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Corte di Cassazione 27/01/2005

Giurisprudenza di legittimità - Assicurazione obbligatoria – Modulo di constatazione amichevole – Efficacia probatoria – Valore di presunzione semplice nei confronti dell’assicuratore – Prova contraria offerta dall’assicuratore – Mancanza di altri elementi di prova forniti dal danneggiato – Conseguenza.

Assicurazione obbligatoria – Modulo di constatazione amichevole – Efficacia probatoria – Valore di presunzione semplice nei confronti dell’assicuratore – Prova contraria offerta dall’assicuratore – Mancanza di altri elementi di prova forniti dal danneggiato – Conseguenza.

Il principio dell’onere probatorio contenuto nell’art. 2697 c.c. trova applicazione anche in relazione alla domanda proposta dal danneggiato di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo che il danneggiato ritiene responsabile del sinistro stesso, e pertanto, ove l’attore produca a fondamento della propria domanda solo il verbale di constatazione amichevole sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, che genera nei confronti dell’assicuratore solo una presunzione iuris tantum in ordine allo svolgimento dei fatti, ove il giudice abbia ritenuto superata la presunzione dagli elementi di prova contraria dedotti dall’assicuratore, la domanda che non si fondi su altri elementi probatori non può essere rigettata. (Corte Cass., Sez. III, 27 febbraio 2004, n. 4007) [RIV070804]

















Giovedì, 27 Gennaio 2005
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