata, “telelaser”, consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall’altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall’operazione di puntamento e, quindi, d’identificazione del veicolo stesso effettuata dall’agente di polizia stradale che ha in uso l’apparecchiatura in questione”.
Debora Alberici

da Cassazione.net


 

Cassazione
La casa automobilistica tenuta al risarcimento per l’airbag difettoso

La casa produttrice di macchine deve risarcire i danni all’automobilista che non è stato protetto a dovere da un airbag difettoso. Lo si evince da una sentenza della Corte di cassazione depositata il 5 gennaio 2010. Non solo. In caso di morte hanno diritto al ristoro i parenti della vittima. 
Per ottenere il risarcimento, ha tuttavia precisato la terza sezione civile della Suprema corte, condividendo implicitamente la decisione di merito, il danneggiato deve dimostrare «il collegamento causale tra le lesioni subite e l’omesso funzionamento dell’airbag».

di Debora Alberici e Roberta Macchia

da Cassazione.net


 

Consiglio di Stato
L’obiettore di coscienza non può fare il vigile

Da Palazzo Spada cambio di rotta sugli obiettori di coscienza. Non possono fare i vigili urbani “in presenza di un regolamento comunale che imponga come normale il servizio armato degli addetti di polizia municipale”.Lo ha sancito il Consiglio di stato che, con la decisione n. 38997 del 29 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di un obiettore di coscienza (che aveva chiesto cioè il servizio civile alternativo in luogo di quello militare) che, pur vincitore del posto da vigile urbano nel comune di Novi Velia, non aveva mai potuto prendere servizio. Infatti la seconda classificata al concorso aveva impugnato la graduatoria sostenendo che l’uomo era stato un obiettore di coscienza. Questa tesi è stata accolta dal Consiglio di Stato che, in fondo alle motivazioni ha affermato che “in presenza di un regolamento comunale che imponga come normale il servizio armato degli addetti alla polizia municipale, l’obiettore di coscienza incorre nella preclusione di cui all’art. 15 della legge n. 230 del 1998”. Insomma, dopo aver esaminato le norme in materia i giudici di Palazzo Spada hanno motivato che, “pur rientrando nella discrezionalità dell’Ente locale l’individuazione dei servizi di polizia municipale che vanno svolti in forma armata, vi è un obbligo per tutti gli addetti in possesso della qualifica di pubblica sicurezza di portare le armi in dotazione durante l’espletamento del servizio allorché il Prefetto ne faccia motivata richiesta.” Non solo. “Ne consegue che, dovendo il vigile-agente di pubblica sicurezza. portare le armi ove addetto a servizi da svolgere in forma armata, per specifica deliberazione comunale o per esplicita richiesta del prefetto, non può acquisire detta qualifica il soggetto in capo al quale sussiste, in base agli artt. 9 L. n. 772/72 e 15 L. n. 230/98, una totale e permanente preclusione all’utilizzo delle armi,” come l’obiettore di coscienza.


 

Commette reato l’autista del mezzo pubblico che chiude le porte facendo cadere i passeggeri

Rischia una condanna per lesioni colpose l’autista di un mezzo pubblico di trasporto che chiude incautamente le porte e riparte, facendo cadere i passeggeri. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1832 di oggi, ha confermato la condanna per lesioni colpose nei confronti dell’autista di un tram che, dopo aver chiuso incautamente le porte, aveva fatto cadere una signora provocandole una frattura.

da cassazione.net  


 

Massimario di Legittimità

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcooltest - Rifiuto di sottoporvisi - Confisca del veicolo - Natura.
La confisca prevista dall’art. 186, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 4 comma 1 lett. e) del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ha natura di confisca penale obbligatoria di cui all’art. 240 c.p. (Cass. Pen., Sez. IV, 22 maggio 2009, n. 21499) [RIV-0909P695]

Veicoli - Autocarri - Trasporto di persone - Violazione del combinato disposto degli artt. 54 e 82, commi 6 e 9 c.s. - Illecito amministrativo - Sussistenza.
A norma dell’art. 54 del codice della strada, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; ne consegue che — anche in considerazione della diversità di regime fiscale rispetto a quello dei veicoli adibiti al trasporto di persone — l’utilizzo di un autocarro per il trasporto di persone, ancorché di cortesia, incorre nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 82, comma 9, del medesimo codice per il caso di uso per il trasporto di persone di un veicolo destinato al trasporto di cose, salvo che sia rilasciato dal Prefetto l’apposito nulla osta. (Cass. Civ., Sez. II, 20 marzo 2009, n. 6885) [RIV-0909P702]

Deposito (Contratto di) - Autoparcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ex art. 7, comma 1, lettera f), c.s. - Responsabilità del gestore per furto del veicolo - Insussistenza - Necessità di approvazione del regolamento per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. - Esclusione.
L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lett. f), del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo di custodia dei veicoli in esse parcheggiati, per espressa previsione di legge, né tale obbligo può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo); pertanto, la sosta di un veicolo in tali aree dà luogo ad un contratto di deposito atipico, dal quale non sorge la responsabilità del depositario in caso di furto del mezzo. Trovando l’assenza di un obbligo di custodia la sua fonte direttamente nella legge e non in una clausola contrattuale limitatrice di responsabilità, il regolamento con espressa avvertenza che il gestore dell’area di parcheggio non risponde del furto del veicolo e di quanto in esso contenuto, non necessita dì approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. (Cass. Civ., Sez. III, 13 marzo 2009, n. 6169) [RIV-0909P711]

Guida in stato di ebbrezza - Successioni di leggi penali - Reato commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 251/2005 - Prescrizione - Termine - Individuazione.
Il termine di prescrizione applicabile ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 in relazione a farti sussumibili nella più favorevole fattispecie incriminatrice di cui all’art. 186, comma secondo, lett. a), c.s., ora in vigore, è in ogni caso quello previsto dall’art. 157 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge menzionata. (Cass. Pen., Sez. IV, 6 marzo 2009, n. 10285) [RIV-0909P712]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione - Erronea individuazione della parte legittimata passiva - Errore riconducibile all’Ufficio del giudice dell’opposizione - Conseguenze - Sanatoria solo in caso di costituzione tramite l’Avvocatura dello Stato - Cassazione della sentenza - Necessità.
Nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente contro il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, l’erronea individuazione della parte legittimata passiva (nella specie Prefettura invece che Ministero dell’intento, essendo stata accertata la violazione dalla polizia stradale) può essere imputabile allo stesso Ufficio del giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689. Ne consegue che, in tal caso, a meno che l’amministrazione non si sia costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato — la quale, omettendo ogni contestazione, potrebbe determinare la sanatoria del vizio — la sentenza va cassata, affinché il giudice di rinvio possa provvedere ad una nuova trattazione previa integrazione del contraddittorio. (Cass. Civ., Sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4695) [RIV-0909P714]

Strade - Cartelli pubblicitari - Installazione su suolo pubblico - Autorizzazione - Mancanza - Illecito amministrativo - Fattispecie in tema di apposizione di insegna commerciale.
L’art. 23, comma 4, c.s., nell’assoggettare ad autorizzazione «la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse», va interpretato come una norma di genere nella quale la dizione «altri mezzi pubblicitari» sussume gli oggetti elencati al comma 1 e cioè le insegne, i manifesti, gli impianti di pubblicità o propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione; ne consegue che va considerata come sottoposta all’obbligo di autorizzazione, con relativa sanzione, anche l’apposizione di un’insegna commerciale (nella specie di metri lineari 2,50x0,60 sulla parte frontale di un edificio). (Cass. Civ., Sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4683) [RIV-0909P715]

Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente un servizio di pubblica necessità - Incaricato di pubblico servizio - Ausiliario del traffico – E’ tale - Condizioni - Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale.
Gli «ausiliari del traffico», a norma dell’art. 17, comma 132, L. 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall’art. 68, comma primo, L. 23 dicembre 1999, n. 488. rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio quando procedono all’accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha ritenuto configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un ausiliario del traffico cui era stata usata violenza all’atto della contestazione di una contravvenzione al codice della strada). (Cass. Pen., Sez. VI, 20 febbraio 2009, n. 7496) [RIV-0909P716]

Guida in stato di ebbrezza - Modifiche introdotte dal D.L. n. 117/2007 - Autonomia delle fattispecie incriminatrici - Sussistenza.
Le tre diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, contemplate dall’art. 186, comma secondo, c.s. a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome fattispecie incriminatrici, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, caratterizzate invece da reciproca alternatività. (Cass. Pen., Sez. IV, 19 febbraio 2009, n. 7305) [RIV-0909P717]

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Sottrazione - Messa in circolazione di veicolo sequestrato - Configurabilità del reato - Sussistenza - Da parte del custode giudiziario.
Integra il reato di cui all’art. 334 c.p. la condotta del custode giudiziario che utilizzi un autoveicolo a lui affidato, ponendolo in circolazione senza autorizzazione. (Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 2730) [RIV-0909P720]

Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Guida senza patente revocata ex art. 5 L. n. 1423/1956 - Violazione degli obblighi della sorveglianza – Sussistenza.
Integra il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, di cui all’art. 9 L. n. 1423 del 1956, la guida senza patente, perché revocata col provvedimento applicativo della indicata misura di prevenzione. (Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2009, n. 1835) [RIV-0909P721]

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Patteggiamento - Durata della sanzione amministrativa accessoria - Criteri di determinazione - Indicazione.
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nel determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei casi previsti dall’art. 222 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deve tenere conto della disciplina vigente al tempo del commesso reato. (Cass. Pen., Sez. VI, 30 dicembre 2008, n. 48438) [RIV-0909P722]

Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento - Stato di alterazione - Presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi fisiologici del conducente - Sussistenza. 
Prova penale - Testimoniale - Ammissibilità (Limiti di) - Apprezzamenti personali - Persona particolarmente qualificata per specifica preparazione professionale - Divieto di esprimere apprezzamenti personali - Esclusione - Fattispecie in tema di reato di guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti.
Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Art. 187, comma 1 c.s. -  Particella «dopo» inserita nella descrizione della condotta - Interpretazione.
Il reato di cui all’art. 187 c.s. risulta integrato dalla concorrenza di due elementi, dei quali l’uno obiettivamente rilevabile dalla polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti.
Il divieto di esprimere apprezzamenti personali (art. 194 c.p.p.) non sussiste per il testimone che sia persona particolarmente qualificata per specifica preparazione professionale e sia interrogato su questioni inerenti tale specializzazione, giacché in tal caso l’apprezzamento è connaturato al fatto. (Nella fattispecie il giudice ha ritenuto utilizzabile ai fini della decisione l’apprezzamento del sanitario incaricato di accertare lo stato di alterazione da sostanze stupefacenti di un conducente) Allo scopo attuale dell’art, 187 c.s., comma primo, la particella «dopo», inserita nella descrizione della condotta esprime unicamente una relazione cronologica (e non un nesso causale, come avveniva nella precedente formulazione dell’articolo) fra l’assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa e la guida in stato di alterazione (Tribunale Penale di Camerino, 28 aprile 2009) [RIV-0909P739]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Notificazione - Da parte di società private - Esclusione - Conseguenze.
Il responsabile del corpo di polizia municipale o il funzionario dell’amministrazione che ha accertato una violazione al codice della strada, nella sua veste di ufficiale giudiziario, non è legittimato a delegare a soggetti privati esterni ed estranei all’ufficio competenze ed attribuzioni in materia di notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative, poiché l’art. 385 reg. c.s. non introduce nuove figure di delegati abilitati a sostituirsi all’ufficiale giudiziario nella suddetta attività notificatoria. Pertanto, essendo illegittimo l’affidamento a società private esterne all’amministrazione del servizio di notifica dei verbali relativi a violazioni al codice della strada, l’eventuale attività posta in essere dalle predette è inesistente. (Nella fattispecie, in base ad una convenzione intervenuta tra un Comune e due società private, queste erano state incaricate di ricevere dal comune i files delle contravvenzioni, stamparli ed inviarli ai destinatari a mezzo del servizio postale). (Giudice di Pace Civile di Legnago, 27 novembre 2008, n. 1025) [RIV-0909P745]

Patente - Revisione - Provvedimento - Natura - Presupposti.
Il provvedimento di revisione della patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nel titolare dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, ha natura non sanzionatoria, ma è funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico e la sua adozione sebbene debba essere adeguatamente motivata, è comunque rimessa alla più ampia discrezionalità dell’amministrazione (Nella fattispecie il titolare della patente era risultato positivo alla cocaina). (Tar Piemonte, Sez. I, 16 gennaio 2009, n. 122) [RIV-0909P750]



a cura di Franco Corvino

Sabato, 17 Aprile 2010
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