Venerdì 29 Marzo 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 13/01/2004

La circolazione dei veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE e le novità introdotte dal d.L. 151/2003

La circolazione dei veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE e le novità introdotte dal d.L. 151/2003

di Giovanni Fontana (*)

ABSTRACT
Abbiamo già avuto modo di analizzare, sebbene in modo assai generico, le varie disposizioni contenute nel d.L. 151/2003, nel testo modificato dalla coeva legge di conversione n. 214. Qui avremo modo di analizzare più in dettaglio, le disposizioni che hanno modificato - seppur in modo marginale, ma fondamentale, ai fini pratico-operativi - l’art. 207 del c.d.s. che, come risaputo, è da riferire ai veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE.
Ed avremo altresì modo di porci a paragone di quelle più recenti norme di urgenza, introdotte dal d.L. 269/2003.

1. PREMESSA
E’ opportuno premettere, che quando si parla di art. 207 del codice, in realtà, ogni riferimento ai veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE è di per sé, fuorviante. Ciò che più conta, invece, così come chiaramente indicato al comma 1 della norma in commento, è il fatto che in conseguenza della conduzione di uno dei suddetti veicoli, derivi la violazione di una disposizione del codice stradale, dalla quale consegua una sanzione amministrativa pecuniaria.
Quindi, affinché abbia rilevanza il disposto normativo di cui all’art. 207 c.d.s. è necessario che:
- sia stata commessa una violazione al nuovo codice della strada;
- alla violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, il pagamento di una somma di denaro;
- la violazione sia commessa alla guida di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE.
2. L’ESIGENZA DELLA NORMA
E LA STORIA CHE LA RIGUARDA

Quanto premesso, fa già comprendere la portata della norma, la novità introdotta da questa disposizione di legge che ottiene (come ha già ottenuto) il risultato di evitare che l’allontanamento dello “straniero” dal territorio dello Stato, eluda ogni pretesa punitiva o risarcitoria, relativa all’ordine amministrativo violato.
Abbiamo citato in modo assai semplicistico il termine straniero.
In realtà, oggi dobbiamo avere le idee chiare, a riguardo: straniero, è solo il cittadino non U.E.; il cittadino che non appartiene alla Unione Europea. Per il resto, possiamo tranquillamente parlare di cittadini comunitari o, più semplicemente, di comunitari.
Ebbene, fino a non molto tempo fa, l’art. 207 citato, non poneva distinzione alcuna, sul piano dell’applicazione in concreto della misura che andremo tra breve a vedere, tra cittadini europei e stranieri o, per essere più precisi, extracomunitari: tutti quanti erano assoggettati ad un sistema di coercizione della sanzione.
Quindi, il cittadino non italiano:
- poteva pagare direttamente nelle mani dell’agente accertatore la somma dovuta a titolo di sanzione, in deroga a quanto previsto per la riscossione, dall’art. 202 st. cod.;
- qualora non si fosse avvalso, per qualsiasi motivo (1), della suddetta facoltà, doveva versare, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In alternativa al predetto versamento, poteva altresì essere presentato un documento fidejussorio;
- se poi, lo straniero (di allora, dunque, il cittadino non italiano, eccezion fatta per i veicoli di proprietà di cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia) non intendeva effettuare alcun versamento, né presentava alcun documento fidejussorio, la polizia stradale, in via cautelare, disponeva il ritiro della patente di guida.
Per quanto tale misura cautelare potesse apparire assai limitativa della libertà personale o, per meglio dire, della libertà di circolazione nel territorio dello Stato, in realtà, poteva risultare del tutto inefficace sul piano concreto. Basti pensare alla facilità con cui era possibile ottenere il duplicato della patente di guida, appresa dalla polizia stradale (ancorché valida), nello stesso Stato di origine, da parte dello straniero dell’epoca. Una prima modifica, dunque, è stata apportata con l’art. 108 del decretone 10 settembre 1993, n. 360. Tale norma, oltre che realizzare un necessario maquillage giuridico (2) della disposizione sopra citata, è andata ad introdurre una misura cautelare alternativa o, per meglio dire, residuale, rispetto a quella del ritiro della patente di guida ossia, il fermo amministrativo del veicolo, fino a quando non fosse stato adempiuto ad uno dei due oneri precedentemente indicati e comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Dopo varie vicissitudini giudiziarie, la Corte della Giustizia Europea, con la Sentenza C-224/00 del 19 marzo 2002, ha fatto rilevare che i cittadini non italiani, sono comunque da considerare cittadini europei, e, come tali, assoggettati alle medesime sanzioni previste per i cittadini europei, ancorché italiani.
Ovvia conseguenza, sul piano sanzionatorio, è che la somma di denaro prevista per il versamento della cauzione, non può essere superiore a quella prevista a titolo di pagamento in misura ridotta: tutto ciò è stato recepito con la legge comunitaria 2002, n. 14, del 3 febbraio 2003, dove, con l’art. 25 della medesima legge, è stato introdotto il comma 2-bis, dell’art. 207 cod. cit..
3. LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL D.L. 151/2003

La fretta non fa sempre i gatti ciechi!
In realtà, un legislatore assai accaldato da quest’ultima arsura estiva, nella schizofrenica redazione di un testo legislativo urgente, quale il n. 151; con un intervento altrettanto frenetico ed attento alle imminenti vacanze estive, sopraggiungenti, ha licenziato una legge di conversione del predetto decreto (la n. 214, per ricordarlo meglio), che non ha risparmiato - viva Dio! - l’art. 207 più volte citato.
La prima modificazione, ha colpito il comma 2 dell’art. 207 cit., andando a cassare l’inciso relativo alla presentazione della c.d. polizza fidejussoria (se mai qualcuno l’avesse presentata!). Dunque, ad oggi, il cittadino che conduce uno dei veicoli indicati nel più volte richiamato art. 207 del codice stradale, in alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la commessa violazione, è ammesso a versare una cauzione:
- pari alla metà del massimo previsto dalla violazione, se alla guida di veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE;
- nella medesima misura prevista per il pagamento in misura ridotta, se alla guida di veicolo immatricolato nello spazio U.E.: secondo le modificazioni apportate al comma 2-bis, dal d.L. 151/2003, il veicolo immatricolato in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, è equiparato al veicolo immatricolato in uno degli Stati dell’Unione Europea.
Quanto alla misura cautelare da adottare, laddove manca sia il pagamento in misura ridotta, così come il versamento della cauzione di garanzia del pagamento della sanzione dovuta, le modificazioni introdotte nel comma 3, dell’art. 207 del codice, comportano il venir meno del provvedimento del ritiro della patente che, come già detto, appare evidentemente inefficace. Ne consegue, che il fermo del veicolo (per un periodo, che non può essere superiore ai sessanta giorni), diviene la principale ed unica misura prevista, per garantire il pagamento di quanto dovuto.
Un’ultima - ma non meno importante - modificazione apportata all’art. 207, riguarda la introduzione del comma 4-bis, secondo il quale, le disposizioni del predetto articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia, che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione Europea.
A corollario di tutto ciò e per ragioni squisitamente pratiche, riteniamo di poter affermare che per la conduzione di ciclomotore, da parte di cittadino extracomunitario, non è possibile applicare la misura prevista dall’art. 207 del nuovo codice della strada, in ragione del fatto che il conducente di tale veicolo non è ancora tenuto ad avere una “patente di guida” (posto che il certificato di guida per ciclomotore, non sarà comunque da ritenere equiparabile alla patente) e che, comunque, tale veicolo non è soggetto ad immatricolazione.
4. CONCLUSIONI
A conclusione di quanto abbiamo sin qui detto, giova ricordare che le ulteriori ed urgenti modificazioni apportate agli artt. 213 ss. del codice della strada, dal d.L. 30 settembre 2003, n. 269, evidenzieranno delle reali problematiche di applicazione del fermo, allorquando si renderà obbligatorio affidare al conducente del veicolo sottoposto a tale misura, il deposito e la custodia del mezzo posto in stato di fermo.
Personalmente, condivido l’ipotesi di chi ritiene che la misura prevista dall’art. 207 del codice stradale è cosa ben diversa, sul piano procedurale e sostanziale, da quella prevista dall’art. 214 st. cod.
Misura, la prima, che attiene ad una sorta di fermo conservativo del mezzo, in quanto idoneo a determinare il recupero coatto di un’obbligazione che potrebbe essere perduta dall’amministrazione procedente, in seguito all’allontanamento del cittadino, dal territorio dello Stato. In effetti, dalla stessa formulazione del comma che riguarda l’applicazione del fermo, non si evince la conseguente e collegata applicazione della misura del fermo, alla commessa violazione, tipica del rigore giuridico previsto per le sanzioni amministrative accessorie; piuttosto, si evince che in conseguenza di un comportamento inconcludente del soggetto passivo del provvedimento sanzionatorio principale e a titolo di recupero di quanto dovuto, si priva il primo, di un suo bene mobile, dal quale può trarre vantaggio.
E del resto, la violazione principale eventualmente commessa, non è tanto l’art. 207 del codice della strada, quanto piuttosto una della qualsiasi e diverse ipotesi contenute nel medesimo codice: in definitiva, è l’art. 207, nella sua completezza, che è strumento giuridico idoneo a garantire il recupero della sanzione dovuta per l’illecito commesso.
Note a margine:

(*) Ufficiale della Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi (LU), docente presso la Scuola Polizia Locale dell’Emilia Romagna (www.scuolapolizialocale.it), di Modena e presso la Scuola per le Autonomie Locali Civita, di Torre del Lago ().
(1) In relazione a quello che segue, è “simpatico” ritenere (se non paradossale) che nel “qualsiasi motivo”, si possa ricomprendere anche quello della indisponibilità di denaro.
(2) Il comma 2, dell’art. 207 cod. cit., infatti (quello relativo al versamento della cauzione o alla presentazione della polizza fidejussoria), era da ricondurre, nel testo originale, alla esistenza di sanzione accessoria.

di Giovanni Fontana

da"Il Centauro" n.82
Martedì, 13 Gennaio 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK