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Corte di Cassazione 26/04/2002

Giurisprudenza di legittimità - Nessuna attenuante per chi parcheggia l’automobile sul marciapiede Multe salate per l’auto che intralcia il pedone

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 15505 del 7 dicembre 2001

CASSETTO: GIURIDICO
FILE:            2001/15505
WEB:           0005      

Nessuna attenuante per chi parcheggia l’automobile sul marciapiede

Multe salate per l’auto che intralcia il pedone 

(Cassazione 15505/2001) 

 



L’auto parcheggiata sul marciapiede deve sempre lasciare lo spazio sufficiente per i pedoni: in caso contrario si rischiano multe salate. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione, che ha confermato la multa inflitta dal Pretore di Genova ad una automobilista colpevole di avere parcheggiato la propria auto lasciando spazio insufficiente per i pedoni. Invano la signora aveva tentato di ottenere l’annullamento della multa, sostenendo che il parcheggio non offriva alternative diverse tra la scelta tra di invadere la corsia di marcia o il marciapiede. Per la Suprema Corte, non esistono situazioni o circostanze tali da consentire l’occupazione totale del marciapiede da parte delle automobili. (18 febbraio 2002)   

 

 

 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile,
sentenza n. 15505 del 7 dicembre 2001.

(Presidente: V. Carbone; Relatore: W. Celentano)

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

SENTENZA

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Esaminate e ritenute non accoglibili le osservazioni formulate da L.P. in ordine alla contestazione di violazione dell’art. 158 del Codice della Strada [1] per aver parcheggiato lasciando spazio insufficiente per i pedoni, formalizzata il 28/12/1993, il Prefetto di Genova, con provvedimento in data 6/5/1994, ingiunse alla stessa il pagamento della somma di £ 207.500 a titolo di sanzione.

 

La P. propose opposizione, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 689 del 1981, che il pretore di Genova rigettò per infondatezza, con sentenza emessa il 20/7/1998.

 

Avverso la sentenza, la P. ha proposto ricorso per cassazione.

 

Il Prefetto no ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con tre motivi la ricorrente ha denunciato: la violazione dell’art. 204 cod. str. In relazione al giudizio espresso dal Pretore nel senso del corretto svolgimento dell’iter procedimentale previsto dalla norma ad onta della manifesta inefficacia dell’ordinanza- ingiunzione, emessa dopo il decorso del termine di sessanta giorni indicato dalla norma.

La violazione e/o falsa applicazione della legge, e/o l’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione per errore di fatto per l’omessa valutazione della reale situazione di fatto del parcheggio, dedotta da essa ricorrente quale situazione di forza maggiore, determinata da ciò che la configurazione della zona adibita al parcheggio, frutto di un’erronea scelta dell’Amministrazione, non offriva possibilità diverse al di fuori dell’alternativa o di invadere la corsia di marcia o di invadere, com’era avvenuto, il marciapiede.

La violazione di legge, deve intendersi dell’art. 91 c.p.c., avendo il Pretore liquidato in favore della Prefettura di Genova spese giudiziali, nella misura di £ 100.000, eccessive.

Il primo motivo di ricorso svolge una censura del tutto nuova rispetto agli originari motivi di opposizione, i quali, com’è noto, segnano i limiti oggettivi del giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della Legge n. 689 del 1981.

Nessuna contestazione l’opponente formulò circa l’invalidità o l’inefficacia dell’ordinanza- ingiunzione, in relazione al decorso del termine di cui all’art. 204 cod. str., sicché la censura ora formulata con il motivo di ricorso in esame ha il carattere della novità ed è dunque inammissibile (v. ex multis, Cass. n. 6428 del 1994), dovendo d’altro canto escludersi che la questione che ne forma oggetto sia rilevabile d’ufficio.

Inammissibile è il secondo motivo di ricorso che manifestamente attiene ad una questio facti, la conformazione del parcheggio e la pretesa necessità di invadere o la corsia di marcia o il marciapiede, non deducibile in sede di legittimità e, peraltro, disaminata dal giudice di merito, il quale ha respinto l’opposizione della P. anche per la ritenuta infondatezza delle spiegazioni fornite con l’atto di opposizione valutate alla luce dei documenti prodotti in causa (il verbale di accertamento).

Inammissibile è il terzo motivo per l’incensurabilità della liquidazione delle spese del giudizio, che è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

 

Non è luogo a pronuncia sulle spese.

 

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

 

Così deciso addì 19 settembre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

 

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2001.

 

Venerdì, 26 Aprile 2002
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