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Giurisprudenza

da il Centauro n.139
 

Como

Quando il cavillo salva dalla sanzione per guida in stato di ebbrezza
Il decimale mette in buca l’etilometro
Di fatto il limite, con l’innovativa sentenza, sale a 0,59 g/l. Una bella differenza (anzi brutta)



(ASAPS)  – La matematica non è un’opinione. Non è sempre vero. Almeno lo è per un giudice di Como che ha assolto un automobilista trovato con un tasso alcolemico pari 0,59 g/l, giustificando la decisone in questo modo: “Se la legge lo avesse considerato importante avrebbe previsto il secondo decimale”. E invece niente, la legge parla di 0,5 g/l ovvero la metà di 1 g/l, punto e basta. Il fatto specifico legato a questa sentenza risale ad alcuni anni fa quando l’imputato venne fermato dai Carabinieri e sottoposto alla prova con l’etilometro. Due prove che diedero lo stesso risultato: 0,59 g/l. Un livello “fuori legge” che fece scattare la contravvenzione, una denuncia e una trafila lunga per cercare di evitare le sanzioni. E proprio durante un’udienza l’avvocato dell’imputato ha “sfruttato” a proprio favore il risultato, “non proprio perfetto”, delle prove con l’etilometro (0,59 g/l) tanto che il giudice ha sentenziato “Se il legislatore scrive 0,5 vuol dire 0,5, se avesse voluto dare rilevanza al secondo decimale l’avrebbe scritto” e non lasciato alla libera interpretazione. Così il signore è stato assolto perché il fatto non sussiste. Immaginiamo ora anche il peso che avrà una sentenza del genere anche nelle fasce successive. Ad esempio  chi supera  il valore alcolemico della fascia più alta 1,5 g/l normalmente si vede sequestrata la macchina ai fini della successiva confisca. Se questa interpretazione si estendesse, il conducente salverebbe la vettura fino a 1,59 g/l. Una discreta e importante differenza. Certo queste interpretazioni estensive favorevoli all’ebbro (ci consenta il giudice di chiamarlo in questo modo) non ci sembra che portino un contributo alla sicurezza. Certo la giustizia è giustizia, ma in altri paesi europei dove il limite è 0,5 g/l esattamente come da noi, non ci risulta che gli organi di giustizia si siano sperticati in interpretazioni estensive che, di fatto, portano il limite della norma a 0,59 e c’è una bella differenza. Anzi brutta! Ora aspettiamo però il parere definitivo della Cassazione. (ASAPS)

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Mentre andiamo in stampa apprendiamo della decisione assunta dalla IV sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12904, del 6 aprile u.s., con la quale trattando un caso simile e sovvertendo l’orientamento di merito, ha ritenuto valido, invece, l’accertamento eseguito con etilometro fondato sui risultati con i decimali, giungendo a concludere che  «E’ contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna rilevanza ai centesimo. L’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna fattispecie di cui alla lettere A), B) e C). Peraltro, la sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcol emico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo grammo/litro.»


 

Varese
Pensionato supera i limiti di velocità perché doveva correre
in bagno
Il Giudice di Pace annulla la sanzione a causa dell’incontinenza patologica
documentata dall’uomo

28363

(ASAPS) – Viaggia a tutta velocità perché deve correre a fare pipì. E’ questa la motivazione che un 69enne ha portato davanti al Giudice di Pace per contestare una multa per eccesso di velocità. Sanzione, pari a 160 euro, che è stata annullata dal GdP considerando “l’incontinenza patologica dell’uomo”. Protagonista dell’episodio, riportato da alcuni quotidiani locali, un pensionato di 69 anni che, scoperto dall’autovelox mentre viaggiava a una velocità di 70 chilometri orari su una strada dove il limite è di 50, ha deciso di fare ricorso contro la multa. I legali dell’uomo hanno presentato la cartella clinica che dimostra l’incontinenza causata da due gravi operazioni alla prostata, e il Giudice di Pace del tribunale di Saronno, ha deciso di accogliere la richiesta sulla base dello “stato di necessità”. La multa di 160 euro, e la decurtazione di cinque punti sulla patente, sono stati annullati.  Il giudice ha però respinto un secondo punto del ricorso, secondo il quale la sanzione avrebbe dovuto essere annullata perché secondo l’automobilista la Polizia Locale non aveva segnalato la postazione con l’autovelox. (ASAPS)


 

Massimario di Legittimità


Colpa del conducente - Guida spericolata di un motoveicolo - lnvasione della opposta corsia - Sinistro stradale con gravi lesioni personali - Configurabilità del dolo eventuale a carico del conducente - Esclusione - Ragioni.
Non è configurabile il dolo eventuale ma soltanto la colpa, sia pure connotata da particolare gravità (a prescindere dalla possibile sussistenza della specifica aggravante costituita dalla previsione dell’evento), nel caso di soggetto il quale, procedendo spavaldamente a forte velocità ed in posizione di «impennamento» alla guida di un motociclo abbia finito per invadere l’opposta corsia di marcia, così cagionando un incidente con grave danno alle persone. (Cass. pen., sez IV, 24 giugno 2009, n. 28231) [RIV-0911P889]

Guida in stato di ebbrezza - Ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), c.s. - Sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca - Veicolo in comproprietà di terzo estraneo al reato - Legittimità del sequestro.
Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca obbligatoria e disposto in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186, comma secondo, lett. c), nuovo c.s., è da considerare legittimo ancorché detto veicolo sia di comproprietà di un terzo estraneo al reato, in ragione del fatto che il terzo ha diritto al soddisfacimento, quanto alla quota ad esso spettante, in sede di ricavato del prezzo di vendita del bene. (Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2009, n.28189) [RIV-0911P891]

Notificazioni in materia civile - A mezzo posta - Necessità - Mancanza - Data del timbro postale sulla busta - Insufficienza - Produzione dell’avviso di ricevimento - Onere a carico del notificante - Fattispecie in tema di opposizione a verbale di infrazione al codice della strada.
In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l’ufficio postale e non all’effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l’unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a verbale di infrazione al codice della strada, la S. C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato tardiva l’opposizione, nonostante non risultasse con certezza la data di perfezionamento della notificazione a mezzo posta del verbale opposto, in assenza della produzione del relativo avviso di ricevimento). (Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2009, n.16184) [RIV-0911P892]

Truffa - Tentativo - Falso contrassegno di assicurazione RCA - Esposizione sul parabrezza dell’autovettura - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni
Non costituisce truffa né tentativo di truffa l’esposizione sul parabrezza dell’autovettura di un falso contrassegno di assicurazione, atteso che il profitto derivante da una tale condotta è soltanto quello costituito dalla circolazione senza copertura assicurativa, senza che da ciò derivi alcuno spostamento di risorse economiche da parte del soggetto ipoteticamente truffato in favore dell’agente. (Cass. pen., sez. II, 10 giugno 2009, n. 23941) [RIV-0911P901]

Limiti alla circolazione - Divieti alla circolazione ex art. 7 c.s., ai fini di prevenzione dell’inquinamento atmosferico - Colpa del trasgressore - Conoscibilità del divieto - Obblighi incombenti sull’ente proprietario delle strade - Sussistenza - Fondamento - Individuazione - Inottemperanza - Conseguenze - Responsabilità del preteso contravventore a norma dell’art. 7, comma 13, c.s. - Esclusione.
I divieti alla circolazione di veicoli a motore in determinati giorni e zone cittadine, adottati, con ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del codice della strada, ai fini di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, sono disposizioni eccezionali. Incombe, pertanto, sull’ente proprietario delle strade, su cui tali divieti sono imposti, adottare tutte le misure d’informazione con «media» generalmente conoscibili fuori della città e tramite l’apposizione su tutte le vie d’accesso di cartelli non confondibili con quelli a messaggio variabile sulle condizioni del traffico — dovendosi all’uopo utilizzare i segnali di cui agli artt. 38 e ss. c.s., e 115 e ss. del relativo regolamento —, affinché qualunque utente, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa, fondatamente allegare di non conoscere detti divieti. Ne consegue che, in difetto di tale prova, non può affermarsi la colpa e, dunque, la responsabilità a norma dell’art. 7, comma 13, c.s., del preteso contravventore. (Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, sul presupposto che tutte le informazioni del caso potevano essere richieste all’ufficio traffico del Comune, aveva rigettato l’opposizione del conducente di un veicolo, residente in altro Comune, per avere circolato in zona interdetta per ragioni d’inquinamento atmosferico). (Cass. civ., sez.II, 3 luglio 2009, n. 15769) [RIV-0911P896]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Accertamento a mezzo Velomatic 512- Su strada non inclusa fra quelle individuate dal Prefetto ex art. 4 D.L. n. 121/2002 – Fattispecie di cui all’art. 201 comma 1 bis lett. e) c.s. - Presenza degli agenti accertatori - Legittimità della contestazione non immediata.
È legittima la contestazione non immediata dell’eccesso di velocità rilevato con dispositivo di controllo elettronico «Velomatic 512» gestito direttamente dai verbalizzanti presenti al momento in cui l’infrazione è stata commessa, rientrando tale fattispecie nell’ipotesi prevista dall’art. 201, comma 1 bis, lett. e), c.s. e non in quella contemplata dalla lett. f) del medesimo articolo. (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2009, n.101546) [RIV-0911P904]

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Termine - Disciplina introdotta dal D.L. n. 151/2003 - 180 giorni - Rilievo, ai fini del rispetto del termine, della semplice emissione - Sufficienza - Fattispecie in tema di ordinanza-ingiunzione emesse dal Prefetto.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il Prefetto deve emettere l’ordinanza-ingiunzione — vigenti gli artt. 203, comma 2, e 204 del codice della strada, come modificati dal D.L. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni. nella legge n. 214 del 2003 — è complessivamente di 180 giorni, giacché al termine di 120 giorni, previsto dall’art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al Prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il Prefetto deve emettere l’ordinanza-ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione — e non la notifica — dell’ordinanza suddetta. (Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2009, n. 9420) [RIV-0911P913]

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Applicabilità in relazione ad una pluralità di resti - Modalità di determinazione della durata - Cumulo.
La durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, è pari, in caso di pluralità di reati, al cumulo di periodi previsti in riferimento a ciascun reato. (La Corte ha precisato che al cumulo delle sanzioni amministrative sono inapplicabili le discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive — art. 81 c.p. — o ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale — art. 307 comma primo bis, c.p.p. —). (Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2009, n. 15283) [RIV-0911P914]

Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del conducente - Inosservanza di norme sulla circolazione - Precedenza - Velocità del veicolo favorito - Errore di calcolo - Colpa del conducente tenuto a cedere la precedenza - Sussistenza.
In tema di colpa nella circolazione stradale, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall’intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla, con la conseguenza che ogni errore di calcolo deve essere posto a suo carico. (Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2009, n.10788) [RIV-0911P918]

Veicoli - Ciclomotore - Contraffazione del numero di - telaio - Fattispecie di cui all’art. 469 c.p. - Esclusione.
La contraffazione del numero originale del telaio o del motore impresso sul ciclomotore dalla casa costruttrice non integra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 469 c.p., che si riferisce, invece, alla contraffazione ed all’uso di impronte di pubblica autenticazione o certificazione. (Cass. pen., sez. II, 19 febbraio 2009, n. 7368) [RIV-0911P919]

Omicidio – Volontario – Tentativo – Prova del dolo - Fattispecie in tema di soggetto che per sfuggire al controllo delle Forze dell’ordine aveva investito un carabiniere.
La prova del dolo del tentato omicidio può essere tratta da una serie di elementi sintomatici ritenuti utili, secondo le regole di esperienza e l’id quod plerumque accidit, per la individuazione della direzione teleologica della volontà dell’agente verso la morte della vittima, quali la micidialità del mezzo usato, la reiterazione della lesività, la mancanza di motivazioni alternative dell’azione. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la configurabilità del dolo omicidiario, nella forma del dolo alternativo con riferimento alla condotta realizzata da un soggetto che, allo scopo di sfuggire al controllo delle Forze dell’ordine, aveva investito frontalmente un carabiniere con la propria autovettura, e, dopo l’impatto, aveva ripreso la marcia dirigendo nuovamente il veicolo contro la vittima, pur avendo la possibilità di allontanarsi attraverso altra via). (Cass. pen., sez.I, 5 febbraio 2009, n. 5029) [RIV-0911P920]

Limiti alla circolazione - Centri abitati - Divieto di transito - Per rifacimento pavimentazione di una piazza - Impossibilità per gli abitanti di accedere alle proprietà e residenze - Illegittimità del divieto - Sussistenza.
Poiché la pavimentazione delle strade e delle piazze serve a facilitare la circolazione, la tutela della pavimentazione stessa può rientrare fra i motivi per i quali gli articoli 6 e 7 c.s. consentono di limitare la circolazione nei centri abitati, e tanto più quando tale pavimentazione sia stata sistemata o rifatta e poi si limiti la circolazione per non consumarla o guastarla (Fattispecie in tema di impossibilità di accedere alle proprie abitazioni da parte di alcuni residenti in conseguenza dell’istituzione di divieto di transito per il rifacimento della pavimentazione di una piazza). (Consiglio di Stato, sez. V, 250 maggio 2009, n. 3240) [RIV-0911P923]

Patente - Revisione - Requisiti di idoneità fisica e/o tecnica - Dubbi sulla sussistenza - Verifica - Procedimento di revisione - Attivazione - Discrezionalità dell’Ufficio della Motorizzazione civile - Sussistenza - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
La sfera di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della Motorizzazione civile ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 c.s. non esime la predetta autorità all’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati. (Nella fattispecie vi era stato un mero richiamo alla violazione degli obblighi di regolazione della volontà del veicolo senza un’adeguata motivazione sulle ragioni che avevano indotto a disporre la revisione della patente). (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2009, n.2189) [RIV-0911P926]

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Spazio percorso ridotto - Rilevanza ai fini dell’esistenza del reato.
Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Alcooltest - Natura vincolante delle relative misurazioni - Esclusione - Libero apprezzamento del giudice - Sussistenza - Limiti.
La pericolosità (e quindi l’esistenza del reato) della condotta di guida posta in essere da soggetto che versi in stato di ebbrezza non dipende necessariamente dalla distanza percorsa alla guida; infatti, anche una manovra breve, sia nel tempo che nello spazio, è idonea a procurare danni a terzi. (Nuovo c.s. art. 186).
In tema di valori — soglia previsti dal comma 2 dell’art. 186 c.s., se anche una sola delle due misurazioni superi uno di detti valori il giudice ben potrà ritenere integrato il reato (o comunque la fattispecie più grave); infatti, l’art 186 c.s. non prevede affatto che lo stato di ebbrezza debba insistere per cinque minuti nell’ambito dello stesso intervallo di valori; il giudice dovrà però dimostrare, con motivazione esauriente e logica. che la misurazione del tasso alcolemico più elevato (fra i due) sia idonea da sola, o in combinazione con altri elementi di riscontro emersi dal processo, a provare il superamento di una certa soglia. (Tribunale Penale di Camerino, 23 dicembre 2008) [RIV-0911P932]



a cura di Franco Corvino

Martedì, 20 Luglio 2010
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