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Circolari 16/09/2003

Ministero delle Infrastrutture Circolare - Numero: MOT3/3442/M310 Recupero punti patente di guida Circolare chiarificativa in merito allo svolgimento, DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE, dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida

Ministero delle Infrastrutture
Circolare - Numero: MOT3/3442/M310
Recupero punti patente di guida
Circolare chiarificativa in merito allo svolgimento, DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE, dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI    
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre    
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 ROMA
Prot. n. MOT3/3442/M310


Roma, 9.9.2003


Uffici provinciali del Dipartimento dei
trasporti terrestri
LORO SEDI            
                            
Coordinatori regionali del Dipartimento dei
trasporti terrestri
LORO SEDI    
                    
Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione civile
Lungadige S. NicolÚ, 14
TRENTO
                            
Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
BOLZANO

e, p.c.        All’UNASCA
Piazza Marconi, 25
ROMA

Alla CONFEDERTAAI
Via Laurentina, 569
ROMA

All’ASIAC
Via Domodossola, 29
ROMA

Oggetto
: Chiarimenti in merito allo svolgimento, da parte delle autoscuole, dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.
 Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 29 luglio 2003, recante: "Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida".

    Al riguardo, si fa presente che l’autorizzazione ad effettuare i suddetti corsi deve essere richiesta, con le modalità che verranno indicate con separata circolare, solo dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nell’attività di formazione, attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale, che dimostrino di possedere locali e attrezzature conformi a quanto previsto dall’art. 2 del sopraccitato decreto nonché di docenti aventi i requisiti richiesti dall’art. 3 del medesimo decreto.

    Viceversa, le Autoscuole possono organizzare i corsi a prescindere da una specifica autorizzazione. CiÚ in quanto le Autoscuole, per lo svolgimento di tutte le loro attività sono sottoposte ad autorizzazione della Provincia che provvede altresÏ a svolgere, nei loro confronti, la vigilanza tecnica ed amministrativa.

    Le Autoscuole pertanto sono tenute a comunicare al competente ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti terrestri solo i sottoelencati elementi:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il docente o i docenti;
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti.

    Le procedure necessarie per inserire nel sistema informatico i punti acquisiti dai conducenti che hanno partecipato al corso saranno indicate con una successiva circolare del cenro elaborazione dati.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Amedeo Fumero


Martedì, 16 Settembre 2003
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