Venerdì 19 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Massimario di Giurisprudenza Febbraio 2004

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Massimario di Giurisprudenza

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione ex art. 223 nuovo c.s. – Presupposti – Natura autonoma a cautelare del provvedimento – Conseguenze – Subordinazione dell’emanazione del suddetto provvedimento all’inizio dell’azione penale o alla sussistenza di condizioni di procedibilità – Configurabilità – Esclusione

 

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida previsto dall’art. 223, comma secondo, ed irrogato dal prefetto, in presenza di “fondati elementi di una evidente responsabilità”, nella ipotesi di violazione del codice della strada in conseguenza della quale sia derivato un danno alle persone, ha natura cautelare, e si configura come autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonchÈ della stessa impugnabilità, rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 c.d.s., sicchÈ la irrogazione dello stesso non Ë subordinata all’inizio dell’azione penale, nÈ alla sussistenza delle condizioni di procedibilità. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la legittimità del provvedimento in questione, pur in presenza di remissione di querela in relazione al reato di lesioni colpose contestato all’autore dell’illecito). (Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2001, n. 12588). [RV0202]

 

***

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione ex art. 218 c.s. – Patente di abilitazione – Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 – Configurabilità – Esclusione

 

Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 218 del codice della strada in correlazione alla violazione di cui all’art. 142, comma nono, dello stesso codice, consistente nel superamento dei limiti di velocità prescritti, sono ravvisabili quelle “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità” che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, giustificano la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. 7, che impone che l’avvio del procedimento  amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale Ë destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi nonchÈ agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possono subirne pregiudizio. (Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 2001, n. 12106). [RV0202]

 

***

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata – Verbale – Compilazione da parte di agente diverso dall’autore del rilevamento dell’infrazione – Rilevanza – Esclusione – Omessa sottoscrizione da parte dell’agente accertatore – Rilevanza – Esclusione

 

In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento dell’infrazione Ë irrilevante ai fini della validità della contestazione, in quanto l’art. 385 del D.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui all’art. 201 c.s., prevede che il verbale sia redatto dall’”agente accertatore”, espressione, questa, che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo, e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza distinzione tra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito. NÈ assume alcun rilievo, ai predetti fini, la circostanza della omessa sottoscrizione del verbale da parte dell’accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio. (Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 2001, n. 12105). [RV0202]

 

***

Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo – Veicolo adibiti al servizio di nettezza urbana – Sussistenza – Condizioni e limiti

 

In tema di circolazione stradale, la norma di cui all’art. 179 c.d.s. va interpretata nel senso che l’obbligo di circolazione con cronotachigrafo, sancito per i mezzi meccanici adibiti a servizio di nettezza urbana, Ë escluso nel solo caso in cui il trasporto dei rifiuti debba avvenire sino al pi˜ vicino punto di raccolta, e non anche nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali o autostradali.

(Cass. Civ., Sez. I, 7 settembre 2001, n. 11481). [RV0202]

 

***

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Termine – Ricorso spedito a mezzo posta il primo giorno non festivo successivo al termine ex art. 203 nuovo c.s. – Irrecivibilità del ricorso – Esclusione – Conseguenze

 

E’ illegittimo il provvedimento con cui il prefetto dichiara irricevibile un ricorso spedito a mezzo posta il primo giorno utile non festivo successivo a quello di scadenza del termine perentoriamente stabilito in sessanta giorni dall’art. 203 c.d.s., e., laddove, nelle more del processo, sia infruttuosamente decorso quello di cui all’art. 204 c.d.s. per la relativa decisione nel merito da parte dell’autorità amministrativa investita del gravame, vanno annullati anche tutti gli atti prodromini del procedimento sanzionatorio. (Giudice di pace di Chieri, 17 luglio 2001, n. 190). [RV0202]

 

***

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Ausiliari del traffico – Dipendenti comunali – Poteri di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento – Sussistenza

 

I dipendenti comunali, nell’ambito dei compiti previsti dalla qualifica di “esecutore addetto al controllo delle aree di sosta” possono legittimamente elevare contravvenzioni relative alla sosta dei veicoli. (Giudice di pace di Bologna, 12 luglio 2001). [RV0202]

 

***

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione ex art. 223 nuovo c.s. – Durata di un anno – Sottoposizione, con esito positivo, alla revisione della patente – Sospensione del provvedimento di sospensione della patente – Configurabilità

 

Nel momento in cui vi sia motivo di ritenere che il soggetto resosi responsabile di omicidio colposo in conseguenza di violazione di norme del codice della strada non rappresenti pi˜ un pericolo per l’altrui incolumità, il giudice dell’opposizione può sospendere il provvedimento di sospensione della patente disposta, ex art. 223 comma 2 c.d.s., dal prefetto in via cautelare e provvisoria nelle more del processo penale, al cui giudice spetta la determinazione della durata della sospensione della patente quale sanzione definitiva. (Fattispecie relativa a soggetto che, dopo circa otto mesi dall’applicazione da parte del prefetto del provvisorio provvedimento di sospensione della patente per la durata di un anno su richiesta del locale ufficio provinciale M.C.T.C., si era sottoposto, con esito positivo, alla revisione della patente mediante nuova visita medica ed esame di idoneità tecnica). (Giudice di pace di Asti, 11 luglio 2001, n. 934). [RV0202]

 

***

Esenzioni da obblighi per servizi di polizia e di soccorso – Uso del dispositivo di allarme – Inosservanza dell’obbligo – Uso del solo segnalatore luminoso – Conseguenze in caso di sinistro stradale

 

I conducenti degli autoveicoli di polizia, per poter invocare le immunità e le esimenti relative alla circolazione di cui all’art. 177 comma 2 del c.s. durante l’espletamento di servizi urgenti di istituto, devono usare congiuntamente sia il dispositivo acustico supplementare di allarme sia quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Pertanto, vi Ë concorso di colpa del conducente del veicolo pubblico nella causazione di incidente stradale qualora non abbia azionato il segnale acustico. (Giudice di pace di Torino, 5 dicembre 2000). [RV0202]

 

***

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Accertamento a mezzo di autovelox

 

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), se nell’ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, nell’ulteriore ipotesi, prevista dall’art. 384 reg. c.s., di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l’impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui Ë inquadrabile l’accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature diverse dalle precedenti, pur essendo necessario che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata, il sindacato giurisdizionale in sede di opposizione all’ingiunzione irrogativi della sanzione non può ingerirsi nelle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, essendo escluso in particolare che possa essere censurato il mancato dispiegamento di una pluralità di pattuglie al fine specifico dell’immediata contestazione delle violazioni ai limiti di velocità. (Cass. Civ., Sez. I, 16 marzo 2001, n. 3836). [RV0202] 

 

***

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Diritto del cittadino italiano appartenente a minoranza linguistica slovena alla traduzione del verbale in lingua slovena

 

L’art. 9 della legge n. 482 del 1999, nel sancire il diritto all’uso orale e scritto della lingua slovena negli uffici delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di cui all’art. 3 della stessa legge, ha prodotto l’estensione, con effetti dalla sua entrata in vigore, a tutti i rapporti con la P.A. della tutela minima che, al cittadino appartenente alla minoranza slovena, doveva essere già da prima riconosciuta nel processo d’opposizione a sanzione amministrativa e relativamente agli atti di irrogazione e contestazione che tale procedimento abbiano ad originare. (La S.C. ha così riconosciuto il diritto del cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena a ricevere, tradotto in lingua slovena, il verbale di contestazione di violazione di precetto del codice della strada). (Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2001, n. 3284). [RV0202]

 

***

Depenalizzazione –Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata

 

In tema di violazioni del codice della strada al trasgressore deve essere notificato a norma dell’art. 201 del codice, non il processo verbale dell’infrazione od una copia dello stesso, ma una sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuarne l’imputazione e del processo verbale di riferimento. Di conseguenza, l’assenza nello stampato notificato delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata, non Ë causa di nullità del verbale. (Nella specie la mancata contestazione era stata determinata dalla necessità dell’immediato ricovero in ospedale del contravventore. (Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 2001, n. 4095). [RV0202]

 

***

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata

 

In tema di violazioni alle norme del codice della strada, fermo l’obbligo di procedere alla contestazione immediata delle stesse ed esclusa la generale equipollenza ad essa della notifica del verbale, nei casi di eccesso dei limiti di velocità rilevati da apparecchiatura autovelox l’amministrazione Ë tenuta a precisare nel verbale notificato la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari ed integranti la impossibilità di procedere a detta contestazione, in tal caso essendo, peraltro, escluso che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare anche le scelte organizzative della stessa amministrazione. (Fattispecie in tema di contestazione di eccesso di  velocità rilevato da pattuglia della polizia stradale a monte, a mezzo di autovelox idoneo a consentire la rilevazione solo contestualmente al passaggio del veicolo davanti all’apparecchio stesso, e non in un momento successivo, ed in assenza di una seconda pattuglia dislocata a valle per procedere alla contestazione). (Cass. Civ., Sez. I, 29 marzo 2001, n. 4571) [RV0202]

 

***

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Poteri dei vigili della Polizia municipale – Limiti

 

Non Ë prevista alcuna autorizzazione del Ministero dell’interno come requisito di legittimità per l’attività di accertamento delle violazioni delle norme in materia di circolazione stradale da parte della Polizia Municipale nel territorio comunale, pur se fuori del centro abitato, in quanto i vigili urbani derivano il loro potere di accertamento direttamente dalla legge (art. 5, lett. B, L. 7 marzo 1986, n. 65). (Cass. Civ., Sez. I, 15 marzo 2001, n. 3764). [RV0202]

 

***

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Poteri dei vigili della Polizia municipale – Limiti

 

Ai sensi dell’art. 12 c.s. l’espletamento dei servizi di Polizia stradale compete al corpo di Polizia municipale nell’ambito del territorio comunale, anche se fuori dal centro abitato, e, quindi, pur spettando al Ministero dell’interno il coordinamento dei servizi ex art. 11 c.s., nessuna autorizzazione da parte del prefetto Ë necessaria per consentire alla Polizia locale l’accertamento delle violazioni nel territorio di sua competenza, non essendovi alcun potere gerarchico dell’Amministrazione centrale nei confronti dei corpi della Polizia municipale. (Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2001, n. 3761). [RV0202]

 

***

Norme di comportamento in genere – Autostrada – Svincolo – Divieto di inversione di marcia

 

Il piazzale dotato di recinzione, antistante il casello di uscita dell’autostrada, costituisce la parte finale di uno “svincolo” autostradale e l’inversione su di esso nel senso di marcia del veicolo integra la violazione dell’art. 176, comma primo, lett. A) del c.d.s., sanzionata dal comma diciannovesimo del medesimo articolo. (Cass. Civ., Sez. I, 9 marzo 2001, n. 3446). [RV0202]

 

***

Patente – Revoca  e sospensione – Sospensione

 

La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegue per legge alla violazione di determinate norme del codice della strada, (nella specie, eccesso di velocità), per la quale Ë stata applicata la sanzione pecuniaria principale, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, no costituendo questo ultimo fatto presupposto indefettibile per l’applicazione di detta sanzione accessoria. (Cass. Civ., Sez. I, 16 marzo 2001, n. 3832). [RV0202] 

 

***

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione temporanea

 

La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue di diritto ad alcune violazioni del codice della strada, (nella specie, eccesso di velocità), può essere irrogata nel termine generale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonchÈ in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già conteneva i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria, in quanto non essendo pi˜ impugnabile nÈ in sede amministrativa nÈ in sede giurisdizionale, non può farsi luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore avrebbe potuto sollecitare con un’opposizione tempestiva. (Cass. Civ., Sez. I, 9 marzo 2001, n. 3455).

 



Lunedì, 28 Febbraio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK