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Corte di Cassazione 08/02/2005

Giurisprudenza di legittimità - Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Ex art. 223, secondo comma, c.s. – Ricorso ex artt. 22 e 23 L. n.689/1981 – Possibilità

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Ex art. 223, secondo comma, c.s. – Ricorso ex artt. 22 e 23 L. n.689/1981 – Possibilità

In tema di sanzioni amministrative accessorie, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e quindi anche contro i provvedimenti di sospensione adottati in via provvisoria dal prefetto a norma dell’art. 223, secondo comma, D.L.vo n.285 del 1992. Una interpretazione dell’art. 223 cit., che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23 della legge n.689 del 1981 nei soli casi contemplati dal secondo comma urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio del cd. codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale. (Corte Cass., Sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3332) [RIV070804] - Art. 223

















Martedì, 08 Febbraio 2005
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