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Circolari 28/08/2003

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

 

Circolare del 28/07/2003 PROT. N. 2979M368


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

 

Agli Uffici Provinciali della M.C.T.C.
Ai Coordinatori della M.C.T.C.
Ai C.P.A.
e LORO SEDI

All’Assessorato ai Trasporti,
della Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige – Rip.ne 38
Via Crispi, 8
BOLZANO

e p.c.
All’ANFIA
via Piemonte, 32 – ROMA

All’UNRAE
via Abruzzi, 25 – ROMA

 

Oggetto:

Inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla
categoria N1. Variazione del numero dei posti dei veicoli in
circolazione della categoria N1

Com’è noto, con la recente circolare n. 4210M368 del 19.12.2002 sono state regolamentate talune procedure di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli, a norma dell’art. 78 del Codice della strada.
A seguito di richieste di chiarimenti si è ritenuto opportuno precisare alcuni dei contenuti della citata circolare, riproposta di seguito in una nuova stesura.
Con le circolari n. 100 del 27 ottobre 1998 e n. 106 dell’11 novembre 1998, è stata disciplinata l’ammissibilità tecnica per il cambio di destinazione dei veicoli in circolazione tra le categorie M1 ed N1.
La presente circolare, sollecitata dai numerosi quesiti posti dagli Uffici
provinciali e dai costruttori dei veicoli, è finalizzata a riordinare e razionalizzare le disposizioni precedentemente emanante ed a fornire disposizioni integrative alle citate circolari, riproposte in una stesura aggiornata che tiene anche conto delle implicazioni sull’argomento derivanti dagli emendamenti alla direttiva 70/156/CEE, concernente l’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.
In merito, si osserva, preliminarmente, che la classificazione dei veicoli in
categorie avviene in base alle loro caratteristiche costruttive.
La categoria di appartenenza di un veicolo è determinata dal costruttore al
momento della richiesta di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione. Lo stesso costruttore ne attesta la rispondenza alle direttive comunitarie particolari ovvero, laddove previsto, alle norme nazionali.
L’appartenenza di un veicolo ad una determinata categoria consegue, quindi, alla progettazione e alla costruzione dello stesso in conformità alle direttive particolari, aventi ambiti di applicazione differenziati a seconda della categoria d’appartenenza dei veicoli. Com’è noto, l’elenco delle direttive particolari applicabili alle diverse categorie dei veicoli è riportato nella direttiva 70/156/CEE e successive modifiche ed integrazioni (92/53/CEE, 98/14/CEE e 2001/116/CE).
Ne consegue, in linea di principio, che l’inquadramento in una categoria
diversa da quella originaria può ritenersi ammissibile alla condizione che il veicolo modificato risulti conforme a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali vigenti per la categoria nella quale è richiesto l’inquadramento.
Tale conformità, per quanto sopra riportato, deve essere attestata dal
costruttore del veicolo in maniera diretta, con apposito nulla osta alla modifica, ovvero con l’attestazione che il veicolo è reso conforme ad un tipo di veicolo già omologato.

(1) Si rammenta, per completezza di informazione, che le citate direttive, finalizzate
all’omologazione dei veicoli:

• definiscono gli stessi veicoli in base alla seguente classificazione:
- categoria M1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi
almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria N1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi almeno
quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t;

• individuano per i veicoli di categoria M1 ed N1 i diversi tipi di carrozzeria.
I soli veicoli di categoria M1, con carrozzeria “AF” multiuso, possono essere classificati
nella categoria N1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il numero dei posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 6; un “posto a sedere” è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi “accessibili” dei sedili, dove per accessibili s’intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati.
Per evitare che gli ancoraggi risultino “accessibili”, il costruttore ne deve impedire materialmente l’uso,
ad esempio coprendoli con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possono essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso.

b) P – (M+Nx68) > Nx68
con
P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
M = massa in ordine di marcia (tara);
N = numero dei posti escluso quello del conducente.

 
Ciò premesso, in merito all’ammissibilità tecnica del cambio di categoria da M1 ad N1, si individuano due fattispecie di richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a seconda del tipo di modifiche apportate al veicolo originario.
La prima riguarda modifiche sostanziali della carrozzeria portante del veicolo o delle strutture resistenti, la cui ammissibilità è subordinata, a norma dall’articolo 236, comma 2, lettera h), del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, al nulla osta del costruttore del veicolo.
La competenza per tale tipo di operazione è dei Centri prova autoveicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
L’ammissibilità tecnica dell’operazione è subordinata alla rispondenza del
veicolo alle direttive comunitarie e alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in vigore all’atto della richiesta, limitatamente agli aspetti interessati dalle modifiche apportate.
La seconda concerne modifiche che non riguardano la struttura portante del veicolo, ma unicamente l’allestimento interno (ad esempio variazione del numero dei posti e protezione del carico).
La competenza per tale tipo di operazione è degli Uffici provinciali del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
La presente circolare è finalizzata a disciplinare la seconda delle due predette fattispecie e distingue i casi seguenti.
1. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 a condizione che, per quest’ultima categoria, esista una versione dotata di omologazione nazionale di riferimento.
L’operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente versione autocarro dotata di omologazione nazionale di riferimento.La similitudine riguarda, in particolare, il tipo di carrozzeria, il numero e l’ubicazione
delle porte, il numero e la distribuzione dei posti, il posizionamento della paratia, con esclusione di altri elementi quali il motore o la catena cinematica. E’ appena il caso di osservare che piccole variazioni delle dimensioni esterne (dovute generalmente ad elementi di contorno della carrozzeria, quali paraurti, passaruote, ecc.) non costituiscono elemento ostativo al richiesto inquadramento, in quanto non inficiano il concetto di morfologia del veicolo. Non è richiesto che il veicolo oggetto di cambio di
destinazione abbia carrozzeria “AF” multiuso. Al veicolo modificato deve essere attribuita una massa complessiva pari al valore minore tra la massa complessiva del veicolo originario in categoria M1 e quella del veicolo assunto a riferimento. Inoltre, nell’inquadramento nella categoria N1, l’eventuale massa rimorchiabile del veicolo originariamente inquadrato in categoria M1, va confermata per il veicolo trasformato secondo la tabella seguente:



Veicolo M1 originario
Veicolo N1 riferimento Veicolo N1 trasformato

Massa rimorchiabile
Massa rimorchiabile attribuibile
1
0
N1R
0
2
M1R
0
0
3
M1R
N1R
Valore minore tra M1R e N1R
M1R: Massa rimorchiabile del veicolo M1 originario.
N1R: Massa rimorchiabile del veicolo N1 dotato di omologazione presa a riferimento.

 


Per quanto sopra definito sarà quindi possibile attribuire al veicolo trasformato una massa rimorchiabile solo nel caso di trasformazione individuato al punto 3 della tabella.
Quanto sopra deriva dal fatto che nel primo caso il veicolo trasformato non dispone nemmeno originariamente come M1 di una massa rimorchiabile e quindi è ragionevole presupporre che esso sia costruttivamente inidoneo a rimorchiare.
L’ammissibilità tecnica dell’operazione è subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie ed alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in categoria N1 in vigore all’atto dell’omologazione di riferimento.
Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere fornito, a cura del costruttore (2) o a cura del suo legale rappresentante, oltre alla documentazione di rito, anche un attestato, firmato dal responsabile tecnico della fabbrica o da persona a tale scopo debitamente autorizzata, che:
- indichi l’omologazione nazionale di riferimento alla quale il veicolo, individuato con numero di telaio, nell’allestimento in categoria N1, è ricondotto;
- certifichi la rispondenza di cui al quarto capoverso del presente
paragrafo.
In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. (si applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l’altro, che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili rimossi, se ricorre il caso, siano resi inaccessibili (secondo la definizione riportata nel
richiamo in riquadro della direttiva 70/156/CEE), che la paratia sia correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326), nonché il rispetto delle condizioni di cui alle
precedenti lettere a) e b) della parte in riquadro (3) .
Fino al 31.12.2003 e non oltre, per le richieste di cambio di categoria si può ancora far riferimento ad una omologazione limitata per piccola serie. Si consente che il detentore dell’omologazione limitata possa procedere alla modifica del veicolo omologato originariamente in categoria M1, sia direttamente sia
attraverso officine dallo stesso formalmente autorizzate, in tal caso il detentore dell’omologazione limitata dovrà esplicitamente assumersi la responsabilità sulla esecuzione dei lavori fatti dalle officine da egli autorizzate. In relazione alla massa complessiva vale quanto riportato al primo capoverso del presente paragrafo.
Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere fornito, a cura dell’allestitore, oltre alla documentazione di rito, anche un attestato, firmato dal responsabile tecnico incaricato, che:
- certifichi il totale adeguamento del veicolo, individuato con numero di telaio, allestito a sua cura e sotto la sua responsabilità al tipo di veicolo omologato con omologazione limitata per piccola serie, in categoria N1 e ne indichi l’omologazione di riferimento alla quale il veicolo, individuato con numero di telaio, è ricondotto;
- certifichi la rispondenza di cui al quarto capoverso del presente paragrafo.
Nel caso in cui l’allestitore sia un’officina terza autorizzata dal detentore dell’omologazione limitata, la documentazione va integrata con la assunzione di responsabilità formalmente espressa, come in precedenza detto, da parte del detentore dell’omologazione.
A far data dal 01/01/2004 si potrà quindi procedere ad immatricolare veicoli in categoria N1 nei limiti indicati dalle singole omologazioni limitate già possedute o
richieste ex novo. Pertanto non sarà più possibile da tale data procedere a collaudi in un unico esemplare che facciano riferimento ad una omologazione limitata.


2. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 quando non esiste, per quest’ultima categoria, una versione dotata di omologazione nazionale di riferimento
L’operazione è ammessa solo per i veicoli di categoria M1 con carrozzeria “AF” multiuso ed alla condizione che il veicolo allestito sia rispondente a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali obbligatorie per l’immatricolazione, al momento stesso dell’allestimento, per la nuova categoria nella quale è richiesto
l’inquadramento. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere allegato, oltre alla documentazione di rito, un attestato di rispondenza del veicolo modificato, individuato per numero di telaio, alle norme vigenti per l’immatricolazione dei veicoli della categoria N1, all’atto delle modifiche, rilasciato dal costruttore del veicolo o dal suo legale rappresentante e firmato dal responsabile tecnico della fabbrica o da persona a tale scopo debitamente autorizzata.
Qualora si volesse attribuire al veicolo trasformato anche una massa rimorchiabile, nell’attestato di rispondenza come sopra definito dovrà darsi precisa indicazione della massa rimorchiabile confermando, ove esistente, quella del veicolo di categoria M1 in trasformazione. Pertanto qualora il veicolo M1 originario non disponga di una massa rimorchiabile non potrà del pari esserne attribuita alcuna al veicolo N1 trasformato.
In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. (si applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l’altro, che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili rimossi, se ricorre il caso, siano resi inaccessibili (secondo la definizione riportata nel
richiamo in riquadro della direttiva 70/156/CEE), che la paratia sia correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326), nonché il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) della parte in riquadro.
Possono rientrare in questa fattispecie le richieste di nazionalizzazione di veicoli provenienti dall’estero, dotati di documento di circolazione valido al momento della cessazione dalla circolazione nel paese di provenienza e che, nello stesso paese di origine, siano stati oggetto di trasformazione dalla categoria M1 in N1, ovvero siano stati classificati quali veicoli per uso ufficio. Anche in tali casi dovrà essere richiesto l’attestato di rispondenza di cui al secondo capoverso del presente punto, rilasciato dal costruttore o dal legale rappresentante in Italia od ancora dall’Ente certificatore notificato dallo stato estero, contenente anche la dichiarazione che il veicolo oggetto di cambio di destinazione abbia carrozzeria “AF” multiuso.
Inoltre, qualora non dovessero essere soddisfatte le verifiche di cui alle lettere a) e b) della parte in riquadro, per l’inquadramento del veicolo nella categoria N1, ovvero il veicolo stesso non risponda alle norme nazionali in vigore per la sua classificazione ad uso speciale ufficio (4) , la richiesta di immatricolazione avrà esito negativo.

3. Incremento del numero dei posti dei veicoli di categoria N1

L’operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente versione autocarro dotata di omologazione nazionale di riferimento. La similitudine riguarda, in particolare, gli elementi già citati al primo capoverso del punto 1) della presente circolare.
L’ammissibilità tecnica dell’operazione è subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie ed alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in categoria N1 in vigore all’atto dell’omologazione di riferimento, fatto salvo l’obbligo di rispondere alle direttive parziali obbligatorie per l’immatricolazione
riguardanti gli elementi oggetto di modifica.Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere allegato, oltre alla documentazione di rito, anche un attestato, rilasciato dal costruttore del veicolo o dal suo legale rappresentante e firmato dal responsabile tecnico della fabbrica o da persona a tale scopo debitamente autorizzata, che:
- indichi l’omologazione nazionale di riferimento, alla quale il veicolo, individuato con numero di telaio, è ricondotto;
- certifichi la rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie e alle norme nazionali dei veicoli in categoria N1 in vigore all’atto dell’omologazione di riferimento ed alle eventuali sopravvenute direttive riguardanti gli elementi oggetto di modifica obbligatorie per l’immatricolazione.
In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. (si applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l’altro, il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) della parte in riquadro, la corretta applicazione della paratia, dei sedili e dei relativi
sistemi di ritenuta.

4. Note finali e transitorio

Si evidenzia, che, nei casi esemplificati, con le eccezioni di cui al punto 1), il veicolo, pur variando la tara, mantiene inalterata la massa complessiva.
In tutti i casi, nell’aggiornamento della carta di circolazione, l’originario codice di immatricolazione/numero di omologazione deve essere variato in relazione all’operazione di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (unico esemplare) e nelle righe descrittive deve essere riportata l’omologazione originaria e,
ove ricorra, quella di riferimento. Si rammenta, infine, che in sede di prima immatricolazione i veicoli omologati devono essere classificati nella categoria risultante dalla dichiarazione o dal certificato di conformità che accompagna gli stessi e che pertanto non è consentito il cambio di destinazione contestualmente al rilascio della carta di circolazione.
Sono abrogate le circolari n. 100 del 27 ottobre 1998, n. 106 dell’11 novembre 1998 e n. 4210M360 del 19 dicembre 2002, nonché altre eventuali disposizioni in contrasto con la presente circolare.
Per un periodo non superiore a sessanta giorni a far data dalla presente circolare e quindi non oltre il 26/09/2003 saranno accettate da parte degli Uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri le richieste di trasformazione da N1 a M1 sulla base delle disposizioni impartite con la circolare del 19/12/2002.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)

 


(1) La parte in riquadro è un estratto dalla direttiva 70/156/CEE così come modificata dalla direttiva 2001/116/CEE.
(2) il costruttore si identifica con il titolare dell’omologazione nazionale assunta a riferimento
(3) il parametro M è pari alla massa attribuita al veicolo modificato
(4) cfr Decreto dirigenziale del 10/12/2002 pubblicato su G.U. n. 300 del 23/12/2002.


Giovedì, 28 Agosto 2003
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