Venerdì 19 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 15/04/2003

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Art. 180, ottavo comma, uovo c.s. - Comportamento di collaborazione con l’autorità accertante - Violazione - Illecito amministrativo - Presupposti - Fattispecie in tema di invito a presentarsi presso gli uffici della polizia stradale.

Cassazione Civile Sez. I, 20 luglio 2001, n. 9924
Corte di Cassazione Civile
Sez. I, 20 luglio 2001, n. 9924


Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Art. 180, ottavo comma, uovo c.s. - Comportamento di collaborazione con l’autorità accertante - Violazione - Illecito amministrativo - Presupposti - Fattispecie in tema di invito a presentarsi presso gli uffici della polizia stradale.

L’art. 180, ottavo comma c.s. sanzione non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamene sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativi dovuta dal conducente, ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale. (Nella specie, la S.C. ha cassato - e decidendo nel merito annullato l’ordinanza-ingiunzione - la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell’opponente, che pur si era presentato agli uffici della polizia stradale ottemperando all’invito, in quanto non era strato in grado di esibire, oltre al certificato di conformità del ciclomotore, anche il contrassegno di pagamento della tassa di circolazione, così sostanzialmente applicando al mancato pagamento della tassa automobilistica la grave sanzione prevista per i comportamenti omissivi nei confronti dell’autorità).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Il Pretore di Piacenza, con la sentenza pubblicata il 3 ottobre 1998, rigettava l’opposizione proposta, a norma dell’art. 205 nuovo c.s., da Davide Baraldi, contro l’ordinanza 5 marzo 1998 del Prefetto di Piacenza che gli ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di lire 1.196.700 per la contestata violazione del precetto di cui all’art. 180, comma 8, c.s. Il Pretore riteneva infondati i motivi dell’opposizione per la ragione che "i verbalizzanti", con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso, avevano attestato che il Baraldi si era limitato ad esibire il solo "certificato di conformità" relativo al ciclomotore da lui guidato, ma non aveva invece prodotto il contrassegno attestante il pagamento della tassa di circolazione.

Contro questa sentenza Davide Baraldi ha proposto ricorso per cassazione prospettando due motivi di impugnazione. L’intimato Prefetto di Piacenza ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE - 1- Con il primo motivo del ricorso il Baraldi, denunciando "violazione di legge", nonché omessa o insufficiente motivazione, circa un punto decisivo della controversia, censura la decisione per non avere il pretore attribuito alcun rilievo alla circostanza, riferita dall’opponente ma confermata dallo stesso ufficiale di polizia stradale accertatore, secondo cui Roberto Baraldi, proprietario del ciclomotore e padre del conducente, il 25 settembre 1997 si era presentato presso l’ufficio della polizia stradale per esibire i documenti necessari all’accertamento, ma l’ufficio stesso non aveva formato il verbale prescritto dall’art. 376 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada; e per avere invece attribuito rilievo decisivo alla "dichiarazione dei verbalizzanti" secondo cui il trasgressore si era, sì, recato presso gli uffici di polizia ma aveva esibito soltanto il "certificato di conformità" e non aveva documentato il pagamento della tassa automobilistica. Sicché, a fronte della omessa redazione del verbale attestante i modi di ottemperanza all’invito di cui al comma 8 dell’art. 180 (in violazione di quel disposto regolamentare doveva constatarsi il difetto "della sussistenza e del valido esercizio della potestà sanzionatoria" e "l’impossibilità di accertare in concreto quali e quanti fossero i documenti esibiti entro […] il termine prescritto".

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta violazione dell’art. 112 c.p.p. e deduce la nullità della sentenza per avere il pretore omesso di pronunciare sul motivo specifico della opposizione con il quale era stato eccepito il vizio dell’atto amministrativo di accertamento e a tale rilievo non costituiva adeguata risposta l’affermazione che la dichiarazione dei verbalizzanti era assistita dalla efficacia probatoria propria degli atti pubblici.

2- Benché la censura così enunciata nei due motivi di impugnazione non sia espressa in termini perspicui, deve riconoscersi fondato il nucleo essenziale di essa come denuncia di violazione dell’art. 180, comma 8, nuovo c.s. - pur se non esplicitamente indicato nel sommario del primo motivo - giacché il pretore, avendo negato ogni rilevanza al fatto - non controverso - che il padre dell’opponente - proprietario del ciclomotore - si era presentato presso l’ufficio di polizia stradale e aveva esibito per certo il "certificato di conformità", e attribuendo invece efficacia decisiva alla attestazione dei "verbalizzanti" che non era stato però esibito l’altro documento (il contrassegno di pagamento della tassa automobilistica), ha dimostrato di non avere inteso la "obiettività" del precetto, e cioè l’interesse protetto dalla norma sanzionatrice. L’innovativa previsione dell’art. 180, comma 8, c.s. (essendo la medesima inottemperanza , prima della entrata in vigore del nuovo c.s., punita a norma dell’art. 650 c.p.) sanziona infatti non già specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamene sanzionati), bensì il rifiuto della condotta collaborativi dovuta dal conducente, ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dallo stesso codice della strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale. E dunque riflette una palese violazione del disposto dell’art. 180, comma 8, l’avere affermato la responsabilità del Baraldi a quel titolo, perché, se si presentò agli uffici di polizia stradale ottemperando all’invito, egli non fu un grado di esibire, oltre al "certificato di conformità" anche il contrassegno di pagamento della tassa di circolazione: sicché il mancato pagamento (o alla mancata prova di esso) della "tassa automobilistica", che è considerato in un diverso "sistema sanzionatorio"(dal T.U. approvato con D.P.R. n. 39 del 1953, alla legge n. 27 del 22978 fino al disposto dell’art. 17 della legge n. 449 del 1997), è risultata indebitamente applicata la grave sanzione pecuniaria (da lire 600.000 a lire 2.424.000) che è comminata per contrastare illeciti comportamenti omissivi nei confronti dell’"autorità" impegnata dell’"accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente codice" (art. 180, comma 8, c.s. e 376 del regolamento).

3- Accolto, dunque, per quanto di ragione, il ricorso del Baraldi e cassata conseguentemente la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (non controverso essendo - ripetesi - il fatto che fu ottemperato all’invito rivolto nella specie dall’"autorità" al conducente Baraldi), la causa ben può essere decisa nel merito con l’accoglimento della opposizione che il Baraldi ha proposto contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Piacenza.

La pubblica amministrazione - soccombente - è tenuta al rimborso delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessive lire 1.600.000 (delle quali 900.000 per onorari di avvocato e lire 450.000 per diritti di procuratore) e del presente giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo, a favore del Baraldi. [RV1101].

Martedì, 15 Aprile 2003
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK