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Giurisprudenza di legittimità Febbraio 2003

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

I presupposti dell’esimente dello stato di necessità per il medico in visita domiciliare 

a cura di Franco Corvino

GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO 26 ottobre 2001, n. 354

Contravvenzioni - Contestazione e notificazione - Verbale - Annullamento - Violazione dei limiti di velocità da parte di un medico in visita domiciliare a paziente - Esimente dello stato di necessità - Invocabilità - Presupposti.


Al fine di ottenere l’annullamento del verbale di contravvenzione elevata per violazione dei limiti di velocità, l’esimente dello stato di necessità può essere utilmente invocata dal medico in visita domiciliare ad un assistito, solo in presenza dell’urgenza,cioè indifferibilità, dell’intervento per salvare la vita del paziente. (Fattispecie nella quale il giudicante ha escluso la sussistenza dello stato di necessità in relazione all’insorgenza di improvvisi dolori addominali avvertiti dal paziente).
Svolgimento del processo - Con atto depositato alla cancelleria del Giudice di Pace di Vigevano il 24 maggio 2001 il ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale n. 395/01 del 28 aprile 2001 del P.M. di Gambolò con il quale gli viene contestata la violazione dell’art. 148 del c.d.s.;
violazione accertata mediante autovelox e contestata nell’immediatezza del fatto; all’udienza del 5 ottobre 2001, presente il ricorrente, assistito dal difensore, il delegato del Sindaco di Gambolò, esaminati gli atti del ricorso, sentite le parti, il giudice di pace ha letto il dispositivo per i seguenti:
Motivi della decisione - Premesso che la violazione è stata immediatamente contestata al ricorrente dagli agenti addetti al controllo della velocità in via Roma nel Comune di Gambolò, lo stesso motiva la richiesta di annullamento della sanzione esponendo che, essendo medico di base, nella circostanza si stava recando in visita domiciliare urgente all’indirizzo di una assistita di Vigevano; invoca quindi l’esimente dello stato di necessità;
occorre tuttavia notare che la giurisprudenza è molto restrittiva nell’interpretazione dei presupposti che configurano lo stato di necessità e, per riferirsi alla professione del dottor Bellazzi cioè alla professione medica, l’esempio tipico è quello del chirurgo o dell’anestesista chiamato per un intervento urgente, cioè indifferibile, per salvare la vita del paziente;
la dichiarazione del ricorrente, suffragata dalla dichiarazione della paziente, è ben lungi dal prospettare lo stato necessità: nella dichiarazione si parla dell’insorgenza di improvvisi dolori addominali avvertiti dalla paziente, sicché, per quanto il medico possa conoscere la storia clinica e valutare l’urgenza del suo intervento, non è possibile ricomprendere questa ipotesi nella fattispecie dello stato di necessità;
per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. [RV0302]

 


 

Obblighi del conducente in caso di incidente - Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Sanzionabilità - Condizioni - Lesioni alle persone - Necessità
L’inosservanza del disposto di cui all’art. 189, comma sesto, nuovo c.s., che impone al conducente l’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone ricollegabile al suo comportamento, è suscettibile di essere sanzionata solo in quanto vi sia un effetto pregiudizievole alla integrità fisica delle persone secondo la nozione di danno ex art. 222 nuovo c.s., costituendo questo il presupposto del suindicato obbligo. (Cass. Pen., Sez. IV, 9 maggio 2000, n. 5454). [RV0800]

 

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Veicoli - Conducente - Minorato fisico con capacità di deambulazione notevolmente ridotta - Diritto soggettivo al rilascio del contrassegno legittimante la fruizione delle agevolazioni nella circolazione e nella sosta - Sussistenza - Apprezzamento della P.A. circa il grado della minorazione - Esclusione - Potestà discrezionale della P.A. di istituire le agevolazioni - Irrilevanza
Il minorato fisico con capacità di deambulazione notevolmente ridotta ha, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (recante il regolamento di cui all’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118), un diritto soggettivo al rilascio - dietro presentazione della documentazione attestante tale sua condizione - del contrassegno che ne prova la legittimazione a fruire delle agevolazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo, senza che alla pubblica amministrazione competa alcun apprezzamento circa il grado della minorazione, l’inidoneità della stessa ad impedire l’uso di mezzi pubblici di trasporto o il carattere congenito o acquisito di essa e senza che ai fini della suddetta configurazione della posizione soggettiva dell’interessato - che ne comporta la tutelabilità in sede di giurisprudenza ordinaria - rilevi la potestà discrezionale della stessa amministrazione di istituire o non, in via generale, le suddette agevolazioni. (Cass. Civ., Sez. un., 3 aprile 2000, n. 89). [RV0800]

 

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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione - Mancata presentazione del ricorso al Prefetto - Mancato pagamento in forma ridotta - Conseguenza - Esecutività del titolo - Assimilabilità del verbale di accertamento all’ordinanza-ingiunzione ex Legge n. 689/1981
In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce a norma dell’art. 203, comma terzo del nuovo codice della strada, titolo esecutivo, con conseguente legittimità dell’iscrizione a ruolo e dell’emissione della cartella esattoriale. (Cass. Civ., Sez. III, 28 marzo 2000, n. 3731). [RV0800]

 

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Precedenza - Inversione del senso di marcia - Inversione ad "U" - Obblighi del conducente
Colui il quale intende operare una manovra di inversione del senso di marcia, oltre i preliminari accertamenti che non sopraggiungano veicoli da tutte le direzioni, deve poter controllare la strada durante l’esecuzione della manovra stessa e, qualora non sia possibile rendersi conto in tempo utile del sopraggiungere dei veicoli favoriti, deve astenersi dal compiere la manovra. (Giud. Pace FG, 18 marzo 2000). [RV0800]

 

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Cambiamento di direzione di corsia - Tangenziale - Spostamento di veicolo dalla corsia centrale a quella di sorpasso - Collisione con altro veicolo in fase di sorpasso - Collisione con altro veicolo in fase di sorpasso sopraggiungente a tergo - Mancata osservanza delle cautele previste all’art. 154, primo comma lett. a) nuovo c.s. - Velocità elevata del veicolo sopraggiungente - Valutabilità secondo prudenza
In analogia con quanto accade nell’incauto utilizzo della c.d. "precedenza di fatto", deve ritenersi che il verificarsi di una collisione a seguito dello spostamento di un veicolo dalla corsia centrale a quella di sorpasso di una tangenziale sia, di per sé, sufficiente a costituire in colpa il conducente del veicolo medesimo, il quale non può invocare a sua totale discolpa il fatto che sulla corsia di sorpasso l’auto antagonista sopraggiungesse a velocità elevata, poiché deve ritenersi che tra le cautele da osservare, ai sensi della lett. a), primo comma dell’art. 154 nuovo c.s. prima di intraprendere la manovra di cambio di corsia, rientri sicuramente anche la valutazione di questa circostanza, che deve essere apprezzata secondo le normali regole di prudenza, evitando nel dubbio di intraprendere la manovra. (Giu. Pace TO, 27 luglio 1999, n. 37). [RV0800]

 

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Contravvenzioni - Contestazione - Opposizione al processo verbale
L’atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa. (Cass. Civ., Sez. III, 29 settembre 1999, n. 10768). [RV0800]

 

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Depenalizzazione - accertamento delle violazioni amministrative - Ciclomotori - Rulli
In tema di applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall’art. 97 comma sesto, del codice della strada in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita, la velocità che deve essere oggetto di indagine è quella che il mezzo può sviluppare su strada, e non su rulli. Pertanto, ai fini dell’accertamento di detta violazione, il controllo, che deve essere effettuato con mezzi predeterminati legislativamente e regolarmente omologati, non può avere valore di prova certa ove effettuato con il sistema dei rulli, che non è previsto da alcuna norma. (Cass. Civ., Sez. III, 30 agosto 1999, n. 9123). [RV0800]

 

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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediatezza
In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa e non invalida perciò la pretesa punitiva dell’autorità, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione. (Cass. Civ., Sez. I, 11 settembre 1999, n. 9695). [RV0800]

 

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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Termine
Allorquando gli organi titolari del potere di accertamento delle violazioni amministrative sanzionate si avvalgono, nel corso dell’attività d’accertamento, per il compimento di atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 13, primo comma, della legge n. 689 del 1981), di soggetti privati idonei allo scopo, la titolarità del potere e, quindi, l’imputazione dei menzionati atti ed operazioni restano pur sempre attribuite ai predetti organi. Ne consegue che spetta a questi ultimi la valutazione circa la sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, dell’illecito amministrativo e, quindi, la decisione se l’illecito stesso può ritenersi "accertato".
Consegue, altresì, che solo da tale momento decorrono i termini per la contestazione della violazione, ai sensi dei commi primo e secondo dell’art. 14 della legge stessa. (Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 1999, n. 9116). [RV0800]

 

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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Opposizione
La cognizione delle opposizioni a cartella esattoriale emessa per infrazione al codice della strada - già appartenente al pretore a seguito della abrogazione espressa, ad opera del D.L. n. 432 del 1995, convertito nella legge n. 534 del 1995, del terzo comma dell’art. 7 c.p.c. nel testo modificato dall’art. 17 della legge n. 374 del 1994, istitutiva del giudice di pace, che attribuiva a quest’ultimo giudice la competenza, con il limite di valore di trenta milioni, per le cause di opposizione alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981, che non comportassero applicazione di sanzioni accessorie; abrogazione da ritenere operante anche in relazione al richiamo alla norma abrogata contenuto in un diverso testo normativo, quale l’art. 205 del codice della strada - è devoluta al tribunale, a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore, disposta dall’art. 1 del D.L.vo n. 51 del 1998, e della conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c., contenente disposizioni sulla competenza del pretore (art. 49 del predetto decreto legislativo), nonché della modifica dell’art. 9 dello stesso codice, operata dall’art. 50 dello stesso decreto legislativo, che ha attribuito alla competenza del tribunale tutte le cause non rientranti nella competenza di altro giudice: disposizioni tutte di cui l’art. 247 del medesimo decreto legislativo n. 51 del 1998, fissa la entrata in vigore alla data del 21 marzo 1998, spostando la decorrenza della relativa efficacia al 2 giugno 1999. (Cass. Civ., Sez. III, 13 settembre 1999, n. 9724). [RV0800]

 

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Depenalizzazione - Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Competenza
Poiché la competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative ex lege n. 689 del 1981 (ivi compresa quella sulle opposizioni avverso cartelle esattoriali relative alla riscossione di tali sanzioni, nel caso che si contesti la stessa pretesa sanzionatoria), già attribuibile esclusivamente al pretore (anche se prevista da disposizioni speciali, come quella dell’art. 205 del codice della strada) a seguito dell’abrogazione - da parte del D.L. n. 432 del 1995 conv. nella legge n. 534 del 1995 - del terzo comma e del n. 4 dell’art. 7 c.p.c. (che in parte l’attribuivano al giudice di pace), deve reputarsi passata al tribunale a far tempo - ex art. 247 del D.L.vo n. 51 del 1998 - dal 2 giugno 1999, in forza delle disposizioni degli artt. 1, 49 e 50 del D.L.vo (le quali hanno, rispettivamente, soppresso l’ufficio del pretore, salvo che per i processi pendenti, abrogato la competenza pretorile ex art. 8 c.p.c. e disposto che il tribunale è competente su tutte le cause non attribuite ad altro giudice), in sede di pronuncia per regolamento di competenza avverso la sentenza pretorile, la quale - relativamente ad un’opposizione avverso cartella esattoriale concernente la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada - aveva erroneamente declinato (prima del 2 giugno 1999) la propria competenza per materia a favore di quella per valore del giudice di pace, deve dichiararsi la competenza del tribunale della stessa circoscrizione cui faceva capo la pretura, senza che sia necessaria la cassazione dell’impugnata sentenza. (Cass. Civ., Sez. III, 6 settembre 1999, n. 9403). [RV0800]

 

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Depenalizzazione - Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Deposito del ricorso
Il ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna "a mani" del cancelliere, giacché, mancando negli artt. 22 ss. della legge n. 689 del 1981 una disposizione derogatoria delle regole generali, tale deposito costituisce il necessario strumento per portare all’esame del giudice adito l’atto d’impulso processuale, essendo il deposito a mezzo del servizio postale effettuabile solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa della consegna diretta al cancelliere (quale l’art. 134 art. c.p.c., inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica). (Cass. Civ., Sez. III, 30 agosto 1999, n. 9122). [RV0800]

 

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Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Revoca del provvedimento amministrativo
Deve riconoscersi la sussistenza, in capo alla autorità amministrativa che ha preceduto alla emanazione di un provvedimento di sua competenza, anche in assenza di una espressa previsione normativa, del potere di revocarlo, costituendo tale potere manifestazione della stessa potestà esercitata con l’adozione dell’atto.
Ne consegue che ove una ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione amministrativa sia stata emessa sulla base di un provvedimento poi revocato, è correttamente motivata la decisione del giudice della opposizione alla ordinanza stessa che per tale ragione ne pronunci l’annullamento.
(Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del pretore che aveva annullato una ordinanza-ingiunzione di pagamento, emessa dall’Ispettorato repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per indebita percezione di aiuti comunitari, alla quale era stato opposto che il provvedimento dell’autorità regionale competente di richiesta di restituzione di aiuti non dovuti, che aveva costituito il presupposto legittimante la ordinanza-ingiunzione, era stato successivamente revocato da parte della stessa autorità. (Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 1999, n. 9058). [RV0800]

 

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Difesa e difensori - Di fiducia - Nomina - A mezzo telefax
Poiché il legislatore, pur ispirandosi al principio dell’assenza di formalità, richiede che la nomina del difensore di fiducia dell’imputato risulti con certezza nel processo attraverso la produzione dell’originale, non può sortire effetto l’atto di nomina trasmesso a mezzo telefax. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la richiesta di rinvio per impedimento avanzata dal difensore la cui nomina risultava esclusivamente da una copia dell’originale pervenuta all’ufficio per telefax). (Cass. Pen., Sez. II, 19 febbraio 2000, n. 1876). [RV 0800]

 

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Indagini preliminari - Arresto in flagranza e fermo - Quasi flagranza - Nozione
Fermo restando che i riferimenti temporali ("subito dopo", "immediatamente prima") previsti dall’art. 382 c.p.p., per valutare lo stato di quasi flagranza vanno intesi in senso elastico, è comunque presupposto indefettibile della facoltà di arresto quello della continuità dell’"inseguimento" del reo, che difetta allorché solo a seguito di indagini ed accertamenti è stato possibile identificare l’indagato e rintracciarlo presso la sua abitazione, non dovendosi confondere la continuità di indagini con quella di inseguimento. Quanto al riferimento temporale, non può essere dilatato fino a ricomprendervi una condotta avvenuta alcune ore prima, in quanto in tal caso la locazione immediatamente prima perderebbe ogni significato. (Cass. Pen., Sez. IV, 12 gennaio 2000, n. 3980). [RV0800]

 

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Patente - Revoca e sospensione - Sospensione provvisoria disposta dal Prefetto
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223, comma secondo, del nuovo codice della strada, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare , il quale, a differenza di quanto accadeva secondo l’art. 91, comma quinto, del vecchio codice della strada, si configura come "autonomo" sul piano della finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità (possibile con l’opposizione ex art. 22 e segg. della legge n. 689 del 1981), onde la sua irrogazione non è condizionata dall’eventuale inizio dell’azione penale con riguardo ai reati di lesioni colpose (o di omicidio colposo) da circolazione stradale, in relazione alla cui verificazione può avere luogo, né dall’eventuale difetto (iniziale o sopravvenuto) della condizione di procedibilità della querela con riguardo a detti reati.
La suddetta autonomia si desume: a) dalla previsione di uno specifico termine di durata, rispetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; b) dalla legittimazione esclusiva del prefetto alla sua irrogazione; c) dalla previsione di presupposto suoi propri (cioè i fondati elementi di responsabilità) e di uno specifico iter procedimentale; d) dalla soggezione alla suddetta impugnazione. (Cass. Civ., Sez. I, 20 settembre 1999, n. 10127). [RV0800]

 

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Sosta, fermata e parcheggio - Limitazioni nei centri urbani - Poteri del sindaco - individuazione.
L’art. 7 del codice della strada conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell’art. 6, comma quarto", con i quali egli puÚ (lett. B) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di uTenti". (Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 2001, n. 11278). [RV0102]

 

 

Venerdì, 28 Febbraio 2003
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