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Giurisprudenza di Legittimità Aprole-Maggio 2004


Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza di Legittimità

Tasse automobilistiche non prorogabili con legge regionale
a cura di Romeo Gabellini

Altrimenti scatta l’inco-stituzionalità della norma. La Consulta, con una sentenza depositata lo scorso ottobre, ha dichia-rato l’illegittimità di una disposizione della legge finanziaria della Regione Campania per il 2002 ed è tornata a delimitare l’ambi-to di intervento regionale sui tributi auto, confermando precedenti decisioni in materia. La Consulta - nella sentenza n. 311/2003 scritta da Pie-ro Alberto Capotosti - ribadisce che “la tassa automobilistica non può considerarsi un tributo proprio del-la Regione” ai sensi del nuovo testo dell’articolo 119, comma secondo del-la Costituzione.
Motivo: la tassa automobilistica “è stata attri-buita alle Regioni ma non istituita da esse”. La Corte co-stituzionale ha pertan-to dichiarato l’illegit-timità dell’articolo 24, comma 2, della legge della regione Campania 15/2002, che prorogava al 31 dicembre del 2003 il termine per il recupe-ro delle tasse automo-bilistiche.

I motivi della bocciatura


Pubblichiamo una parte della sentenza sul bollo)
«In proposito, va ricordato che questa Corte ha dichiarato fondata con le sentenze n. 296 e 297 del 2003 una questione di legittimità costituzionale del tutto analoga relativa a norme sostanzialmente identiche della Regione Piemonte e della Regione Veneto, osservando che il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente a un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa relativa alla riscossione e al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino a ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo.
In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non può oggi definirsi come "tributo proprio della Regione" ai sensi dell’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata "attribuita" alle Regioni, ma non "istituita dalle Regioni"
».

 

Trasporto (Contratto di) – Di cose – Autotrasporto di merci – Autocarro con autorizzazione al trasporto per conto terzi – Cedibilità autonoma dell’autorizzazione – Esclusione – Cessione dell’autorizzazione contestualmente alla vendita dei veicolo – Necessità - Conseguenze
L’autorizzazione al trasporto merci di cui all’art.4 del D.M. 27 aprile 1993 non può formare oggetto di autonoma cessione, dovendo quest’ultima accompagnarsi necessariamente alla contestuale vendita del veicolo per il quale autorizzazione sia stata rilasciata, con conseguente nullità del contratto che, apparentemente destinato al trasferimento del veicolo e dell’autorizzazione, abbia in realtà lo scopo di consentire la cessione soltanto di quest’ultima, eludendo così un divieto posto da norma imperativa. (Cass. Civ., Sez. II, 26 agosto 2002, n. 12496). [RV-0303]

 

Guida in stato di ebbrezza – Accertamenti – Modalità – Procedura ex art. Reg. nuovo c.s. – Infungibilità – Esclusione – Conseguenza in tema di prova dello stato di ebbrezza
Ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, le procedure di cui all’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada (utilizzazione dell’etilometro ed analisi dell’aria alveolare) non costituiscono strumento unico ed infingibile di verifica dello stato predetto, che può, per converso legittimamente ritenersi provato aliunde, in base ad una adeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di tutti gli elementi acquisiti al processo e ritenuti idonei a dimostrare il detto stato (nella specie, referto ospedaliero).
L’art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione «di guida in stato di ebbrezza>>, peraltro, non una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo (sanzionato, oltretutto, penalmente: art. 186 comma 6 c.s), a carico del guidatore, sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirsi può costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza stato di ebbrezza. (Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2002, n. 6639). [RV-0303]

 

Assicurazione (Contratto di) – Assicurazione contro i danni – Assicurazione contro il furto – Autoveicolo – Consegna della denuncia di furto alla compagnia di assicurazione – Prova della richiesta di risarcimento danni – Sufficienza – Escussione – Conseguenza in tema di prescrizione
La semplice consegna della denuncia di furto alla compagnia assicuratrice per quel rischio non costituisce prova della
«richiesta di risarcimento danni» (rectius: indennizzo), essendo, questa, espressione di una volontà distinta ed ulteriore, sicché, laddove l’assicurato non fornisca prove certe circa la manifestazione di tale volontà entro il termine di un anno dal verificarsi del sinistro, il giudice deve dichiarare intervenuta la prescrizione di cui all’art. 2952, comma 2, cc. (Trib. Civ. Asti, 15 novembre 2002, n. 998). [RV-0303]

 

Assicurazione obbligatoria – Contratto di assicurazione – Premio – Maggiorazione – A causa di comportamenti anticoncorrenziali delle compagnie assicurative – Risarcimento – Sussistenza
Qualora, a causa delle pratiche anticoncorrenziali poste in essere dalle compagnie di assicurazione, in violazione dell’art. 2 L. n. 287/90, si sia verificato un aumento dei prezzi dei premi RC auto da cui sia derivato un danno ingiusto al consumatore/utente, questo è legittimato a chiederne il risarcimento alla compagnia stessa.
(Nella fattispecie il giudice ha condannato in via equitativa la compagnia al risarcimento del 20% dell’importo del premio RC auto). (G.d.p. Lecce, 30 gennaio 2003). [RV-0303]

 

Depenalizzazione – Ordinanza ingiunzione – Opposizione – Ricorso al prefetto – Legittimazione attiva – Carenza – Opponente non destinatario del verbale di accertamento della violazione – Inammissibilità del ricorso - Sussistenza
E’ inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso al prefetto, ex art. 203 nuovo c.s., presentato da opponente non destinatario di alcuna notificazione del verbale di contestazione di violazione al codice della strada.
(Nella fattispecie il ricorso avverso verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 23 nuovo c.s., per aver collocato un cartello pubblicitario senza la prescritta autorizzazione comunale, era stato presentato dalla società proprietaria del cartello su delega del soggetto cui era stato notifica il verbale). (G.d.p. Torino, 23 dicembre 2002). [RV-0303]

 

Sosta, fermata e parcheggio – In area privata – Con servitù di uso pubblico – Rimozione di ciclomotore – Illegittimità – Limiti – Conseguenza
E’ illegittima la rimozione operata da un Centro soccorso stradale privato di un ciclomotore in area privata ma gravata da servitù di uso pubblico (portico) se non viene accertata dall’autorità amministrativa la violazione di un divieto al codice della strada. L’operatore non può inoltre pretendere il pagamento del costo della rimozione dal terzo spogliato, non avendo a suo favore alcun diritto di ritenzione. (G.d.p. Bologna, 2 dicembre 2002 n. 3643) [RV-0303]

 

Strade – Tutela e manutenzione – Esecuzione di scavi nel manto stradale – Concessione da parte dell’amministrazione - Condizioni
Posto che l’art. 25 nuovo c.s. prevede specificamente un’apposita concessione per effettuare attraversamenti od uso della sede stradale con linee elettriche e di telecomunicazioni in cavo sotterraneo, l’esigenze di assicurare prioritariamente l’agevole utilizzo del bene pubblico, garantendo la fluidità della circolazione stradale, non assume valore assoluto, dovendo essere contemperata con altre esigenze di rilevanza parimenti prioritaria, quali quelle di conservare il bene stesso in buono stato di manutenzione (esigenza che impone di effettuare i lavori nel minor tempo possibile, in modo da evitare di lasciare esposti alle intemperie scavi a cielo aperto), quello, di sempre maggior importanza, di dotare la cittadinanza delle necessarie infrastrutture a rete, quello, indiretto, allo sviluppo economico delle imprese, etc. In tale comparazione assume valore determinante il giudizio di compatibilità tra le diverse esigenze, atteso che, una volta stabilito, entro queste, una graduatoria di priorità, l’amministrazione può rendersi conto che le predette non si pongono tra di loro necessariamente in un rapporto di esclusività, potendosi anche prospettare modalità alternative di soddisfazione congiunta delle predette esigenze, tutte parimenti compatibili con la destinazione del bene. (Tar Sicilia, 7 ottobre, n. 2955). [RV-0403]

 

Guida in stato di ebbrezza – Accertamenti - Infungibilità
Ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, le procedure di cui all’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada (utilizzazione dell’etilometro ed analisi dell’aria alveolare) non costituiscono strumento unico ed infungibile di verifica dello stato predetto, che può, per converso, legittimamente ritenersi provato aliunde, in base ad una adeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di tutti gli elementi acquisiti al processo e ritenuti idonei a dimostrare il detto stato (nella specie, referto ospedaliero). L’art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione “di guida in stato di ebbrezza”, sancisce, peraltro, non una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo (sanzionato, oltretutto, penalmente: art. 186, comma 6, c.s.), a carico del guidatore, di sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirvi può costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza stato di ebbrezza. (Tar Sicilia, 7 ottobre 2002, n. 2955). [RV-0403]

 

Incroci stradali – Sbocchi da luoghi non soggetti a pubblico passaggio - Accertamento
Ai fini dell’applicazione dell’art. 105 dell’abrogato D.P.R. 15 giungo 1959, n. 392, e per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o non soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all’uso concreto cui il luogo è destinato, e cioè alla circostanza se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che si serva di esso col passarci uti cives e non uti singuli: ricorre la prima ipotesi quando il passaggio venga esercitato da un numero indiscriminato di persone esercitanti una facoltà corrispondente all’uso della pubblica via; si ha invece la seconda ipotesi quando il passaggio venga esercitato da particolari categorie di persone che della strada si giovano o per effetto di una particolare autorizzazione ovvero perché appartenenti ad una particolare categoria, ovvero ancora per lo svolgimento di particolari attività. In tale seconda ipotesi il passaggio è in realtà effettuato non in ragione della facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, bensì in ragione di un’autorizzazione che può essere esplicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti individualmente identificati, ovvero implicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti non individualmente identificati ma svolgenti particolari attività. (Tar Sicilia, 7 ottobre 2002, n. 2955). [RV-0403]

Circolazione contromano
La circolazione contromano effettuata in un tratto di strada caratterizzata dalla presenza di c.d.“isole di canalizzazione”(destinate ad incanalare le correnti di traffico e caratterizzate dalla presenza di varchi volti a consentire il passaggio dei veicoli diretti nelle varie direzioni), non integra violazione dell’art. 143, comma dodicesimo, nuovo c.s., bensì dell’art. 154, comma terzo, posto che le “strade divise in più carreggiate separate”, secondo la direzione dell’art. 143 cit., sono soltanto quelle (quali autostrade e strade extraurbane principali) caratterizzate da carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile. (Tar Sicilia, 7 ottobre 2002, n. 2955). [RV-0403]

 

Insegne pubblicitarie
La società concessionaria dell’esercizio di un’autostrada non ha il potere di emettere la diffida alla rimozione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari pericolosi, competendo il medesimo all’ente concedente: pertanto, nel giudizio ordinario istaurato per la rimozione di un’insegna pubblicitaria, la società concessionaria non può far valere l’insindacabilità del proprio apprezzamento tecnico in ordine alla pericolosità dell’insegna, quando l’autorità amministrativa concedente abbia rinunciato all’esercizio della polizia demaniale e dei relativi poteri di autotutela e l’accertamento della pericolosità è compito del giudice di merito. (Nella specie, come sottolinea la S.C., non era stato impugnato col ricorso per cassazione il capo della sentenza d’appello che affermava la legittimazione attiva della società concessionaria all’esercizio delle azioni a difesa della proprietà). (Tar Sicilia, 7 ottobre 2002, n. 2955). [RV-0403]

 

Inversione del senso di marcia nell’area dei caselli
In tema di circolazione di autoveicoli, la sanzione amministrativa di cui all’art. 176, comma diciannovesimo, c.s., prevista a carico di chi abbia invertito il senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli autostradali, non è applicabile nel caso in cui il fatto sia stato commesso nell’area antistante il casello autostradale, che non può qualificarsi, in particolare, come svincolo, cioè come intersezione a livelli sfalsati, tale da non consentire il passaggio da una corsia di marcia all’altra. Né rileva, ai fini dell’applicabilità, nella descritta ipotesi, della sanzione di cui al citato art. 176, comma diciannovesimo, c.s., la presenza, nell’area antistante il casello, del cartello di preavviso di inizio di autostrada, che non è equiparabile, agli effetti del comportamento imposto all’utente, a quello di inizio autostrada. (Tar Sicilia, 7 ottobre 2002, n. 2955). [RV-0403]

Domenica, 30 Maggio 2004
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